F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0095/CFA pubblicata il 13 Marzo 2026 (motivazioni) – sig. Piero Agostinelli

Decisione/0095/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0109/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Tommaso Marchese – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Angelo Maria Romano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0109/CFA/2025-2026, proposto da Piero Agostinelli,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare - n. 0144/TFNSD-2025/2026 del 23 gennaio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 05.03.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Angelo Maria Romano e uditi l’Avv. Michela Romagnoli, in sostituzione dell’Avv. Mauro Gionni, per il reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 12 dicembre 2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - il nominato in epigrafe, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale - associato alla sezione AIA di Fermo - per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 3, II capoverso, 5, I, II e III capoverso, 6.1, I e II capoverso, e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell’AIA, per avere lo stesso, in qualità di appartenente all’Associazione italiana arbitri, con i comportamenti contestati dalla Procura della Repubblica di Fermo nella richiesta di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari - disposta dal G.I.P. di Fermo in data 4 settembre 2025 - leso l’immagine interna ed esterna dell’Associazione, nonché la dignità dell’istituzione stessa, avendo gravemente violato i principi ed i doveri previsti dalle norme del Regolamento AIA e del Codice etico e di comportamento dell’AIA, sopra indicate.

Quanto sopra, con l'aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. b), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, per aver determinato un danno all’immagine interna ed esterna dell’Associazione, ledendo l’autorità di organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti.

Con la decisione n. 144-2025/2026, il Tribunale federale nazionale – Sez. disciplinare, ha irrogato al deferito la sanzione dell’esclusione dall’Associazione italiana arbitri.

Avverso la citata decisione ha spiegato appello l’interessato, affidandolo ai seguenti motivi:

1) erronea applicazione del principio di autonomia del giudizio sportivo;

2) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del procedimento ed incoerenza con i precedenti giurisprudenziali;

3) violazione del principio di presunzione di innocenza;

4) erronea estensione della rilevanza disciplinare a fatti estranei alla funzione arbitrale;

5) riduzione della pena.

Ha depositato controdeduzioni la Procura federale, contrastando le tesi dell’appellante: ha evidenziato che l’azione disciplinare sportiva gode di piena autonomia rispetto al procedimento penale, sia quanto ai presupposti, sia quanto alle finalità, essendo tesa alla verifica della compatibilità delle condotte con i valori e le regole dell’ordinamento sportivo.

Quanto all’asserita disparità di trattamento precedenti casi sottoposti alla Corte federale, ha rimarcato in modo decisivo il ruolo dell’incolpato quale osservatore arbitrale – che richiede standard di correttezza, equilibrio ed affidabilità particolarmente elevati, espressamente richiesti a livello precettivo dal regolamento AIA e dal codice etico applicabile – si badi bene – solo agli appartenenti all’Associazione italiana arbitri.

Sarebbe proprio tale ruolo qualificato a rendere il caso di specie non sovrapponibile ai precedenti giurisprudenziali, evocati nell’appello.

In ordine alla presunta violazione della presunzione di innocenza sottolinea che il T.F.N. ha espressamente escluso qualsiasi sovrapposizione tra giudizio disciplinare e giudizio penale, fondando la propria decisione esclusivamente sulla violazione delle norme regolamentari ed etiche dell’AIA.

Infine, in relazione alla circostanza che i fatti contestati all’incolpato sarebbero estranei alla funzione arbitrale, in quanto verificatisi in un contesto lavorativo privato e non connesso ad attività federali, ha richiamato l’art. 42 del Regolamento AIA - che prescrive agli associati di improntare il proprio comportamento – anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva – ai principi di comune morale e di tutela dell’immagine dell’Associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione della rilevanza per l’ordinamento federale di fatti non riferibili alla sfera sportiva del tesserato - e, pertanto, della competenza della giustizia sportiva a sindacarli - è stata oggetto di numerosi interventi da parte di questa Corte.

L'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva — in diretta attuazione dell'art. 30 dello Statuto federale — definisce il perimetro soggettivo di applicazione dell'ordinamento disciplinare attraverso una clausola di chiusura che ricomprende chiunque svolga attività "comunque rilevanti per l'ordinamento federale".

La ratio della disposizione è inequivoca: prevenire vuoti di tutela, attraendo alla cognizione del giudice sportivo condotte che, pur esterne al sistema formale della Federazione, si riverberino negativamente sui valori e sulle regole che ne costituiscono il fondamento.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la rilevanza per l'ordinamento sportivo non è circoscritta ai comportamenti tenuti nell'esercizio formale di una funzione, ma si estende a qualsiasi attività che "trovi occasione o sia riconducibile all'attività sportiva, indipendentemente dal dato formale dell'inserimento o meno nell'organigramma della società di appartenenza" (CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 90/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 82/2022-2023).

Nondimeno, di fronte a condotte di eccezionale gravità — in particolare a sfondo sessuale — commesse da un tesserato in un contesto del tutto avulso dall'attività sportiva, questo stesso orientamento ha incontrato un limite strutturale che la giurisprudenza federale non ha potuto ignorare.

A partire dalla decisione CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023, è stato costantemente affermato che l'irrogazione di sanzioni presuppone pur sempre la riferibilità o riconducibilità dei singoli contegni a un'attività propriamente sportiva, con la conseguenza che i fatti interamente sussumibili nella sfera privata del tesserato, privi di qualsiasi nesso — anche mediato — con l'attività sportiva, esulano dalla competenza del giudice federale.

L'art. 4, comma 1, CGS, nella parte in cui sanziona la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, "non può che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, a ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva": la chiarezza del dato testuale — conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI — non consente estensioni analogiche oltre tale perimetro (CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024).

Tale aporia, stigmatizzata da questa Corte come "non più tollerabile" in presenza di un'opinione pubblica allarmata dal reiterarsi di gravi episodi di violenza, ha sollecitato con urgenza un intervento del legislatore, endo ed esofederale.

In merito, il Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024,  ha ritenuto che l'art. 4, comma 1, CGS FIGC — letto in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, CGS FIGC, 13-bis, comma 3, Statuto CONI, 2, 5, comma 1, 12 e Allegato A del Codice di comportamento sportivo CONI — debba essere interpretato nel senso che i principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale "investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa": ogniqualvolta la condotta implichi, per le modalità o per il contesto, "una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva", sorge in capo al tesserato l'obbligo di conformare il proprio agire a tali principi "in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale".

Tuttavia, nel successivo giudizio di rinvio, questa Corte aveva ritenuto di sospendere il procedimento sino alla definizione del giudicato penale, rilevando che il legislatore federale non aveva ancora adempiuto all'obbligo di integrazione normativa imposto dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 (CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024).

Tale lacuna è stata colmata con la pubblicazione, in data 27 agosto 2024, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (Com. Uff. n. 68/A) e con la contestuale introduzione dell'art. 28-bis CGS FIGC (Com. Uff. n. 69/A), come rilevato dalla CFA, SS.UU., n. 23/2024-2025.

Il comma 8 della disposizione prevede che i tesserati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p. siano puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Tale è, dunque, il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inscrive la questione all'esame del Collegio.

2. Con il primo motivo, il reclamante deduce l’erronea applicazione del principio di autonomia del giudizio sportivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente fondato l’accertamento disciplinare su fatti oggetto di un procedimento penale non ancora definito, in violazione dei principi di prudenza valutativa e delle garanzie difensive.

La censura è infondata in quanto si pone in contrasto con principi consolidati nell’ordinamento sportivo, puntualmente richiamati e applicati dal Tribunale federale nazionale nella decisione impugnata.

L’organo di prime cure, infatti, ha evidenziato che l’azione disciplinare sportiva gode di piena autonomia rispetto al procedimento penale, autonomia che trova fondamento tanto nelle norme federali, quanto nella costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva e del Collegio di garanzia dello sport.

Nella pronuncia impugnata, in particolare, è stato evidenziato come “l’eventuale pendenza di un procedimento penale non preclude, né sospende l’esercizio dell’azione disciplinare”, potendo l’ordinamento sportivo procedere alla valutazione dei fatti, secondo propri criteri e finalità.

Pacificamente il giudizio disciplinare sportivo è autonomo e distinto rispetto a quello penale, sia quanto ai presupposti, sia quanto alle finalità, essendo volto non all’accertamento della responsabilità penale, ma alla verifica della compatibilità delle condotte con i valori e le regole dell’ordinamento sportivo.

Il Tribunale federale nazionale, nel solco di tali principi, ha correttamente precisato di non essere chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale del deferito, ma esclusivamente sulla violazione dei doveri etici, deontologici ed associativi, derivanti dall’appartenenza all’Associazione italiana arbitri.

La decisione impugnata, infatti, chiarisce che l’accertamento disciplinare si fonda su un diverso standard valutativo, coerente con la natura e le finalità dell’ordinamento sportivo.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che questa Corte, nella pronuncia SS.UU., n. 49/2024-2025, ha affermato il principio secondo cui “il procedimento penale non è idoneo ad influenzare quello sportivo, che risponde a regole sue proprie, aventi radice nel Codice di giustizia sportiva e che delineano un percorso autonomo nell’acquisizione e, soprattutto, nella valutazione dei dati probatori necessari per pervenire ad una decisione sia di colpevolezza che di proscioglimento in ambito sportivo endofederale, a ciò conseguendo anche la possibilità per il Giudice sportivo di valutare gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti rappresentati” (Cass. Pen. n. 39701/2013; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV,  n. 14/2016).

Ed ancora si richiama, quanto al rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, il seguente principio “ … il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali. Gli Organi della giustizia sportiva hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori” (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite - decisione n. 71/2019).

Ne discende che l'utilizzazione di atti di indagine penale come elementi liberamente valutabili nel procedimento disciplinare, lungi dal costituire una anticipazione del giudizio penale, si inserisce coerentemente nel perimetro delle prerogative proprie del giudice sportivo, chiamato a verificare la compatibilità delle condotte con i valori e le regole dell'ordinamento arbitrale, secondo parametri di apprezzamento diversi e autonomi rispetto a quelli penalistici.

Per tali ragioni va anche respinto il terzo motivo di reclamo, con il quale l’appellante deduce la violazione del principio di presunzione di innocenza, sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito valore dirimente ad elementi probatori formatisi nella fase delle indagini preliminari.

2.1 L’appellante ritiene, inoltre, che l’interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe anche in contrasto con i principi sanciti dalla legge n. 280/2003, secondo cui l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può tradursi in una compressione delle garanzie fondamentali della persona, né in una anticipazione irreversibile di valutazioni che incidono su diritti e posizioni soggettive, in assenza di un accertamento definitivo in sede giurisdizionale ordinaria.

Al riguardo, vale la pena di ribadire (CFA, SS.UU. n. n. 51/2025-2026) che le ragioni di fondo per le quali e ̀ consentita – anzi, e ̀ imposta - una trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto al processo penale derivano dal fatto che la giustizia sportiva e ̀ la forma più alta in cui si esprime l’autonomia dell’ordinamento sportivo, che si traduce, oltre che in via normativa con l’individuazione delle regole della vita dell’associazione, anche in via giustiziale, attraverso la predisposizione di organi e procedure diretti a garantire il rispetto di tali regole al suo interno. Da tempo e ̀ stato ritenuto che e ̀ conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie (CGF, SS.UU., n. 13/2012-2013). Tale autonomia e  ̀stata confermata dalla Corte costituzionale che, nella decisione n. 49/2011, ha ritenuto che “l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità». E ancora nella decisione n. 160/2019 la Corte ha affermato che “Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18).”.

3. Con il secondo motivo, il reclamante deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del procedimento, in attesa che la sentenza penale passi in cosa giudicata, e lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie esaminate da questa Corte.

Con il quarto motivo, l’appellante deduce l’erronea estensione della rilevanza disciplinare a fatti estranei alla funzione arbitrale, sostenendo che i fatti contestati sarebbero avvenuti in un contesto lavorativo privato e non connesso all’attività sportiva.

Tali doglianze possono essere esaminate congiuntamente.

3.1 Esse sono infondate.

E’ ben vero che l’art. 28 bis, comma 8, del Codice di giustizia sportiva – emanato a seguito dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 - prevede che “I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.”.

Dal che si potrebbe dedurre, implicitamente, che in via generale il giudice sportivo, in presenza di una azione penale concernente i gravi reati ivi previsti, dovrebbe sospendere il procedimento disciplinare in attesa che intervenga una sentenza penale definitiva.

In realtà tale disposizione non stabilisce, né implica, una regola generale di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale per tutti i fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie di reato ivi richiamate.

E, nel caso in esame, ritiene il Collegio che non debba procedersi ad una sospensione, sia per una ragione soggettiva che per una ragione oggettiva.

3.2 Quanto al primo profilo - quello di carattere soggettivo - occorre evidenziare che l’incolpato non è un calciatore ma un tesserato dell’Associazione italiana arbitri, all’interno della quale riveste il ruolo di osservatore arbitrale.

Orbene, per quanto interessa al caso di specie, l’art. 42 del Regolamento dell’Associazione recita:

“1) gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità;

3) gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico di comportamento; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei confronti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.

Parimenti il codice etico dell’Associazione prevede che l’arbitro “rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione” (art. 5) e che la sua condotta “ deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” (art. 6.1).

E questa Corte federale ha così statuito in merito alla figura arbitrale e alla normativa citata:

- la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti, più propriamente, di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024). Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue certamente che l'ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l'importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 76/2023-2024) (CFA, Sez. I, n. 85/2025-2026);

- il comma 1 dell'art. 42, del Regolamento AIA, nel richiamare i canoni di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio, trasparenza, correttezza e probità, contiene un precetto che, proprio per la funzione istituzionale dell'arbitro e degli organi tecnici, non può essere degradato a mera clausola programmatica. La ratio è quella di assicurare che la decisione tecnica e il sistema di valutazione siano non solo effettivamente immuni da interferenze, ma anche tali da non prestarsi, sul piano esterno, a ragionevoli dubbi di parzialità o di vicinanza indebita tra valutatore e valutato. Il richiamo all'imparzialità va inteso anche nella dimensione dell'apparenza. Chi riveste funzioni tecniche e valutative, per la natura stessa del ruolo, è tenuto a custodire non soltanto la propria imparzialità sostanziale, ma altresì l'immagine di imparzialità che l'ordinamento arbitrale pretende e che costituisce il presupposto dell'affidamento dell'intera comunità sportiva. La giurisprudenza federale ha più volte evidenziato che il canone dell'"apparire" evoca - anche nell'ordinamento sportivo - un dovere particolarmente rigoroso, assimilabile, per intensità e funzione, a quello che connota chi è chiamato a svolgere una funzione giudicante, sia pure in ambito sportivo (CFA, Sez. I, n. 85/2025-2026);

- per la classe arbitrale la correttezza e la lealtà, e quindi la soglia del giuridicamente lecito, sono poste a un livello più alto. Ciò dipende dall’elevato carattere istituzionale della figura dell’arbitro, che viene percepita immediatamente dagli altri tesserati e dal pubblico sul campo di gioco, ma non si esaurisce in quella funzione, posto che in tutti i suoi ruoli l’arbitro ha la responsabilità di salvaguardare i valori dello spirito sportivo. Per tale ragione, la normativa di settore pone a carico degli associati AIA specifici e ancor più stringenti doveri di condotta, come risulta dall’art. 42 del regolamento AIA. Analoghi precetti, ancora arricchiti e ulteriormente dettagliati, reca il Codice etico AIA (CFA, SS.UU., n. 92/2025-2026).

Per le ragioni di cui sopra, questa Corte non ritiene comparabili i precedenti giurisprudenziali cui fa riferimento l’appellante, sia per la diversa posizione soggettiva dei tesserati coinvolti (osservatore arbitrale il primo e calciatore il secondo), sia per il differente quadro normativo di riferimento.

Difatti, un appartenente all’Associazione italiana arbitri è soggetto ad una disciplina speciale più rigorosa rispetto a quella applicabile ai calciatori: la cornice normativa propria ed esclusiva dell’ordinamento arbitrale non può essere replicata in capo agli atleti.

L’art. 42, comma 3, lettera c) del regolamento AIA è univoco nel prevedere che gli obblighi di condotta degli associati si estendano anche ai comportamenti “estranei allo svolgimento dell’attività sportiva”.

L’art. 6.7 del codice etico dell’AIA qualifica espressamente come “inaccettabile qualsiasi comportamento di singoli o gruppi caratterizzato da violenza morale, persecuzione psicologica, per motivazioni connesse al sesso”. “Tali comportamenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti, saranno considerati sempre colpa grave”.

Si tratta di norme a carattere immediatamente precettivo e sanzionatorio, che non lasciano margine di dubbio circa la rilevanza disciplinare di condotte come quelle ascritte all’appellante, indipendentemente dal contesto – sportivo o privato – in cui le stesse si siano verificate.

La lettera stessa dell'art. 42, comma 3, lett. c), del Regolamento AIA - come si è visto - nell’imporre agli associati di improntare il proprio comportamento «anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi» ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e comune morale, non richiede che il comportamento censurabile si collochi nell'ambito di una gara, di una designazione o di altra attività tecnica: essa tipizza expressis verbis un dovere di contegno istituzionale che opera anche nella vita sociale e lavorativa.

Non è dunque necessario alcun nesso funzionale con l'attività arbitrale in senso stretto perché il comportamento assuma rilevanza disciplinare; è sufficiente che esso comprometta i valori ai quali l'ordinamento arbitrale si ispira e leda l'immagine dell'Associazione.

Nel caso di specie, la gravità, la reiterazione e la dimensione pubblica delle condotte accertate rendono evidente la sussistenza di tale lesione, indipendentemente dal contesto — privato o lavorativo — in cui esse si sono verificate.

La pretesa di ritagliare una sfera privata impermeabile alle regole deontologiche associative si risolverebbe in una lettura abrogante della norma, incompatibile con la sua ratio e con la funzione istituzionale che l'ordinamento affida alla classe arbitrale.

Vale anche la pena di rimarcare che, nei precedenti citati dall’appellante, il difetto di competenza del giudice sportivo venne affermato nel presupposto dell’assenza di norme immediatamente precettive che sanzionassero condotte poste in essere nella sfera strettamente privata.

Tale lacuna normativa non sussiste tuttavia nell’ordinamento dell’AIA, dove l’art. 42 del Regolamento e il Codice etico prevedono espressamente la rilevanza disciplinare delle condotte anche estranee all’attività sportiva.

È anche questa specifica base normativa a giustificare il differente approccio rispetto ai precedenti evocati.

3.3. Quanto al secondo profilo – quello di carattere oggettivo, concernente la materialità dell’azione posta in essere – occorre rilevare che il Collegio ritiene di essere in grado di delibare allo stato degli atti, senza la necessità di esprimere alcuna valutazione in ordine agli eventuali reati a sfondo sessuale, che saranno oggetto di separato ed autonomo scrutinio da parte del giudice penale.

Pertanto, in relazione alla violazione della presunzione di innocenza dell’incolpato, alcun giudizio viene espresso in questa sede in ordine al materiale probatorio inerente i reati a sfondo sessuale, che sarà oggetto di vaglio dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.

Difatti, ai fini del giudizio sportivo, è necessario rilevare che l’incolpato - di anni 63 - svolge attività di direttore di un albergo e che le condotte tenute nei confronti delle signore HI, BL e AH riguardano dipendenti di nazionalità straniera, munite di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il comportamento illecito del deferito – che ha confessoriamente riconosciuto, nel corso dell’udienza svoltasi presso il Tribunale federale nazionale, la paternità della messaggistica WhatsApp acquisita al fascicolo dibattimentale - risulta in ogni caso ampiamente dimostrato dal materiale probatorio allegato dalla Procura federale.

I messaggi inviati dall’interessato alle sig.re HI, BL e AH rappresentano certamente per modalità, quantità, contenuto e destinatarie la fattispecie della molestia ovvero dello stalking.

Le condotte del deferito, con comunicazioni sessualmente esplicite del tipo “nudo tuo nudo nel letto, eccitatissimo, inizio a leccarti ….” rivolte ad HI ovvero “ti amo, ti aspetto, ti adoro, che posso inventarmi per baciarti?” rivolte a BL - ovvero ancora “ ti sto leccando i capezzoli, li succhio, ti voglio” rivolte ad AH risultano tanto più odiose ed ingiuste, in quanto poste in essere nei confronti delle proprie dipendenti, tutte straniere e spesso con contratti a termine.

In generale, dall’esame di tali documenti e dalle testimonianze di altre dipendenti terze - acquisite al fascicolo processuale - si evince, in verità, un quadro ben diverso da quello che la difesa del deferito tenta di sostenere, riducendo i comportamenti in contestazione a meri “apprezzamenti” o “ammiccamenti” o, addirittura, a situazioni di gelosia tra le dipendenti.

Gli elementi documentali sono concordanti nel descrivere un comportamento persecutorio, ossessivo e insistente del deferito, consistente nel molestare ripetutamente le dipendenti - tutte giovani e straniere - imponendo loro attenzioni indesiderate.

Tali azioni hanno generato nelle vittime paura e ansia, costringendole a cambiare le proprie abitudini ovvero, addirittura, a dimettersi dal rapporto di lavoro (come nel caso della sig.ra HI).

I comportamenti posti in essere dall’incolpato risultano dunque predatori e gravissimi, posti nell’ottica di abusare delle proprie dipendenti e configuranti comunque una forma di violenza nei confronti di persone più fragili e deboli, con la prevaricazione derivante dalla propria condizione di direttore e datore di lavoro.

Sono quindi liberamente utilizzabili nel processo sportivo – anche perché riconosciuti dal deferito – elementi probatori più che solidi per giungere alla dichiarazione della sua responsabilità, e ciò a prescindere dalle conclusioni alle quali perverrà il futuro procedimento penale, circa la contestata violenza sessuale.

Il compendio probatorio posto a fondamento della decisione del Tribunale federale nazionale non si esaurisce, dunque, negli atti investigativi della fase preliminare penale, ma comprende anche la parziale ammissione confessoria resa dall’incolpato direttamente dinanzi al Tribunale — con riconoscimento della paternità di tutti i messaggi di contenuto sessualmente esplicito indirizzati alle sig.re HI, BL e AH — nonché le testimonianze convergenti e concordanti delle colleghe terze.

Tali elementi, autonomi rispetto al fascicolo penale e valutabili indipendentemente da esso, costituiscono già di per sé un substrato probatorio sufficiente e solido per la pronuncia di responsabilità disciplinare, senza che sia necessario attingere ad elementi ancora sub iudice nel procedimento ordinario.

Ed è anche per tali ragioni che il Collegio ritiene che non debba procedersi alla sospensione del presente procedimento.

4. Da ultimo, in relazione all’asserita sproporzione della sanzione dell’esclusione dall’Associazione italiana arbitri, deve rilevarsi che il Tribunale federale nazionale non ha irrogato la sanzione espulsiva, quale risposta meramente afflittiva o punitiva, bensì quale necessaria conseguenza della accertata incompatibilità ontologica delle condotte poste in essere dall’incolpato con i valori, i doveri e la funzione propria dell’ordinamento arbitrale.

La decisione è chiara nel qualificare i comportamenti del deferito come “ predatori e gravissimi”, sottolineando come essi siano stati posti in essere mediante abuso di una posizione di supremazia lavorativa e in danno di soggetti particolarmente vulnerabili.

Tali condotte vengono ritenute dal Tribunale non come episodiche deviazioni, ma come espressione di un modus agendi, strutturalmente incompatibile con il ruolo arbitrale.

Il giudice sportivo di primo grado afferma espressamente che « attesa la gravità dei fatti contestati» la sanzione richiesta dalla Procura federale è congrua, valorizzando non solo la natura reiterata delle condotte, ma anche l’effetto intimidatorio e coercitivo prodotto sulle vittime, costrette a modificare le proprie abitudini di vita e, in un caso, ad interrompere il rapporto di lavoro.

La sanzione dell’esclusione non risponde a un criterio di mera proporzionalità quantitativa, ma a un giudizio qualitativo di incompatibilità: il rapporto fiduciario tra l’Associazione ed il suo appartenente risulta irrimediabilmente compromesso.

Il Tribunale, inoltre, ha correttamente attribuito rilievo decisivo al ruolo rivestito all’incolpato, quale osservatore arbitrale, figura cui l’ordinamento affida funzioni di valutazione, formazione e indirizzo degli arbitri.

Proprio la delicatezza di tale funzione impone standard di integrità, equilibrio e autorevolezza ancora più elevati rispetto a quelli richiesti al semplice associato.

La permanenza nei ruoli AIA di un soggetto che ha posto in essere condotte qualificabili dal Codice etico come “ colpa grave” risulterebbe non solo incongrua, ma lesiva dell’immagine, della credibilità e della funzione educativa dell’istituzione.

In tale quadro, ogni soluzione sanzionatoria diversa dall’esclusione, si porrebbe in contrasto con la funzione di tutela dell’ordinamento sportivo, risultando inadeguata a presidiare i valori fondanti di correttezza, lealtà e probità che l’AIA è chiamata a garantire.

La sanzione irrogata deve pertanto ritenersi obbligata, in quanto unica idonea a preservare l’integrità dell’ordinamento arbitrale ed a riaffermare il principio secondo cui determinati comportamenti - in ambito sportivo o nella vita ordinaria e/o lavorativa - sono radicalmente incompatibili con l’appartenenza all’Associazione.

A ciò si aggiunga che il Tribunale ha correttamente applicato l'aggravante di cui all'art. 64, comma 1, lett. b), del Regolamento AIA — contestata nel capo di incolpazione e ritenuta sussistente per la notorietà dei fatti — la quale, per espressa previsione normativa, incide sulla calibrazione della sanzione.

La copertura mediatica della vicenda, l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del G.I.P. di Fermo e la conseguente sospensione dell'associato hanno prodotto una ricaduta negativa sull'immagine dell'AIA, che non può trovare risposta adeguata in una sanzione meramente sospensiva

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Maria Romano                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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