F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 493/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL/Ginestra Fiorentina ASD
Decisione/0493/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0580/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0580/TFNSVE/2025-2026, 580 - Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL (750407) contro la società Ginestra Fiorentina ASD (21390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore De Cicco Francesco (3785876)
In data 05.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società F.C. Scandicci 1908 SSD ARL (Matricola 750407) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Ginestra Fiorentina ASD (Matricola 21390), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore De Cicco Francesco (Matricola 3785876).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante sia stato sottoscritto in data 26.07.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2004/2005. Il premio è stato quantificato in euro 30,00 (trenta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 04.02.2026.
All’udienza fissata per il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che il documento caricato in data 10 marzo 2026 di intervenuto accordo è relativo ad altro tesserato, per cui non può essere preso in considerazione;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Ginestra Fiorentina ASD (Matricola 21390) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore De Cicco Francesco (Matricola 3785876) nella misura di euro 30,00 (trenta/00) in favore della società F.C. Scandicci 1908 SSD ARL (Matricola 750407).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
