F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 186/TFN – SD del 12 Marzo 2026 (motivazioni) – Fabrizio Gramondo e SSD Imperia Calcio Srl – Reg. Prot. 142/TFNSD
Decisione/0186/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0142/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Serena Callipari – Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello – Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17054/247pf25-26/GC/PN/fm del 9 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026, nei confronti del sig. Fabrizio Gramondo nonché delle società SSD Imperia Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota del 9.9.2025, iscritta in data 30.9.2025 nel registro procedimenti al n. 247pf25-26, la Co.Vi.So.D. segnalava alla Procura Federale il «mancato adempimento, da parte della S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale N° 154 del 06.06.2025 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025-2026».
Risultava alla detta Commissione che il sig. Fabrizio Gramondo, Presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S.D. Imperia Calcio S.r.l., all’atto della richiesta di iscrizione al campionato nazionale di Serie D non trasmetteva – come richiesto al paragrafo A), numero 10), del Comunicato Ufficiale della L.N.D. - Dip.to Interregionale, sopra richiamato, n. 154 del 6.6.2025 – documentazione idonea a comprovare la disponibilità del campo di gioco entro il termine del giorno 10 luglio 2025 alle ore 17:00. Il 16 luglio 2026 la Co.Vi.So.D. comunicava alla Società l’esito negativo della domanda di iscrizione al Campionato, motivando con: «manca rinnovo convenzione campo (punto 10 del C.U. n. 154 del 6/6/2025». Detta pronunzia non veniva impugnata. Il 9 settembre 2025 la Co.Vi.So.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale, che in data 28.11.2025 notificava agli indagati, odierni deferiti, rituale comunicazione di conclusione delle indagini.
In data 3 dicembre 2025 la Società, con messaggio di p.e.c. del suo presidente Fabrizio Gramondo, richiedeva copia degli atti del procedimento, che venivano trasmessi il giorno successivo.
Con successivo messaggio di p.e.c. del 12.12.2025 perveniva alla Procura federale una richiesta di audizione della Società nella persona del sig. Fabrizio Gramondo, suo legale rappresentante.
La richiesta audizione, tuttavia, non aveva luogo: la Procura federale esercitava quindi l’azione disciplinare con il deferimento di cui in epigrafe, per la violazione del paragrafo A), numero 10), del Comunicato Ufficiale della L.N.D. - Dip.to Interregionale, sopra richiamato, n. 154 del 6.6.2025, relativo all’iscrizione al detto campionato, e dell’art. 19 delle N.O.I.F., anche in forza dell’art. 4, comma 1, C.G.S.; con conseguente responsabilità della Società, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.
La fase predibattimentale
Il deferimento è stato notificato ai soggetti deferiti in data 12 gennaio 2026. Non risulta in atti alcuna ulteriore attività istruttoria o difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 29 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Francesco Salzano, mentre nessuno interveniva per i deferiti. Il Tribunale, preliminarmente, chiedeva alla Procura Federale chiarimenti in ordine all’esito della richiesta di audizione in atti, formulata dai deferiti ai sensi dell’art. 123, C.G.S.; la Procura chiedeva termine per dedurre al riguardo, e il Tribunale rinviava all’udienza del 9 marzo 2026.
In tale successiva udienza, sempre in videoconferenza e nell’assenza dei deferiti, i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Francesco Salzano, confermavano il mancato espletamento dell’audizione richiesta dalla Società, e insistevano per l’accoglimento del deferimento, richiedendo per il sig. Fabrizio Gramondo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre, e per la società S.S.D. Imperia Calcio S.r.l. l’irrogazione della sanzione di €. 1.000,00. Il Tribunale si riservava di decidere.
La decisione
1. Va, preliminarmente, rilevata la presenza in atti della rituale richiesta di audizione da parte della Società nella persona del legale rappresentante sig. Fabrizio Gramondo, inviata nei termini a seguito della c.c.i..
Risulta in atti la nota del 18 dicembre 2025, prot. 16019/247pf25-26/GC/PN/fm, con cui la Procura federale delegava al Collaboratore Dott. M. Bartolotta l’effettuazione di accertamenti in rogatoria – riferibile, presumibilmente, all’audizione richiesta. Tale nota, tuttavia, non è accompagnata dalla prova dell’avvenuta trasmissione al destinatario, che dunque non vi ha provveduto, come confermato in udienza dalla Procura.
2. All’udienza del 9 marzo 2026 la Procura federale ha sostenuto l’irrilevanza del mancato espletamento dell’audizione richiesta dalla Società deferita, richiamando CFA, SS.UU., n. 73/CFA-2025-2026, secondo cui (v. § 13 della detta Decisione) «è evidente [che l’art. 123, comma 1, C.G.S., non voglia] stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta [..] quale condizione di validità del deferimento», escludendo dunque che la mancata audizione da parte della Procura federale «in mancanza di esplicita previsione, [possa] comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria», e poi nel giudizio.
3. Ritiene il Tribunale che l’irrilevanza del mancato espletamento dell’audizione vada intesa nel contesto di quella decisione, che nel medesimo § 13 così prosegue e conclude l’argomento sopra riferito: «nel sistema delineato dalla disposizione citata, audizione e memoria sono forme alternative di partecipazione difensiva al procedimento da parte dell’interessato e, nella specie, risulta che il sig. L. ha potuto esporre i propri argomenti nelle memorie depositate. Pertanto, nessuna lesione del suo diritto di difesa si è verificata».
La facoltà di chiedere di essere audito di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. – atto omologo dell’interrogatorio di cui all’art. 415- bis, c.p.p. – è l’unico strumento difensivo, tra la c.c.i. e il dibattimento, attraverso cui l’indagato può offrire una prova costituenda per tentare di evitare il giudizio, con funzione difensiva diversa e preventiva rispetto a quella delle successive attività difensive ‘nel’ giudizio; ed è espressione del diritto di difesa, e dei principi del contraddittorio e del giusto processo, di cui agli artt. 44, comma 1, C.G.S.
Del resto, nel sistema del processo penale italiano, l’introduzione nel c.p.p. dei meccanismi di cui all’art. 415- bis, avvenuta con l’art. 17 della L. 479/1999, ha fornito adeguato strumentario ai diritti difensivi dell’indagato al termine delle indagini, permettendogli di difendersi prima dell’instaurazione del giudizio e tentando di prevenirlo, mediante l’inserimento nella sequenza procedimentale di un presidio apposito – di cui quello regolato dall’art. 123, C.G.S., è l’evidente omologo.
L’omissione dell’interrogatorio richiesto dall’indagato al termine delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., che in base a detta norma «deve» essere espletato, produce una nullità di ordine generale, di cui all’art. 178, lettera c), c.p.p., attenendo all’intervento dell’indagato e al suo diritto di difesa, nel regime intermedio di cui all’art. 180, c.p.p. (v., ad es., Cass. pen., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 30358).
A fronte della richiesta di audizione di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. non può allora non ritenersi applicabile un analogo «dovere» in capo all’Inquirente di darvi luogo, ove ritualmente richiesto, convocando la parte per l’audizione (poi eventualmente sostituibile con memoria in caso di impedimento).
Abbastanza pianamente, dunque, anche in base alla richiamata Dec. n. 0073/CFA/2025-2025, se la mancata audizione può certo essere surrogata da una memoria, l’omessa convocazione dell’indagato che abbia scelto, in prima battuta, non di produrre una memoria ma di essere sentito, ne lede i diritti difensivi – almeno di fatto impedendogli anche la successiva produzione della memoria sostitutiva, di cui all’art. 123, comma 3, C.G.S., che presuppone un’avvenuta convocazione per l’audizione.
4. La mancata convocazione per l’audizione a fronte di rituale richiesta dell’indagato, che non abbia fatto ricorso allo strumento difensivo concorrente o sostitutivo della memoria, comporta l’invalidità del successivo deferimento, anche senza necessità di un’espressa specifica previsione, potendosi tale conseguenza ricavare dai principi generali del giusto processo e, a contrario, dall’art. 44, comma 4, C.G.S.
5. Nel processo sportivo, peraltro, non è codificata la bipartizione del regime delle nullità, tra quelle di ordine generale e quelle relative; né tra quelle di ordine generale «assolute» e le «altre nullità di ordine generale», come nel c.p.p. (artt. 178, 179, 180, 181). L’art. 44, comma 4, C.G.S., definisce il principio per cui tutte le violazioni dei principi di cui all’art. 44 sono «causa di invalidità dell’atto»; e sono tutte rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 50, comma 1, C.G.S., secondo cui «[g]li organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44», in mancanza di alcuna altra norma del C.G.S. che disponga regimi men che assoluti al riguardo.
6. I principi del giusto processo, inclusi quelli del «contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» (Art. 111 Cost.; v. anche art. 44, comma 1, C.G.S.) precludono, in carenza di una valida iniziativa da parte del titolare dell’azione disciplinare, qualsiasi giudizio da parte di questo Tribunale; accertata e dichiarata l’invalidità del deferimento, ne va dunque dichiarata l’improcedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 marzo 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Ignazio Castellucci Amedeo Citarella
Depositato in data 12 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
