F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 490/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società USD Lodi Vecchio 1928/ASD Rivoltana Calcio

Decisione/0490/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0577/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 11 marzo 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0577/TFNSVE/2025-2026, 577 - Ricorso proposto dalla società USD Lodi Vecchio 1928 (930006) contro la società ASD Rivoltana Calcio (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Sichirollo Mattia (2530610)

In data 05.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Lodi Vecchio 1928 (Matricola 930006) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rivoltana Calcio (Matricola 42760), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sichirollo Mattia (Matricola 2530610).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo vincolo biennale Giovane Dilettante sia stato effettuato in data 25.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 103,00 (centotre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 05.02.2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Rivoltana Calcio (Matricola 42760) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Sichirollo Mattia (Matricola 2530610) nella misura di 103,00 (centotre/00), in favore della società ASD Lodi Vecchio 1928 (Matricola 930006).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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