F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 504/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società USD Lodi Vecchio 1928/ASD Rivoltana
Decisione/0504/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0591/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
Antonino Piro - Componente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0591/TFNSVE/2025-2026, 591 - Ricorso proposto dalla società USD Lodi Vecchio 1928 (930006) contro la società ASD Rivoltana (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Busi Daniele (2504944)
In data 07 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società USD Lodi Vecchio 1928 (930006) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società ASD Rivoltana (42760) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Busi Daniele (2504944)
Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del tesseramento con Vincolo Biennale Giovane Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 11/09/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, quantificato in euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 05/02/2026. All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Rivoltana alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), in favore della USD Lodi Vecchio 1928.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
