F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 514/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L./ASD Real Monterotondo
Decisione/0514/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0649/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
Antonino Piro - Componente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0649/TFNSVE/2025-2026, 649 - Ricorso proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. A R.L.(932221) contro la società ASD Real Monterotondo (934093) mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Meledandri Lorenzo (4914653)
In data 9 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. REAL MONTEROTONDO, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lorenzo Meledandri (matricola 4914653).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Primo Contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 17 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 3 febbraio 2026.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
-accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. REAL MONTEROTONDO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Lorenzo Meledrandi nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
