F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 476/TFN-SVE del 5 Marzo 2026 (motivazioni) – Alcione Milano SSaRL – Reg. Prot. 465/TFNSVE
Decisione/0476/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0465/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Alcione Milano SSaRL (918780) contro la società Pisa Sporting Club S.R.L. (930911) avverso la delibera di revoca della certificazione del premio alla carriera ex art. 99bis NOIF relativo al calciatore Stefano Moreo (4006177), la seguente
DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alle controparti in data 16 gennaio 2026 ed in pari data depositato sul portale del processo Sportivo Telematico, la società Alcione Milano SSaRL (Matricola 918780) ha contestato dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la delibera del 18 dicembre 2025 (comunicata alla ricorrente in data 19 dicembre 2025) con la quale la Commissione Premi ha revocato la certificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF dalla medesima rilasciata con provvedimento n. 5 del CU 2E del 25.9.2025 ed in forza della quale era stato riconosciuto in favore della Alcione Milano SSaRL il premio alla carriera ritenuto dovuto dalla società Pisa Sporting Club Srl (Matricola 930911) nella misura di Euro 36.000,00 relativamente al tesseramento del calciatore Moreo Stefano (Matricola 4006177).
Deduce la ricorrente di avere tesserato il calciatore Stefano Moreo nelle stagioni sportive 2008-2009 e 2009-2010 e che a seguito del suo esordio nel Campionato di Serie A nelle fila del Pisa in occasione della gara Atalanta contro Pisa disputata il 24 agosto 2025, essa ricorrente avrebbe maturato il diritto al premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, tant’è che la Commissione Premi, con provvedimento numero 2/E del 25-9-2025, a richiesta della Alcione Milano, ha deliberato la certificazione del premio alla carriera in relazione al predetto calciatore per un importo pari ad Euro 36.000,00 come dovuto dalla società Pisa Sporting Club Srl che, in ottemperanza a quanto certificato, ha provveduto spontaneamente al pagamento del dovuto a fronte di emissione di fattura.
Senonchè, in data 19 dicembre 2025 l’Ufficio di segreteria della Commissione Premi ha trasmesso alla Alcione Milano una nuova delibera assunta in via autonoma dalla Commissione Premi il 18 dicembre 2025 e con cui è stata deliberata la revoca della certificazione n. 5 del CU 2E del 25 settembre 2025 ritenendo che la Alcione Milano non avesse diritto al premio alla carriera perché alla data di disputa della partita di esordio in Serie A (24 agosto 2025) la stessa militava presso una Lega professionistica.
Tale motivazione viene contestata dalla Alcione Milano innanzitutto perché la certificazione rilasciata il 25 settembre 2025 non è stata contestata né impugnata, divenendo, a suo dire, definitiva tanto da essere stata accettata dal club destinatario del pagamento che vi ha provveduto spontaneamente.
In ogni caso si deduce che nel corso delle stagioni sportive 2008-2009 e 2009 2010 la Alcione Milano non ha militato in campionati professionistici, ma, al contrario, solo in campionati dilettantistici e che pertanto non può negarsi la legittimazione a pretendere il premio alla carriera una volta intervenuto l’esordio in Serie A del calciatore.
La società ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze economiche così giudicare nel merito: In via principale: accogliere il presente ricorso e per l’effetto riformare la decisione della Commissione premi n. 5 pubblicata con C.U. 2E del 25-092025 e quindi dichiarare tenuta la società Pisa Sporting Club a corrispondere ad Alcione Milano SSaRL il premio alla carriera ex art. 99bis NOIF maturato per il giocatore Stefano Moreo;
In assenza di controdeduzioni ritualmente e tempestivamente depositate sul portale federale da parte della Pisa Sporting Club Srl, il ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, è stato esaminato all’udienza del 27 febbraio 2026 tenutasi in videoconferenza alla quale hanno partecipato l’Avv. Cesare Di Cintio per la società Alcione Milano, nonché l’avv. Mattia Grassani per la Pisa Sporting Club in virtù del diritto, previsto dall’art. 49 comma 8 CGS, di essere ascoltato, avendo depositato agli atti regolare procura alle liti.
All’esito della discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente si pone la questione della legittimità o meno del provvedimento di revoca da parte della Commissione Premi di una sua precedente certificazione ritenuta erroneamente rilasciata per l’insussistenza dei requisiti di riconoscimento del premio alla carriera.
Sul punto l’odierna ricorrente si duole dell’operato della Commissione Premi senza però considerare la natura di siffatto Organo federale quando si limiti ad una funzione esclusivamente certificativa, come nel caso dei premi alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F.
La Commissione Premi della FIGC svolge, infatti, una fondamentale funzione certificativa e amministrativa in materia premiale ed in particolare per quel che concerne il premio alla carriera, funzione che consiste nel verificare la conformità amministrativa e tecnica del percorso formativo di un atleta per legittimare la richiesta economica da parte delle società sportive che lo hanno formato e si sostanzia nel controllare che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti) o di puro Settore Giovanile, rispettando i criteri anagrafici e di durata del tesseramento; nell’attestare le stagioni sportive trascorse dall'atleta nelle varie società, confermando quali di queste hanno diritto a percepire il premio; nella valutazione dell'applicabilità dell'art. 99 bis NOIF.
L’espletamento di tale funzione porta a ritenere, come già in precedenza affermato da questo Tribunale, che la Commissione Premi non sia, in tale veste, un Organo di Giustizia Sportiva bensì un Organo Amministrativo che, pertanto, può anche operare in autotutela laddove ravvisi eventuali vizi nel proprio operato, avendo il potere di annullare o riformare le proprie determinazioni.
Considerato, infatti, che l’atto amministrativo è destinato alla realizzazione di interessi pubblici e che tale funzione deve sussistere non solo al momento della sua emanazione, ma anche durante la sua vigenza , si ritiene legittima la cd. autotutela della Pubblica Amministrazione, consistente cioè nel potere di tutelare da sé, unilateralmente, la propria sfera d’azione. Ne consegue, quindi, che il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato.
E l’annullamento opera con efficacia retroattiva (ex tunc), ossia dalla data della sua emanazione.
Deve, quindi, ritenersi ammissibile l’annullamento d’ufficio di una certificazione emessa dalla Commissione Premi allorchè venga rilevato un errore materiale, una falsa rappresentazione dei fatti o la mancanza dei requisiti fondamentali, dopo che il provvedimento sia stato già adottato.
Ed in questo ambito nulla rileva il fatto che la parte oberata del pagamento nella certificazione di poi revocata, abbia spontaneamente ottemperato corrispondendo il relativo importo, non potendo un siffatto comportamento sanare un vizio in radice che porta ad una illegittima applicazione dell’art. 99 bis delle N.O.I.F.
La disciplina del premio alla carriera così come regolamentata dalle N.O.I.F. prevede, quindi, una preliminare fase amministrativa demandata alla Commissione Premi che deve validare ufficialmente l'importo e il diritto alla percezione dei premi maturati dalle società, garantendo che il calcolo rispetti le norme federali; nonché una successiva potenziale tutela giudiziaria messa a disposizione delle parti interessate all’accertamento del diritto al premio alla carriera ed al pagamento dello stesso e che, per previsione dell’Ordinamento sportivo, apre un eventuale giudizio innanzi a codesto Tribunale con tempistiche perentorie di impugnazione della certificazione di competenza della Commissione Premi.
Ciò premesso e passando al merito della questione, è indubbio che la certificazione rilasciata con provvedimento numero 2/E del 25.9.2025 sia errata in quanto la Commissione Premi non ha all’epoca verificato che al momento della maturazione del premio alla carriera avvenuta con l’esordio del calciatore Moreo Stefano nel Campionato di Serie A in occasione della gara Atalanta contro Pisa disputata il 24.08.2025, la società Alcione Milano non aveva il requisito di appartenenza alla L.N.D. e/o di puro Settore giovanile, indispensabile per potere rivendicare il premio alla carriera.
Sul punto la società ricorrente argomenta muovendo da una interpretazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. che non corrisponde al tenore letterale della norma che infatti prevede, tra l’altro, espressamente:
“Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari ad Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandoci effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il Compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore”.
Dal chiaro tenore della norma emerge inconfutabilmente che il requisito dell’appartenenza della società che rivendica il premio alla L.N.D e/o al puro Settore Giovanile costituisce elemento indispensabile non solo al momento dell’espletamento della formazione ma anche al momento della maturazione del premio (con l’esordio nel Campionato di Serie A ovvero in Nazionale A o Under 21).
La tesi sostenuta dalla società Alcione Milano secondo cui il passaggio di categoria da società dilettantistica a società professionista intercorsa tra fase di formazione ed il momento di maturazione del premio non avrebbe alcuna incidenza, per cui anche le società professionistiche che abbiano svolto formazione quando erano ancora dilettantistiche avrebbero diritto al premio alla carriera, urta palesemente con il dettato normativo che trova la sua ratio nel valorizzare, ai fini premiali, solo le società dilettantistiche che, pertanto, devono avere tale caratteristica sia al momento dello svolgimento della formazione, sia al momento della maturazione del premio alla carriera.
A fronte di ciò, bene ha fatto, pertanto, la Commissione Premi ad avvedersi dell’errore commesso nell’avere certificato il premio alla carriera per il calciatore in questione atteso che la società Alcione Milano non ne ha diritto per essere una società professionistica al momento dell’esordio nel Campionato di Serie A del calciatore Moreo Stefano.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società Alcione Milano SSaRL e, per l'effetto, conferma la delibera di revoca della certificazione n. 5, di cui al C.U. n. 2/E del 25 settembre 2025, assunta dalla Commissione Premi il 18 dicembre 2025.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 5 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
