F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 185/TFN – SD del 12 Marzo 2026 (motivazioni) – Fineo Andrea – 167/TFNSD
Decisione/0185/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18989/268pf25-26/GC/PG/ep del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti del sig. Fineo Andrea, la seguente
DECISIONE
La fase istruttoria.
La Procura Federale, a seguito della segnalazione con allegati pervenutale in data 12.9.2025, a firma del Presidente della società sportiva S.S. Brindisi s.r.l., signor Giuseppe Roma, avente ad oggetto una presunta violazione da parte del calciatore signor Andrea Fineo della normativa federale che disciplina i tesseramenti in quanto dopo aver sottoscritto con il sodalizio la richiesta di tesseramento ed il modulo per prestazioni volontarie del 5 agosto 2025, ritualmente depositata sul portale del Comitato Regionale Regione Puglia con firma elettronica, non si sarebbe più presentato agli allenamenti ed a seguito di un controllo sul portale veniva a conoscenza che aveva firmato altra richiesta di tesseramento con altro sodalizio, precisamente il F.B.C. Gravina Soc. Coop. Dil., apriva un fascicolo di indagine denominato “segnalazione del Presidente della società SSD Brindisi, sig. Giuseppe Roma, in ordine al tesseramento del calciatore Andrea Fineo, iscritto nell’apposito registro in data 6.10.2025 al n. 268pf25-26”.
Nel corso dell’indagine venivano acquisiti i fogli di censimento di F.B.C. Gravina s.s. 25-26, quelli di SS Brindisi s.s. 25-26, il modulo di tesseramento del calciatore Fineo presso S.S. Brindisi, quello presso F.B.C. Gravina, la nota del C.R. Puglia della LND relativo alla pratica di tesseramento presso S.S. Brindisi, il verbale di audizione del direttore operativo di S.S. Brindisi signor Noschese, il verbale di audizione del calciatore Fineo, la memoria difensiva dell’avv. Domenico Creanza nell’interesse del signor Fineo, il verbale di audizione del Presidente di S.S. Brindisi signor Roma, quello del Presidente di F.B.C. Gravina signor Colangelo, quello del segretario F.B.C. Gravina signor Papangelo, quello del direttore sportivo S.S. Brindisi signor Righi, quello del calciatore signor Cerone, tesserato per S.S. Brindisi, screenshot Whatsapp tra i signori Cerone e Fineo, post facebook F.B.C. Gravina sul tesseramento del signor Fineo.
L’avviso di conclusione delle indagini e le vicende inerenti.
Esaurita l’attività di indagine compendiata in apposita relazione di 49 pagine, la Procura Federale ha provveduto alla comunicazione di conclusioni delle indagini di cui al prot. 15900/268pf25-26/GC/PG/ep del 17.12.2025 con la quale segnalava di aver rilevato condotte di rilevanza disciplinare a carico dei signori Giovanni Colangelo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza di F.B.C. Gravina Soc. Coop. Dil per aver consentito e non impedito alla predetta società di tesserare in data 14.8.2025 il calciatore Fineo nonostante quest’ultimo avesse comunicato di aver già sottoscritto in precedenza ovvero in data 5.8.2025 altra richiesta di tesseramento con S.S Brindisi, Andrea Fineo per aver lo stesso sottoscritto in data 14.8.,2025 la richiesta di tesseramento per F.B.C. Gravina dopo aver precedentemente sottoscritto in epoca antecedente ovvero in data 5.8.2025 altra richiesta di tesseramento in favore di S.S. Brindisi, Pietro Nunzio Papangelo, all’epoca dei fatti segretario di F.B.C. Gravina per aver consentito e non impedito alla predetta società di tesserare in data 14.8.2025 il calciatore Fineo nonostante quest’ultimo gli avesse comunicato di ave in precedenza sottoscritto altra richiesta di tesseramento presso S.S. Brindisi per la medesima stagione sportiva, Federico Cerone, all’epoca dei fatti calciatore di S.S. Brindisi per aver svolto funzioni di collaboratore del direttore sportivo in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2925 del calciatore Fineo, senza averne titolo, Emanuele Righi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato quale direttore sportivo di S.S. Brindisi per essersi avvalso dell’operato del signor Cerone, quale collaboratore nella propria attività di direttore sportivo in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2025 del calciatore Fineo con la predetta società, senza averne titolo. Inoltre erano destinatarie del suddetto avviso anche F.B.C. Gravina Soc. Coop Dil per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS in relazione alle condotte poste in essere dai suoi tesserati Colangelo, Fineo e Papangelo nonché S.S. Brindisi FC s.r.l. per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per le condotte poste in essere dai signori Cerone e Righi.
Dopo la notifica di tale comunicazione di conclusione delle indagini sono state definite con patteggiamenti ai sensi dell’art. 126 CGS le posizioni dei signori Colangelo, Papangelo, Cerone, Righi e delle società F.B.C. Gravina e S.S. Brindisi.
Il signor Fineo ha invece fatto pervenire la memoria difensiva del 30.12.2025 a firma dell’avv. Domenico Creanza nella quale ha eccepito l’inesistenza dell’illecito per la radicale mancanza del secondo tesseramento non essendosi mai perfezionato il primo, l’assoluta carenza dell’elemento soggettivo, la condotta illecita e negligente di terzi come causa esclusiva della vicenda, l’assenza di precedenti disciplinari e la giovane età.
Il deferimento.
Con il sopra citato atto, la Procura Federale, richiamata sinteticamente le attività di indagini e respinte le eccezioni di cui alla citata memoria difensiva, deferiva il calciatore signor Andrea Fineo, all’epoca dei fatti tesserato per la società F.B.C. Gravina Soc. Coop Dil. ”per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, CGS, in relazione con l’art. 40, comma 3bis, NOIF per avere lo stesso, in data 14.8.2025, sottoscritto la richiesta di tesseramento con la società F:B.C. Gravina, dopo aver sottoscritto antecedentemente ovvero in data 5.8.2025 altra richiesta di tesseramento in favore di S.S. Brindisi”.
La fase predibattimentale.
Successivamente all’atto di deferimento ed all’avviso di convocazione è stata depositata sulla piattaforma del PST nella serata del 4 marzo 2026 una memoria difensiva a firma dell’avv. Domenico Creanza, per conto del deferito, datata 3.11.2025 indirizzata alla Procura Federale con vari allegati, con la quale ribadiva l’insussistenza materiale e giuridica del tesseramento del calciatore, chiedeva la declaratoria di risoluzione di ogni vincolo contrattuale tra il signor Fineo e F.B.C. Gravina e in subordine anche di quello con S.S. Brindisi, accertando che lo stesso sarebbe libero da ogni rapporto negoziale, disponendo il suo svincolo d’ufficio, previa archiviazione del procedimento disciplinare.
Il dibattimento.
All’odierna udienza, tenuta in modalità videoconferenza, sono presenti gli avv.ti Giulia Conti e Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale nonché l’avv. Domenico Creanza e personalmente il signor Andrea Fineo.
I Rappresentanti della Procura hanno eccepito l’inammissibilità della memoria difensiva per la sua tardività, precisato che la firma di due richieste di tesseramento viola il principio di unicità e che non è stata proposta alcuna istanza di annullamento della richiesta del primo tesseramento e concluso per l’irrogazione al deferito della sanzione di 6 settimane di squalifica.
L’avv. Creanza ha chiesto l’acquisizione della sua memoria sostenendo la non perentorietà dei termini, sottolineato che il signor Fineo aveva riferito al segretario di F.B.C. Gravina di aver sottoscritto qualche giorno prima altra richiesta di tesseramento con S.S. Brindisi e di aver stipulato il contratto solo dopo che la verifica sul portale della LND si era conclusa senza rilevare alcun suo tesseramento a favore di S.S. Brindisi, insistendo per il proscioglimento avendo agito in buona fede.
Motivi della decisione.
1.Il Collegio rileva anzitutto che i fatti che hanno dato origine al presente procedimento devono considerarsi pacifici in quanto documentali, integrati dalle audizioni e dai chiarimenti forniti dalla L.N.D. Gli stessi possono essere così riassunti:
1.2. il signor Fineo, cessato il tesseramento con F.B.C. Gravina al termine della s.s. 2024-2025, veniva avvicinato da dirigenti di S.S. Brindisi che gli proponevano di tesserarsi per detta società che era iscritta al campionato di Eccellenza Regionale e lo stesso prendeva parte al raduno organizzato da tale sodalizio. In particolare il giorno 5 agosto 2025 le parti sottoscrivevano apposita richiesta di tesseramento nonché una dichiarazione di prestazioni di natura volontaria per calciatori dilettanti maggiorenni (che sostituiva un precedente contratto a titolo oneroso che avrebbe dato origine al pagamento di un premio di preparazione) e la predetta società, previa apposizione di firma digitale, li caricava sul portale telematico della LND Puglia in pari data. Tale pratica veniva presa in carico solo in data 26.8.2025 perché l’unico impiegato addetto all’Ufficio Tesseramenti dei calciatori dilettanti del C.R. Puglia era rientrato dalle ferie il giorno precedente e la stessa non poteva venir approvata in quanto il medesimo calciatore risultava già tesserato per la nuova stagione sportiva da F.B.C. Gravina in forza dell’approvazione della pratica ad opera del Dipartimento Interregionale di Serie D in data 14.8.2025.
1.3. Era infatti accaduto che il signor Fineo, tornato dal raduno di Roccaraso ed essendo stato cercato dal precedente sodalizio, iscritto al Dipartimento Interregionale in quanto partecipate al campionato di Serie D, si era recato presso la sede di F.B.C. Gravina dicendosi interessato al tesseramento ma che ne aveva firmato uno qualche giorno prima con S.S. Brindisi. Previa apposita ricerca sul terminale del C.R. Puglia il segretario del F.B.C. Gravina lo rassicurava che non risultava a sistema alcun suo precedente tesseramento e pertanto provvedevano a sottoscrivere altra richiesta di tesseramento ed a stipulare un contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 36/2021 che, firmati digitalmente, venivano caricati sul portale del Dipartimento Interregionale il giorno 14.8.2025 e la pratica veniva subito convalidata in pari data.
1.4. Le successive interlocuzioni tra i due sodalizi non sortivano esiti, essendo anzi pervenuto alla società S.S. Brindisi una diffida scritta del 3.9.2025 dall’avv. Creanza per il quale la firma del precedente tesseramento non aveva prodotto effetti giuridici per l’omessa validazione ad opera di LND con diffida al sodalizio a cessare ogni comunicazione e dall’intraprendere qualsivoglia iniziativa a tutela della serenità e dell’integrità psico-fisica dell’atleta assistito (signor Fineo).
1.5. Da qui la decisione di quest’ultimo sodalizio di investire la Procura Federale della questione.
2. Tanto chiarito in fatto, può passarsi all’esame delle questioni giuridiche sollevate.
2.1. A tal proposito va subito esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla Procura Federale sull’inammissibilità della memoria difensiva depositata sul portale PST-Figc dall’avv. Creanza solo il 4 marzo 2026, il giorno prima del dibattimento. Sul punto va rammentato che nell’avviso di convocazione dell’udienza del 9.2.2026 risulta richiamato testualmente l’art. 85 CGS in forza del quale entro il termine di tre giorni prima dell’udienza le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritengano utili alla difesa perseguendo l’ovvia finalità di concedere alle altre parti un congruo termine a difesa con la possibilità di prenderne visione e di replicare verbalmente all’udienza dibattimentale.
Peraltro tale termine deve intendersi perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 6, CGS, che detta un principio generale, coerente con le finalità di celerità del processo sportivo, per il quale tutti i termini previsti nel Codice sono perentori, salvo non sia diversamente previsto dal codice stesso (deroga non ricorrente nel caso di specie).
Stupisce, inoltre, che la memora tardivamente depositata abbia come destinataria la Procura Federale e non l’Organo decidente, ed inoltre risulti datata 3.11.2025 contenendo una serie di domande del tutto inammissibili (risoluzione di contratti e tesseramenti, svincolo d’ufficio ecc.) e neppure reiterate nell’unica memoria difensiva regolarmente depositata il 30.12.2025 dopo l’avviso di conclusione delle indagini.
Pertanto la memoria de qua va dichiarata inammissibile in ragione della sua tardività.
2.2. Il deferito, nel merito, reitera la tesi dell’inesistenza dell’illecito per il mancato perfezionamento e/o l’inefficacia del primo tesseramento a favore di S.S. Brindisi, omettendo ogni replica a quanto già risultante dall’atto di deferimento della Procura Federale.
In realtà la mancata validazione del sistema informatico del primo tesseramento ha consentito la validazione del secondo, non essendo in astratto possibile un secondo tesseramento del medesimo calciatore nella stessa stagione sportiva, salvo che per determinate deroghe di cui all’art. 40 NOIF.
L’argomentazione è però infondata perché la Procura Federale non ha certo contestato al signor Fineo di aver ottenuto un doppio tesseramento (circostanza astrattamente impossibile in caso di corretto funzionamento del sistema. Non a caso l’istanza di tesseramento di S.S. Brindisi non ha potuto essere presa in considerazione risultando già validato il tesseramento a favore di F.B.C. Gravina per quanto chiesto successivamente), ma di aver sottoscritto due richieste di tesseramento in violazione al disposto dell’art. 40, comma 3bis, NOIF (“Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia”), con ciò violando altresì il disposto dell’art. 32, comma 2, CGS per il quale il tesseramento dei calciatori deve svolgersi conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
2.3. Anche l’eccezione di carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito è parimenti infondata.
La circostanza che il signor Fineo abbia subito informato il segretario di F.B.C. Gravina, signor Papangelo, di aver firmato altra richiesta di tesseramento in epoca antecedente ed altro contratto sportivo a favore di S.S. Brindisi non costituisce affatto esimente dalla sua responsabilità disciplinare, così come non assume rilevanza la successiva ricerca sul portale eseguita dal segretario del sodalizio al fine di appurare se vi fosse stata o meno la validazione del primo tesseramento al fine poi di sottoscrivere e presentare al portale del Dipartimento Interregionale la seconda istanza di tesseramento, poi accolta.
Infatti tali insufficienti precauzioni denotano al contrario la piena consapevolezza del signor Fineo sui vincoli già assunti nei confronti di S.S. Brindisi per effetto delle sue sottoscrizioni dell’istanza di tesseramento e della dichiarazione sulla natura volontaria delle sue prestazioni dilettantistiche e la mera scoperta dell’omessa validazione sul portale dieci giorni dopo non poteva certo indurlo a ritenere non perfezionati tali vincoli e non allo stesso opponibili.
Ed invero qualora fosse stato in buona fede avrebbe dovuto chiedersi per quale ragione il portale non avesse ancora validato la prima domanda di tesseramento, assumendo informazioni dirette presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia (dove avrebbe scoperto che l’attività di validazione era ferma per l’assenza per ferie dell’unico addetto, spiegazione più che plausibile nel periodo dal 5 al 14 agosto) o, meglio ancora, assumendo informazioni dirette presso S.S. Brindisi (cui aveva semplicemente riferito che cessava gli allenamenti per ragioni scolastiche) per sapere se avesse rinunciato al suo tesseramento la cui richiesta era stata caricata a sistema, come allo stesso noto e se potesse comunque ritenersi libero di firmare altra richiesta di tesseramento per diverso sodalizio.
Solo per effetto dell’omissione delle suddette doverose iniziative il deferito, con l’ausilio del segretario di F.B.C. Brindisi, che ha retrodatato la domanda di tesseramento ad epoca anteriore a quella del 5.8.2025 (che è poi ricorso, come tutti gli altri interessati dall’avviso di indagini, al patteggiamento di cui all’art. 126 CGS sottraendosi legittimamente alla presente procedura), sulla base di un dato meramente formale, ha ritenuto di poter accedere ad una seconda richiesta di tesseramento ed a sottoscrivere altro contratto per le sua prestazioni sportive.
Ne consegue la fondatezza dell’addebito ricorrendo anche l’elemento soggettivo.
Inoltre la violazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 3bis, NOIF e dell’art. 32, comma 2, CGS comporta automaticamente anche la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per l’inosservanza ai principi di lealtà, di correttezza e di probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva.Per quanto attiene alla misura della sanzione il Collegio ritiene di ridurre quella richiesta dalla Procura Federale da 6 a 4 giornate di squalifica in considerazione della giovane età del deferito e dei pur erronei affidamenti determinati dal segretario di F.B.C.Gravina, cui aveva peraltro subito riferito della prima richiesta di tesseramento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Fineo Andrea la sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 11 marzo 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
