F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 187/TFN – SD del 12 Marzo 2026 (motivazioni) – Piergiorgio Gabrieli, Gianmarco Gabrieli – Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione/0187/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0162/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18816/329pf25-26/GC/PM/fm del 26 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Piergiorgio Gabrieli e Gianmarco Gabrieli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) il sig. Piergiorgio Gabrieli, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Este; 2) il sig. Gianmarco Gabrieli, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Este per rispondere:

- il sig. Piergiorgio Gabrieli:

a) della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a), 4 lett. d) ed e) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché le disposizioni in merito alla “Policy e norme comportamentali per la gestione dei rapporti con i media” comunicate con nota prot. 4845/SS 2023-24 del 23.8.2023 per avere, in concorso con il fratello Gianmarco Gabrieli e comunque con condotte tra loro convergenti e coordinate con lo stesso, nel periodo compreso tra il 9 e il 12 luglio 2025, nonché nei giorni immediatamente antecedenti e successivi, posto in essere e/o consentito e agevolato un’attività di interlocuzione e di veicolazione verso organi di informazione di notizie, contenuti e materiali informativi relativi alla propria persona e, in particolare, alla designazione e partecipazione quale arbitro al torneo internazionale “Gothia Cup” in Svezia, determinando la pubblicazione di plurimi articoli su diverse testate, tra cui “Tuttocampo”, “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”, senza che fosse stata previamente attivata la prescritta procedura di comunicazione interna e senza la necessaria autorizzazione degli organi competenti.

b) della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. m) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere, in occasione della designazione per l’attività arbitrale da svolgersi durante il torneo internazionale “Gothia Cup” in Svezia, comunicato a soggetti terzi estranei all’AIA l’avvenuta designazione e/o il fatto di essere stato incaricato di arbitrare detto torneo.

- il sig. Gianmarco Gabrieli:

a) della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a), 4 lett. d) ed e) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché le disposizioni in merito alla “Policy e norme comportamentali per la gestione dei rapporti con i media” comunicate con nota prot. 4845/SS 2023-24 del 23.8.2023 per avere, in concorso e nell’interesse del fratello Piergiorgio Gabrieli e comunque con condotte tra loro convergenti e coordinate con lo stesso, nel periodo compreso tra il 9 e il 12 luglio 2025, nonché nei giorni immediatamente antecedenti e successivi, intrattenuto rapporti e interlocuzioni con giornalisti e/o con operatori dell’informazione e trasmesso agli stessi testi, fotografie e contenuti informativi, sollecitando la pubblicazione di articoli relativi alla designazione di Piergiorgio Gabrieli al torneo internazionale “Gothia Cup” in Svezia, determinando la pubblicazione di più articoli su diverse testate, tra cui “Tuttocampo”, “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”, senza che fosse stata previamente attivata la prescritta procedura di comunicazione interna e senza la necessaria autorizzazione degli organi competenti. In particolare, con riferimento all’articolo apparso su “Il Gazzettino”, il sig. Gianmarco Gabrieli inviava materiale che veniva recepito dal giornalista tra cui un comunicato ufficiale della Sezione AIA di Este.

La fase istruttoria

Con segnalazione in data 3.10.2025, il Presidente della Sezione AIA di Este (PD), Sig. Ilie Rizzato, portava a conoscenza della Procura Federale una vicenda relativa all’asserita indebita propalazione mediatica di attività della Sezione da parte di un arbitro effettivo della Sezione territoriale, segnatamente il Sig. Gianmarco Gabrieli.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il Sig. Gianmarco Gabrieli avrebbe comunicato a diverse testate giornalistiche – in assenza di autorizzazione del Presidente AIA - la notizia dell’intervenuta convocazione dell’arbitro Piergiorgio Gabrieli – fratello del Sig. Gianmarco Gabrieli e anch’egli arbitro effettivo della Sezione AIA di Este – per un torneo da tenersi in Svezia, segnatamente la “Gothia Cup”.

L’attività posta in essere dal Sig. Gianmarco Gabrieli sarebbe risultata comprovata – secondo quanto riferito nella segnalazione – dalle interlocuzioni intervenute tra il Presidente Rizzato e i giornalisti autori degli articoli di stampa e sarebbe stata sostanzialmente ammessa dal Sig. Gianmarco Gabrieli nell’ambito dei colloqui intervenuti con il Presidente della Sezione.

Dopo aver evidenziato che la condotta avrebbe violato le norme del Regolamento AIA in tema di doveri di riservatezza degli arbitri e la specifica policy associativa del 23.8.2023 concernente i rapporti con i media, il Presidente Rizzato allegava alla segnalazione gli articoli di stampa oggetto dell’asserita indebita diffusione all’esterno e alcuni messaggi whatsapp intervenuti con i soggetti coinvolti nella vicenda.

L’indagine istruttoria veniva espletata dalla Procura Federale tramite l’analisi della documentazione allegata alla segnalazione e tramite l’audizione dei Sig.ri Ilie Rizzato (intervenuta in data 6.11.2025), Gianmarco Gabrieli (intervenuta in data 24.11.2025) e Piergiorgio Gabrieli (intervenuta in data 24.11.2025).

A seguito degli approfondimenti istruttori, la Procura Federale riteneva che fosse intervenuta, da entrambi gli arbitri Piergiorgio e Gianmarco Gabrieli, in concorso tra loro, la violazione delle norme regolamentari AIA in tema di riservatezza nei confronti dei media. Nei confronti del solo arbitro Piergiorgio Gabrieli, a seguito dell’audizione del 24.11.2025, veniva inoltre contestata la violazione del regolamento AIA per aver comunicato a soggetti terzi estranei all’AIA l’avvenuta designazione per arbitrare nel torneo “Gothia Cup”.

Veniva pertanto formalizzato, in data 5.1.2026, l’Avviso di Conclusione Indagini nei loro confronti.

Con memoria depositata il 20.1.2026, i Sig.ri Gianmarco e Piergiorgio Gabrieli, entrambi rappresentati dagli Avv.ti Fabio Gabrieli e Jacopo Tognon del Foro di Padova contestavano recisamente la prospettazione di responsabilità disciplinare formulata dalla Procura Federale e dopo aver eccepito l’utilizzabilità del materiale probatorio derivato dalla messaggistica whatsapp, concludevano domandando l’archiviazione del procedimento.

La Procura Federale riteneva non sussistere alcun elemento idoneo ad escludere la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Piergiorgio e Gianmarco Gabrieli e con atto depositato in data 28.1.2026, disponeva pertanto il loro deferimento.

A sostegno della prospettazione di responsabilità disciplinare, la Procura Federale ha rappresentato quanto segue.

- Dagli atti di indagine e dalla documentazione acquisita sarebbe emerso che, nel periodo compreso tra il 9 e il 12 luglio 2025, sono stati pubblicati plurimi articoli di stampa relativi alla designazione del sig. Piergiorgio Gabrieli quale partecipante al torneo internazionale “Gothia Cup” in Svezia, nell’ambito del progetto associativo di carattere internazionale.

- In particolare, il Presidente della Sezione AIA di Este, sig. Ilie Rizzato, riferiva di avere appreso in data 9 luglio 2025 – mediante consultazione del social network Facebook – della pubblicazione di un articolo sul sito “Tuttocampo”, a firma del giornalista Matteo Lunardi, nel quale venivano riportate informazioni dettagliate e circostanziate sulla suddetta designazione, oltre a contenuti e materiali riferibili all’interessato.

- Il presidente Rizzato contattava quindi, il giornalista Lunardi richiedendo chiarimenti circa la provenienza delle informazioni.

- Riscontrando la predetta richiesta, il giornalista Lunardi riferiva al presidente Rizzato di aver ricevuto le notizie dal sig. Gianmarco Gabrieli, il quale avrebbe inviato materiale e richiesto la pubblicazione dell’articolo.

- Successivamente, in data 11 luglio 2025, veniva pubblicato un ulteriore articolo sul quotidiano “Il Mattino di Padova”, contenente analoghe informazioni sulla designazione del sig. Piergiorgio Gabrieli. Anche in tale circostanza, il presidente Rizzato riferiva di avere contattato il giornalista Pietro Cesaro, ricevendo indicazioni circa la provenienza delle informazioni e della fotografia dal sig. Gianmarco Gabrieli.

- In data 12 luglio 2025, veniva infine pubblicato un ulteriore articolo sul quotidiano “Il Gazzettino”, a firma del giornalista Giovanni Brunoro, nel quale risultava altresì inserito un virgolettato presentato come dichiarazione ufficiale riconducibile alla Sezione AIA di Este.

- Il presidente Rizzato riferiva di aver contattato il giornalista Brunoro, il quale avrebbe confermato di avere ricevuto dal sig. Gianmarco Gabrieli il materiale informativo tra cui, in particolare, un testo dal contenuto e dalla forma tali da essere ritenuti un comunicato ufficiale della sezione AIA.

- Emergeva inoltre che il sig. Gianmarco Gabrieli avrebbe intrattenuto con il Presidente Rizzato interlocuzioni telefoniche e messaggistiche con toni connotati da atteggiamento volutamente derisorio e rivendicativo della propria condotta, inviando altresì al medesimo la fotografia dell’articolo pubblicato, con commento ironico (“Le cose o si fanno in grande o non vanno bene! Questo è decisamente meglio… spero che sia di tuo gradimento”).

- Nel corso dell’audizione resa in data 24.11.2025, il sig. Gianmarco Gabrieli confermava di avere avuto interlocuzioni con giornalisti in ragione della propria posizione di consigliere comunale e, con riferimento agli articoli in contestazione, respingeva qualsivoglia responsabilità, riconducendo la pubblicazione degli stessi ad iniziative autonome dei giornalisti.

- Il sig. Piergiorgio Gabrieli, escusso nella medesima data, dichiarava di essere a conoscenza degli articoli, di non sapere chi avesse fornito le notizie agli organi di stampa e di aver parlato con diverse persone del paese di residenza del fatto che sarebbe andato ad arbitrare la Gothia Cup. Con riferimento agli articoli, precisava che il fratello Gianmarco gli avrebbe mostrato i medesimi invitandolo a leggerli, senza ulteriori spiegazioni.

Sulla base dei riferiti dati fattuali, la Procura Federale contestava al Sig. Gianmarco Gabrieli di aver violato le disposizioni regolamentari e le direttive associative richiamate nel capo di incolpazione, atteso che l’attività di comunicazione esterna di contenuti inerenti incarichi e profili associativi – senza preventiva attivazione della procedura interna e senza autorizzazione – risulterebbe incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà, rispetto delle direttive e con il divieto di intrattenere rapporti con i media nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa associativa.

Con riguardo alla posizione del Sig. Piergiorgio Gabrieli, gli veniva in primo luogo contestato di aver concorso con il fratello Gianmarco all’indebita propalazione mediatica delle notizie associative. La Procura Federale perveniva a tale conclusione sulla base di un asserito quadro presuntivo univoco e concordante, derivante in particolare dai seguenti elementi:

- il fatto che il sig. Piergiorgio Gabrieli fosse il beneficiario diretto dell’attività di comunicazione e della risonanza mediatica generata dagli articoli, con conseguente valorizzazione pubblica della propria immagine sportiva e del relativo percorso associativo;

- la circostanza per la quale i due soggetti (Piergiorgio e Gianmarco) sono fratelli, conviventi e appartenenti alla medesima realtà associativa e territoriale, circostanze che renderebbero difficilmente plausibile che un’attività così strutturata e ripetuta fosse stata condotta in totale autonomia e senza alcuna consapevolezza del destinatario finale della comunicazione;

- il fatto che l’attività contestata non risulterebbe riconducibile ad un singolo episodio isolato, bensì ad una pluralità di interlocuzioni e ad una sequenza coerente di pubblicazioni, con trasmissione di testi e materiali, circostanza che, sul piano dell’id quod plerumque accidit, sarebbe ragionevolmente compatibile con un’azione quantomeno condivisa o comunque tollerata e assecondata dal soggetto direttamente interessato.

A sostegno della prospettata responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti, la Procura Federale richiamava infine plurimi pronunciamenti del Giudice Sportivo e, in particolare, del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., a mente dei quali l’affermazione della responsabilità disciplinare deve essere basata su un assetto probatorio inquadrabile su un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (come è invece previsto nel diritto penale). Con la conseguenza che sarebbe pacificamente sufficiente il raggiungimento della ragionevole certezza sulla base di indizi univoci, concordanti e puntuali.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 3 marzo 2026.

Con memoria difensiva depositata il 27.2.2026, si sono costituiti in giudizio i Sig.ri Piergiorgio e Gianmarco Gabrieli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Gabrieli e Jacopo Tognon del Foro di Padova.

La difesa dei deferiti procedeva al riepilogo delle contestazioni promosse dalla Procura Federale e contestava gli addebiti disciplinari analizzando partitamente le distinte posizioni dei deferiti.

Con riguardo agli addebiti sollevati nei confronti del sig. Piergiorgio Gabrieli veniva eccepito, in primo luogo, che le asserite presunzioni in ordine al suo ritenuto concorso – con il fratello Gianmarco - nell’attività di propalazione mediatica della notizia relativa alla partecipazione al torneo internazionale “Gothia Cup”, risulterebbero obiettivamente prive di fondamento fattuale. Sul punto la difesa rimarcava che la Procura Federale non avrebbe indicato quali specifiche azioni o omissioni, univocamente tese alla commissione degli illeciti disciplinari contestati, sarebbero state poste in essere dal sig. Piergiorgio Gabrieli, non potendosi in alcun modo ritenere sufficiente la mera rappresentazione del fatto che fosse fratello convivente di Gianmarco Gabrieli e che non potesse non essere stato a conoscenza dell’attività posta in essere da quest’ultimo in ragione del breve periodo di tempo della diffusione mediatica e della circostanza che ne avrebbe concretamente beneficiato nella sua qualità di arbitro selezionato per arbitrare nel torneo internazionale giovanile programmato in Svezia. Tali dati ricostruttivi non avrebbero infatti avuto, secondo la difesa, alcun rilievo fattuale e si sarebbero risolti in mere congetture.

In secondo luogo, veniva eccepito – con specifico riferimento alla contestazione di aver parlato con diverse persone dell’intervenuta designazione – che in realtà la norma asseritamente violata (art. 42, comma 3, lett. m del Regolamento AIA) avrebbe riguardato esclusivamente le designazioni arbitrali per la direzione di specifici incontri di calcio e non già la selezione per partecipare, in qualità di arbitro, ad un torneo internazionale. La difesa evidenziava che il divieto di parlare con terzi di tale evenienza – comportante un viaggio in Svezia e un’assenza di dieci giorni dal luogo di residenza - avrebbe irragionevolmente compromesso, in assenza di beni giuridici da tutelare in via prevalente, la libertà di manifestazione del pensiero ed avrebbe oltremodo reso impossibile l’ordinaria gestione della vita privata e lavorativa (è stata allegata la dichiarazione del datore di lavoro del sig. Piergiorgio Gabrieli in ordine all’intervenuta concessione di un periodo feriale proprio per consentire la partecipazione al torneo).

Con riferimento agli addebiti sollevati nei confronti del sig. Gianmarco Gabrieli, la difesa evidenziava in primo luogo che l’addebito disciplinare si sarebbe fondato principalmente su alcuni documenti allegati all’esposto del sig. Ilie Rizzato, segnatamente una serie di messaggi intercorsi tra l’esponente e i tre giornalisti autori degli articoli di stampa in questione. Su questo specifico punto la difesa contestava l’utilizzabilità del materiale probatorio, atteso che i messaggi acquisiti in istruttoria non risulterebbero conformi agli originali (si sarebbe trattato di copie fotostatiche riproducenti stralci di schermate che l’esponente affermava essere state estratte da alcune chat – non individuabili dai documenti dimessi – contenenti scambi di messaggi tra sè e i tre giornalisti autori degli articoli, la cui epoca non sarebbe tuttavia verificabile, posto che in nessuno dei documenti prodotti risulterebbe evidenziata la data di spedizione e di ricezione dei reciproci messaggi). Veniva inoltre eccepita l’asserita illiceità dell’acquisizione delle dichiarazioni dei giornalisti, che sarebbero stati indotti dolosamente a rivelare la fonte informativa e veniva confermato quanto dichiarato dal sig. Gianmarco Gabrieli in sede di audizione istruttoria, ovvero di non aver passato alcuna informazione ai giornalisti.

In secondo luogo, veniva eccepito che qualora i fatti dovessero essere attribuiti alla condotta del sig. Gianmarco Gabrieli, in ogni caso la condotta dell’incolpato andrebbe comunque valutata in relazione al contenuto delle informazioni trasmesse ai giornalisti, che non avrebbero riguardato designazioni, incarichi, referti o relazioni afferenti attività arbitrali proprie, quanto piuttosto la scelta del fratello Piergiorgio quale arbitro partecipante ad un prestigioso torneo internazionale, senza alcuna violazione delle norme attinenti alle sue funzioni e al suo ruolo di arbitro e di associato e, conseguentemente, in assenza dell’asserita violazione dei doveri imposti dall’art. 42 del Regolamento AIA, del relativo Codice etico e di comportamento e della “Policy e norme comportamentali per la gestione dei rapporti con i media” comunicata con nota del 23.8.2023 (con riguardo specifico all’impossibilità di fondare la contestazione sul mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella nota, la difesa rimarcava che in realtà tali disposizioni avevano avuto quali destinatari i Presidenti delle Sezioni, del CRA e del CPA e non già i singoli associati, a cui le stesse non erano indirizzate e conseguentemente non erano mai state in alcun modo comunicate).

La difesa evidenziava infine che la vicenda risulterebbe totalmente priva di offensività, atteso che la divulgazione delle informazioni concernenti la nomina del sig. Piergiorgio Gabrieli quale arbitro destinato a partecipare ad un torneo internazionale, in qualsiasi modo acquisite dagli organi di stampa, non avrebbe sicuramente generato un discredito dell’ambiente arbitrale e, più in particolare, sulla Sezione AIA di Este. Per contro, per gli argomenti trattati e le modalità espositive adottate dai tre giornalisti, andrebbe riconosciuto che dagli articoli pubblicati sia innegabilmente derivata una valorizzazione dell’immagine dell’AIA e, più in particolare, della Sezione di Este.

In conclusione, veniva domandata l’assoluzione dei sig.ri Piergiorgio Gabrieli e Gianmarco Gabrieli da tutti gli illeciti disciplinari contestati, per non averli commessi o perchè gli stessi non costituiscono illecito disciplinare.

In subordine, per il solo incolpato Gianmarco Gabrieli, veniva richiesta l’assoluzione per la particolare tenuità e l’assoluta inoffensività della condotta adottata, anche per l’ipotesi di suo accertamento, tale da non costituire un illecito sanzionabile disciplinarmente.

In via istruttoria, veniva dedotta prova per testi, segnatamente il datore di lavoro del sig. Piergiorgio Gabrieli.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 3 marzo 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Pagnotta. Il rappresentante della Procura Federale ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.

- al sig. Piergiorgio Gabrieli, mesi 6 (sei) di sospensione;

- al sig. Gianmarco Gabrieli, mesi 4 (quattro) di sospensione.

Per entrambi i deferiti sono comparsi l’Avv. Fabio Gabrieli e l’Avv. Jacopo Tognon.

I patrocinatori dei soggetti deferiti hanno insistito nelle eccezioni formulate nella memoria di difesa e hanno diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità dei propri assistiti, confermando le conclusioni formulate nella memoria versata in atti.

La decisione

In assenza di questioni preliminari di rito, può essere vagliato direttamente il merito della vicenda disciplinare.

L’addebito formulato nei confronti degli arbitri Piergiorgio e Gianmarco Gabrieli della Sezione AIA di Este (PD) ha riguardato, in primo luogo, l’intervenuta diffusione mediatica della nomina del sig. Piergiorgio Gabrieli quale componente del contingente arbitrale del torneo internazionale “Gothia Cup”, programmato in Svezia nell’estate 2025.

Nei confronti del solo sig. Piergiorgio Gabrieli è stata inoltre formulata la contestazione disciplinare di aver parlato con terze persone della propria nomina.

Le condotte poste in essere dai soggetti deferiti avrebbero violato, con riguardo alla ritenuta indebita diffusione mediatica, l’art.42, commi 1, 2, 3 lett. a) e 4 lett. d) ed e) del Regolamento AIA, gli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice Etico AIA e le disposizioni in merito alla “Policy e norme comportamentali per la gestione dei rapporti con i media” comunicate con nota del Presidente AIA del 23.8.2023.

Le disposizioni richiamate prevedono quanto segue.

Art. 42 Regolamento AIA

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

- ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

4. Agli arbitri è fatto divieto

- di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell’AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;

- di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto Pagina 81 di 107 mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;

Art. 5, 6.1 e 6.4 del Codice Etico

Art.5 “Gli associati devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità” L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione. E’ richiesta ad ogni Associato la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Chiunque abbia la responsabilità di applicare regole di carattere associativo e tecnico deve attenersi a criteri di equità e giustizia. Gli incarichi vanno svolti con diligenza e accuratezza che devono essere considerati come gli strumenti più idonei per il predetto obiettivo di qualità”.

Art.6.1 “Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare”. Deve essere alimentato lo spirito di appartenenza; l’orgoglio della propria funzione deve manifestarsi anzitutto con il costante aggiornamento e nell’approfondimento della propria preparazione. Tutte le attività, in particolare quelle burocratiche (referti, rapporti, ecc.) devono essere improntati alla lealtà, alla sinteticità e alla fedeltà dei fatti veramente avvenuti ed essere intellegibili, evitando la superficialità e l’approssimazione. Gli Associati devono mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti. Le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell’alveo regolamentare e non devono essere anonimi, né formulati mediante utilizzo di nomi di fantasia o “ nickname “ atti ad impedire l’immediata identificazione del loro autore. Tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse. Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri. L’Associato svolge le proprie funzioni con diligenza ed operosità, cura con diligenza l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili. Garantisce l’indipendenza e la serenità dell’attività di tutti gli addetti, assicurando trasparenza ed equanimità, respingendo ogni ingerenza esterna.

Art.6.4. “Gli Associati possono intrattenere rapporti con il mondo dell’informazione, con giornalisti e operatori, dipendenti o collaboratori o iscritti ai diversi media, solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell’Associazione e degli organi competenti, con riferimento al Regolamento AIA. Ogni Associato deve avere cura che le sue dichiarazioni, scritte o verbali, non debbano mai risultare di pregiudizio per la reputazione dell’Associazione, degli organi associativi e tecnici, di singoli altri iscritti. Non deve avere atteggiamenti o diffondere notizie e informazioni deliberatamente false e tendenziose. Deve evitare l’utilizzazione di canali informatici-riservati o privilegiati”.

Con riguardo alla contestazione di aver conferito con terze persone della nomina, la contestazione nei confronti del sig. Piergiorgio Gabrieli si è basata sull’asserita violazione degli art. 5 e 6.1 del Codice Etico e, specificamente, dell’art.42, comma 3 lett. m) del Regolamento AIA, a mente del quale gli arbitri sono obbligati “…ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici…”.

Con riguardo alla posizione dell’arbitro Gianmarco Gabrieli, il Tribunale ritiene che le allegazioni contenute nel fascicolo processuale siano ampiamente sufficienti a ritenere che la propalazione mediatica sia stata concretamente posta in essere.

Si premette, in termini generali, che l’Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, id., SS. UU n. 117/CFA/2024-2025). Anche la messaggistica whatsapp può essere pertanto liberamente valutata dal Collegio nell’ambito del complesso materiale probatorio allegato (cfr. Decisione TFN n.143 2025-2026).

Dalle evidenze istruttorie emerge innanzitutto che dal 9 al 12 luglio 2025 sulle testate giornalistiche “Tuttocampo”, “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino” la notizia della nomina del sig. Piergiorgio Gabrieli quale arbitro del torneo internazionale “Gothia Cup” sia stata ampiamente riportata. Il sig. Gianmarco Gabrieli, in sede di audizione, non ha escluso di aver parlato con un giornalista della vicenda, sebbene rilevando che tale giornalista sarebbe stato già a conoscenza dei fatti. Nella segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Este vengono fornite evidenze delle univoche dichiarazioni rese dai giornalisti autori degli articoli in ordine al fatto che la fonte delle notizie era il sig. Gianmarco Gabrieli, il quale, in un messaggio whatsapp indirizzato al Presidente della Sezione avrebbe sostanzialmente ammesso di aver dato corso alla diffusione mediatica senza essere stato previamente autorizzato. Queste circostanze depongono per ritenere dimostrato che l’attività sia stata concretamente posta in essere dal soggetto deferito, in violazione dell’obbligo di riservatezza previsto dall’ordinamento regolamentare AIA e, in particolare, dall’art.6.4 del Codice Etico, a mente del quale “Gli Associati possono intrattenere rapporti con il mondo dell’informazione, con giornalisti e operatori, dipendenti o collaboratori o iscritti ai diversi media, solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell’Associazione e degli organi competenti”.

Se da un lato è da ritenere dimostrato che l’illecito disciplinare sia stato positivamente commesso, dall’altro lato deve essere riconosciuto che la propalazione mediatica non ha riguardato la designazione di un arbitro per uno specifico incontro di calcio, ma semplicemente la nomina per partecipare ad un torneo all’estero.

La notizia, ancorchè veicolata senza autorizzazione, non ha determinato, ad avviso del Tribunale, un pregiudizio particolarmente significativo all’Associazione, con la conseguenza che la sanzione disciplinare può essere ragionevolmente limitata alla censura. Con riferimento alla posizione del sig. Piergiorgio Gabrieli, il Tribunale reputa che non possa essere accertato, sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale, alcun illecito disciplinare.

Con riguardo al primo addebito, non risulta plausibile che le ritenute presunzioni riportate dalla Procura Federale a sostegno del suo concorso nella diffusione mediatica della vicenda (segnatamente la circostanza che il sig. Piergiorgio Gabrieli convivesse con il fratello Gianmarco e fosse il beneficiario diretto dell’attività di comunicazione e della risonanza mediatica generata dagli articoli di stampa, unitamente al fatto che l’attività contestata non risulterebbe riconducibile ad un singolo episodio isolato, bensì ad una pluralità di interlocuzioni e ad una sequenza coerente di pubblicazioni) possano sorreggere la contestazione, atteso che è invero riscontrabile un’assenza totale di evidenze in ordine a condotte concrete poste in essere dal sig. Piergiorgio per dare corso alla condivisione della diffusione della notizia.

Con riguardo al secondo addebito disciplinare, il Tribunale ritiene, secondo una valutazione dei fatti fondata sui canoni della ragionevolezza, che la circostanza di aver parlato con persone terze - peraltro non meglio specificate ad eccezione del proprio datore di lavoro - dell’intervenuta sua nomina per arbitrare nel futuro torneo internazionale da tenersi in Svezia, abbia determinato la violazione dei precetti comportamentali dell’Associazione Arbitri e, in particolare, dell’art.42, comma 3, lett. m) del Regolamento AIA, atteso che tale disposizione prevede un obbligo di riservatezza in relazione a “…le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici…” e non può essere automaticamente estesa all’ipotesi di una nomina per la partecipazione futura ad un torneo all’estero, risultando evidente che tale notizia non potrebbe essere sottaciuta in via assoluta, come invero dimostrato dalla difesa tramite l’allegazione della dichiarazione del datore di lavoro del Sig. Piergiorgio Gabrieli, il quale non poteva non essere portato a conoscenza della futura assenza del lavoratore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Piergiorgio Gabrieli. Irroga al sig. Gianmarco Gabrieli la sanzione della censura.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 12 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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