F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 520/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Calcio Frosinone SC s.r.l./Casertana FC s.r.l.

Decisione/0520/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0670/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Antonino Piro - Componente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0670/TFNSVE/2025-2026, 670 - Ricorso proposto dalla società Accademia Calcio Frosinone SC s.r.l. (933304) contro la società Casertana FC s.r.l. (917076) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Balletta Diego (3116283)

In data 10 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società  S.S.D.ACCADEMIA FROSINONE S.C. S.r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CASERTANA F.C. S.r.l., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Diego Balletta (matricola 3116283).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il vincolo biennale giovane di serie è stato effettuato in data 12 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 gennaio 2026.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CASERTANA F.C. S.r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Diego Balletta nella misura di euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), in favore della società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C.S.r.l..

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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