F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 522/TFN-SVE del 11 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Invictasauro/Legnano SSD a.r.l.

Decisione/0522/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0680/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Antonino Piro - Componente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

ha pronunciato nell'udienza del 11 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0680/TFNSVE/2025-2026, 680 - Ricorso proposto dalla società Invictasauro (951483) contro la società Legnano SSD a.r.l. (934252) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gianluca Mazzi (5866644)

In data 23 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD INVICTASAURO ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società AC LEGNANO SSDARL, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gianluca Mazzi (matricola 5866644).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo è stato effettuato in data 31/10/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro  288,00 (duecentottantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 26 novembre 2025.

All’udienza fissata il giorno 11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AC LEGNANO SSDARL, alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Gianluca Mazzi nella misura di euro 288,00 (duecentottantotto/00), in favore della società ASD INVICTASAURO.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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