F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 501/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL/ ASD Grassina

Decisione/0501/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0588/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0588/TFNSVE/2025-2026, 588 - Ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD ARL (750407) contro la società ASD Grassina (962883) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Magnolfi Matteo (6805574)

In data 5.2.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Scandicci 1908 SSD srl (matricola 750407) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Grassina (matricola 962883), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Matteo Magnolfi (matricola 6805574).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 16 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4 febbraio 2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Grassina (matricola 962883) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Matteo Magnolfi (matricola 6805574) nella misura di euro 132,00 (centotrentadue/00) come in parte motiva, in favore della società  Scandicci 1908 SSD srl (matricola 750407).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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