F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 521/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Segato SSD a.r.l./AC Locri 1909 ASD
Decisione/0521/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0673/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
Enrico Vitali – Componente
Antonino Piro - Componente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0673/TFNSVE/2025-2026, 673 - Ricorso proposto dalla società Segato SSD a.r.l. (941677) contro la società AC Locri 1909 ASD (940709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Misefari Marco (2237895)
In data 10 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SEGATO SSD a RL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. LOCRI 1909 A.S.D., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Marco Misefari (matricola 2237895).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il vincolo biennale giovane dilettante è stato effettuato in data 23/10/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 412,00 (quattrocentododici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 gennaio 2026.
All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; - esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C. LOCRI 1909 A.S.D., alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Marco Misefari nella misura di euro 412,00 (quattrocentododici/00), in favore della società SEGATO SSD a RL.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
