F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 484/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Segato /ASD Bocale Calcio Admo

Decisione/0484/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0571/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 11 marzo 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0571/TFNSVE/2025-2026, 571 - Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società ASD Bocale Calcio Admo (66113) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Messina Giovanni (2121333)

In data 05.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Segato SSD ARL (Matricola 941677) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Bocale Calcio Admo (Matricola 66113), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Messina Giovanni (Matricola 2121333).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale giovane dilettante è stato effettuato in data 08.09.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità  per la stagione sportiva 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 172,00 (centosettantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 14.01.2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Bocale Calcio Admo (Matricola 66113) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Messina Giovanni (Matricola 2121333) nella misura di 172,00 (centosettantadue/00), in favore della società Segato SSD ARL (Matricola 941677).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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