F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 477/TFN-SVE del 5 Marzo 2026 (motivazioni) – Turris Calcio Val Pescara – Reg. Prot. 334/TFNSVE

Decisione/0477/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0334/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto Turris Calcio Val Pescara (921035) contro la società ASD Futsal Ortona (934440) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Misci Antonio (2188117), la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 20.12.2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, la società Turris Calcio Val Pescara  (matricola 921035)  adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione

Tecnica relativo al calciatore Antonio Misci (matricola 2188117) ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società A.S.D. Futsal Ortona (matricola 9344440). Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Misci, tesserato dalla Società A.S.D. Futsal Ortona (matricola 9344440) nella stessa stagione sportiva 2024/2025 prima con vincolo biennale dilettante e poi con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica sia per il vincolo biennale sia per il primo contratto di lavoro sportivo. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando due distinte attestazioni acquisite entrambe dalla Piattaforma Premi in data 20.12.2025 e che quantificavano il premio in euro 208,00 per il vincolo biennale e in euro 208,00 per il primo contratto di lavoro sportivo.

Con tempestiva memoria difensiva depositata il 14.02.2026 la Società A.S.D. Futsal Ortona (matricola 9344440) si è costituita in giudizio eccependo che la vicenda in oggetto riguarda i rapporti tra società di solo Calcio a 11(ASD Turrisi Calcio Val Pescara) e di solo Calcio a 5 (ASD Futsal Ortona) e quindi la problematica se il sistema premiale previsto dall’ Ordinamento Sportivo presupponga o meno reciprocità di attività come già in precedenza affermato da Codesto Tribunale in diverse decisioni , da ultimo con la Decisione n. 187/TFNSVE 2025/2026 del 13.01.2026

Sono succeduti scambi irrituali di memorie tra le Parti che devono essere stralciati perché non previsti dal rito.

Nel contraddittorio dell’udienza del 23 febbraio la ricorrente ha sostenuto che dalla stagione sportiva 2022/2023 gli atleti possono contemporaneamente svolgere sia l’attività di “calciatore” nella disciplina del Calcio a 11 e di “giocatore” nella disciplina del Calcio a 5 e che nella specie il calciatore Misci dopo essere stato formato dalla ASD Turris Calcio Val Pescara che svolgeva unicamente attività di Calcio a 11 è stato tesserato dalla ASD Futsal Ortona  per svolgere attività di Calcio a 5.  A giudizio della ricorrente, pertanto, la formazione da essa impartita al calciatore dovrebbe essere valorizzata ai fini della richiesta del premio di formazione ex art. 99 NOIF anche in virtù del principio solidaristico tra le Società.

All’udienza tenutasi in videoconferenza il 23 febbraio 2026, sentite le Parti, il Tribunale si è quindi riservato di decidere.

Il ricorso deve essere rigettato.

Si rileva che le argomentazioni addotte dalla Società resistente investono la problematica del rapporto tra attività di Calcio a 5 e Calcio a 11 ed in particolare della rilevanza della formazione acquisita nell’ambito di una delle due attività rispetto all’altra attività.

La questione si era già posta in passato relativamente al vecchio premio di preparazione, tant’è che con anche con la recente decisione di Codesto Tribunale n. 187/TFN-SVE 2025/2026 del 13 gennaio 2026, richiamata dalla Società resistente nelle proprie difese, in una fattispecie in cui una società di Calcio a 5 rivendicava il premio di preparazione nei confronti di una società di Calcio a 11 per la formazione in precedenza impartita, si è confermato l’orientamento già in precedenza più volte uniformemente affermato  secondo cui condizione necessaria per il riconoscimento dell’allora premio di  preparazione era il requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, per cui solo tra società di Calcio a 5 da una parte, ovvero tra società di Calcio a 11 dall’altra, poteva essere riconosciuta la disciplina premiale.

La ratio di tale orientamento è da individuare nelle diverse caratteristiche del Calcio a 5 che, rispetto al Calcio a 11, presenta, innanzitutto, sostanziali differenze regolamentari che vanno ad incidere sulle tecniche di gioco e che si possono sintetizzare: nel numero di giocatori (5 vs 11); nel campo più piccolo con le porte ridotte; nei tempi di gioco ridotti ed effettivi (20 min x 2); nelle sostituzioni illimitate (mentre nel calcio a 11 sono limitate); nell'assenza del fuorigioco, con le rimesse laterali effettuate con i piedi; nell'introduzione dei falli cumulativi (5 falli per squadra per tempo prima del tiro libero), dopo i quali si concede un tiro libero diretto dall'arco dei 10 metri (o 9 metri) senza barriera, a differenza dei calci di punizione nel calcio a 11; nella regola dei 4 secondi per le riprese di gioco (calci d'angolo, rimesse); nel calcio d'angolo che si batte dai 5 metri ed i giocatori avversari devono stare a 5 metri; nel fatto che il portiere ha limitazioni nel giocare la palla nella propria metà campo.

E’ altresì indubbio che il Calcio a 5 richieda una prestazione fondata su notevoli capacità di tipo tecnico-coordinativo e fisicomotorio, necessarie a mantenere il controllo del pallone in situazione complesse, con smarcamenti eseguiti in modo corretto, nel tempo e nello spazio, favorendo fasi di possesso ritmate efficaci. La possibilità di entrare in possesso palla con frequenza, stimola l’acquisizione di abilità tecniche le quali devono essere espresse in regime di massima velocità, in considerazione dei limitati tempi di gioco disponibili. Questo contesto situazionale, tipico del gioco sviluppato negli spazi ridotti, assume in ambito giovanile grande valore sul versante della formazione tecnica, che deve essere ampia e specifica rispetto alla formazione per il Calcio a 11, ancorchè si sia ritenuto che il Calcio a 5 possa assumere valore propedeutico nei confronti del Calcio a 11 (e non viceversa).

Parallelamente si deve considerare che il premio di formazione tecnica ha l’obiettivo di assicurare alle piccole società prevalentemente dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti ed in pari tempo offre, prevalentemente alle società professionistiche, il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico incentivando, nel contempo, la pratica sportiva.

La logica della normativa è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata formazione tecnica ed un sufficiente allenamento, un riconoscimento economico per siffatto periodo e semprechè la formazione riguardi una attività sportiva compatibile con quella esercitata dalla società che beneficia della formazione.

In questo contesto interpretativo si è inserita la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanazione del nuovo art. 94 septies e di abrogazione dell’art. 118,  introdotta con delibera del Consiglio Federale del 16.03.2022, pubblicata con C.U. 212/A del 22.03.2022 che ha, tra l’altro, stabilito:

- 27: I/le calciatori/calciatrici tesserati/e per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) “professionisti”; b) “non professionisti”; c) “giovani”. d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici “non professionisti “o “giovani”. 2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.”

- 32 bis: I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.”

- 39, comma 1bis: “È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.”

- 40, comma 4: “Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società”.

Dal 1 luglio 2022 è quindi entrata in vigore la nuova normativa che prevede la separazione delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, attraverso l’introduzione dello status di giocatore di Calcio a 5.

Ne consegue che ciascun atleta potrà avere una diversa storia calcistica per ciascuna delle due attività in quanto sarà possibile tesserarsi contemporaneamente per una società di calcio a 5 e per una diversa di Calcio a 11.

Ulteriore modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle NOIF è stata introdotta con delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. 23/A del 17.07.2024 che ha, tra l’altro, stabilito all’art. 39, 1bis che: “È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste………….. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.”  Il successivo articolo 40 delle NOIF al comma 4 prevede, altresì, che  “Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società.”

Il tessuto normativo così delineato con le riforme del 2022 e 2024, che hanno portato al riconoscimento della netta distinzione tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 al punto da imporre distinte richieste di tesseramento “onde consentire la ricostruzione della posizione (ndr. del calciatore) per le singole attività”, non fa che avvalorare ancor di più l’orientamento, già in precedenza affermato, fondato sul presupposto della diversità tra l’attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11, con l’ovvia conseguenza che laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all’apparato premiale contemplato dall’Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11). Da qui la necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio.

Considerato che nel caso di specie il calciatore Antonio Misci ha svolto la fase di formazione presso la società ASD Turris Calcio Val Pescara che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società ASD Futsal Ortona che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, va da sé che in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente.

Assorbite tutte le restanti eccezioni di merito avanzate dalla Parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla società Turris Calcio Val Pescara.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                              IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                                                   Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 5 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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