F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 478/TFN-SVE del 7 Marzo 2026 (motivazioni) – Polisportiva Carso – Reg. Prot. 328/TFNSVE

Decisione/0478/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0328/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Polisportiva Carso (915996) contro la società Gaeta (936264) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Di Bello Simone (5863613), la seguente

DECISIONE

In data 19 dicembre 2025 la società Polisportiva Carso (915996) depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico https://pst.figc.it,  un modulo prestampato completato a penna, datato 03/12/2025 ed indirizzato alla Commissione Premi, con il quale veniva richiesto alla stessa la quantificazione del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F. relativo al tesseramento del calciatore Di Bello Simone (5863613) da parte della società Gaeta (936264).

Successivamente, sul medesimo portale, la stessa società provvedeva a depositare, in data 23 dicembre 2025, copia di un bonifico bancario dell’importo di 260,00 attestante il pagamento del contributo unico per n. 5 procedimenti, tra cui il presente, e, in data 27 gennaio 2026, la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo di notifica del 26/01/2026 alla società Gaeta di un atto denominato “atto di avviso di bello simone”.

All’udienza del giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la società Polisportiva Carso, con il primo deposito sul Portale del Processo Sportivo Telematico, avvenuto in data 19 dicembre 2025, aveva richiesto alla Commissione Premi la quantificazione del premio e aveva prodotto, unitamene all’attestazione premi rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/11/2025, la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec del 24/11/2025 alla società Gaeta avente ad oggetto "RICHIESTA PREMIO FORMAZIONE”, priva dell’allegato atto notificato o di altro riferimento.

Con il successivo deposito del 27 gennaio 2026, la medesima società produceva una ulteriore ricevuta di avvenuta consegna pec di pari data, anche questa priva dell’atto allegato, con il quale si dava atto che “CON LA PRESENTE SI COMUNICA APERTURA VERTENZA ECONOMICA A TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE, SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE, PER PREMIO FORMAZIONE CALCIATORE DI BELLO SIMONE, COME DA ALLEGATO.

Il ricorso, per come proposto, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. Difettano, nella specie, i requisiti formali minimi per l’identificazione di un atto introduttivo qualificabile come ricorso in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica; requisiti che l’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) descrive puntualmente.

A ciò si aggiunga che il contributo versato dalla società Polisportiva Carso per l’accesso alla Giustizia Sportiva relativamente a n. 5 procedimenti e versato in atti, risulta inferiore a quanto effettivamente dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 6 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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