F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 188/TFN – SD del 13 Marzo 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e FC Trapani 1905 Srl – Reg. Prot. 134/TFNSD

Decisione/0188/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Ignazio Castellucci – Componente

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Giuseppe Rotondo – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16695 /649pf25-26/GC/gb del 3 gennaio 2026 nei confronti di Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, nonché nei confronti della società FC Trapani 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con atto del 3 gennaio 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

1- Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;

2 - Vito GIACALONE, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;

3- Andrea ODDO, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.; per rispondere ciascuno delle seguenti violazioni:

A) violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., per il mancato pagamento, entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

Segnatamente:

1. per non avere documentato alla scadenza del 16 dicembre 2025 il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;

2. per non avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento in favore di n. 10 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 46.607,00; B) violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al versamento di quota parte (IV tranche), delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;

C) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;

  1. - la società F.C. TRAPANI 1905 s.r.l.;

i. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, rispettivamente Amministratore Unico e Procuratori della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ii. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. b), nonché dall’art. 33, comma 4 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4.6.2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA2024-2025 del 30.6.2025 della Corte Federale d’Appello.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva sostanzialmente acquisita la comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 23.12.2025, con allegato verbale prot. n. 130/2025 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 23.12.2025 e relativi allegati; nonché i fogli censimento della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025-2026 e la visura camerale della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.

La fase predibattimentale

Fissata la convocazione delle parti per l’udienza del 22 gennaio 2026 veniva disposto un rinvio alla data del 9 marzo 2026 e ciò su motivata istanza dei deferiti, non opposta dalla Procura Federale, in cui si dava atto dell’atteso provvedimento della Corte Federale di Appello circa la recente decisione di questo Tribunale (la n. 00135/TFNSD/2025-2026) in parte relativa alle medesime contestazioni oggi in discussione.

I deferiti, tramite il proprio legale, Avv. Paolo Rodella, articolavano memorie difensive sia per l’udienza del 22 gennaio che per quella del 9 marzo. L’Avv. Rodella precisava come oggetto dell’odierno procedimento fosse il permanere di alcuni omessi pagamenti già rilevati con la detta decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026.

Nel merito l’Avv. Rodella sosteneva innanzitutto l’inapplicabilità della contestazione relativa all’art. 33 comma IV lett. C) CGS, in quanto in primo luogo il Trapani aveva puntualmente pagato le competenze relative alle scadenze del secondo bimestre (1° Settembre-31 Ottobre), richiamate appunto da detta disposizione, così come d’altra parte riconosciuto dalla stessa Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle società Sportive Professionistiche.

In secondo luogo, circa la seconda contestazione (sub B), ossia il mancato pagamento della IV e V tranche del Processo Verbale di contraddittorio sottoscritto tra il Trapani 1905 e l’Agenzia delle Entrate in data 29 Maggio 2025, l’Avv. Rodella rilevava, tra l’altro, come l’omesso pagamento riguardasse le competenze relative ai bimestri novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo e quarto bimestre della stagione sportiva e non già le competenze del secondo bimestre (settembre-ottobre 2025), e che tanto comportava, ancora una volta, l’inapplicabilità al caso in esame della previsione di cui all’art. 33 comma IV lett. C) CGS.   Quanto alla contestazione (sub A) questa risultava già nel complesso decisa in senso favorevole alla deferita dalla detta decisione di questo Tribunale n. 00135/TFNSD/2025-2026, con la quale era stata dichiarata la nullità dell’incolpazione, in quanto il deferimento risultava sul punto del tutto generico e non analitico, perché omessi i nominativi dei tesserati e gli importi specifici a loro dovuti degli emolumenti omessi (mensilità di luglio e agosto 2024 ed incentivi all’esodo per lo stesso periodo).

Circa infine la violazione sub C, ossia il pagamento di emolumenti effettuati da un conto corrente bancario diverso da quello della società deferita “dedicato” appunto ai pagamenti, tale violazione sarebbe giustificata, secondo la difesa,  dall’impossibilità di operare sul conte corrente della F.C. Trapani 1905, in quanto in quel momento oggetto di pignoramento.

Il dibattimento

All’udienza del 9 marzo 2026 in sede di discussione erano presenti gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Salzano, in rappresentanza della Procura Federale, nonché per i deferiti l’Avv. Paolo Rodella.

La Procura federale nel riportarsi all’atto di deferimento chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- a carico di Valerio Antonini, per tutti i capi d’incolpazione, 9 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;

- a carico di Vito Giacalone, per tutti i capi d’incolpazione, 9 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda;

- a carico di Andrea Oddo per tutti i capi d’incolpazione 9 mesi di inibizione e 1.500,00 euro di ammenda.

A carico del Trapani, l’esclusione dall’attuale campionato per il capo d’incolpazione sub B); 3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile per il capo d’incolpazione sub A) ed euro 1.500,00 di ammenda per il capo d’incolpazione sub C).

L’Avv. Rodella in via preliminare chiedeva la sospensione del presente procedimento sino al passaggio in giudicato della decisione di merito della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, la quale – in via cautelare – aveva di recente, con decisione che si produceva, sospeso l’atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, oggetto della contestazione sub B). Si riportava infine al contenuto delle memorie difensive sottolineando come le contestazioni relative al primo capo d’incolpazione (sub A) fossero state già annullate da questo Tribunale con la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026, confermata dalla Corte Federale d’Appello con la recente decisione n. 0093/CFA-2025-2026. Rimarcava, inoltre, che dagli stessi atti della Procura risultasse non contestato il pagamento degli emolumenti relativi alle scadenze federali di cui al bimestre settembre-ottobre 2025, puntualmente evasi con il bonifico di Euro 977.055,00 con ciò escludendosi l’applicabilità dell’art. 33, comma IV, lett. C) CGS.

La decisione

In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover trattare e decidere il deferimento e, dunque, di respingere la richiesta di sospensione avanzata dai deferiti in ragione dell’Ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con cui risultava sospesa l’efficacia esecutiva dell’atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025 oggetto del secondo capo d’incolpazione (sub B). D’altra parte, questo Tribunale ha più volte precisato come sia noto e pacifico che l’Ordinamento statale e quello sportivo siano del tutto autonomi; la giustizia sportiva e quella statale agiscono dunque su piani diversi, per cui “in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020)” (Corte Federale d’Appello. n. 105/CFA/2023-2024/C); in questo senso cfr. 00251/TFNSD/2023-2024.

Inoltre, come si dirà in seguito, l’Ordinanza cautelare del Giudice Tributario non contiene comunque elementi utili o rilevanti per la decisione in esame.

Nel merito deve in primo luogo riferirsi che la vicenda non è nuova per questo Tribunale, in quanto riguarda in parte la permanenza di alcuni omessi pagamenti, in particolare per i primi due capi d’incolpazione (sub A e B), già oggetto di un precedente procedimento deciso da questo Giudice con la sentenza n. 00135/TFNSD/2025-2026 confermata dalla Corte Federale d’appello con la recente decisione n. 0093/CFA-2025-2026.

In particolare, circa il capo di incolpazione sub  lettera A), risultano nella sostanza medesimi i fatti e le circostanze di cui alla detta decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 e relativi a:

1. non avere documentato alla scadenza del 16 dicembre 2025 il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00;

2. non avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento in favore di n. 10 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 46.607,00. Orbene per tali violazioni il Tribunale non può che confermare il proprio giudizio di nullità del relativo capo d’incolpazione ribadendo che, nella specifica materia delle violazioni in materia di emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute fiscali, contributi INPS e fondo di fine carriera, le contestazioni, vista la gravità delle sanzioni stabilite dall’art. 33 del CGS, che prevede l’irrogazione di punti di penalizzazione in classifica, debbano essere specifiche e analitiche e non generiche o complessive in modo tale di consentire agli incolpati di poter porre in essere adeguate e mirate difese. Le due contestazioni in esame in esame, del tutto generiche e non analitiche, non indicando nemmeno il nominativo dei tesserati per i quali non sarebbero stati dimostrati gli avvenuti pagamenti, sono state già annullate da questo consesso.

A tanto consegue che, nel presente procedimento, non possono trovare accoglimento le tesi della Procura Federale, che ripropone nell’atto di deferimento quanto genericamente indicato dal noto verbale della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 23.12.2025.

Quanto al secondo capo di incolpazione (sub lettera B) sussiste invece certamente la responsabilità dei deferiti nei limiti di seguito specificati.

Come detto anche l’omesso pagamento della (IV e V tranche) di quanto concordato nel processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate, riguardante le ritenute IRPEF ed i contributi INPS in scadenza nelle mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00 ciascuno, ed oggetto dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, risulta anch’esso già affrontato nella citata decisione di questo Tribunale la n. 00135/TFNSD/2025-2026, se pure limitatamente alla IV tranche.

Orbene come già rilevato, le ritenute IRPEF ed i contributi INPS in questione si riferiscono, però, alle scadenze dei bimestri novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025 e, più precisamente, al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 20242025, non già al primo bimestre della stagione in corso (ossia luglio-agosto 2025). Gli importi di detti bimestri inevasi sono tutt’oggi richiesti dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di recupero TY9CR3S00176/2025, attualmente impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani.

La recente decisione cautelare del giudice tributario, oltre a non giustificare la sospensione del presente procedimento, non conduce nemmeno ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella già compiuta da questo Tribunale; invero la sospensione dell’atto di recupero si basa essenzialmente sull’esigenza cautelare di evitare i “paventati rischi che dall’esecuzione dell’atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive” (doc. 16 memoria FC Trapani del 6.3.2026), non già su un approfondito esame del merito, nemmeno considerato.

Ad ogni modo, stante la riferita autonomia di questa Giustizia Sportiva rispetto alla Giustizia Tributaria, il Tribunale ritiene di dover ancora una volta confermare quanto già pronunciato con la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026.

Si deve allora reiterare che l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (doc. n. 3 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29.12.25 (doc. n. 2 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), ribadisce e certifica che le indebite compensazioni operate con credito iva inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali.

D’altra parte, è la stessa deferita che in atti riconosce “l’errore” della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA, individuando la diretta responsabilità nei propri consulenti e nella più generale complessità dell’operazione di compensazione (cfr. ricorso Trapani alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 15.12.2025).

In definitiva questo Tribunale ha già chiaramente stabilito che, alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non sono state versate.

Tale mancato versamento sussiste pacificamente ancora oggi, con l’aggiunta del mancato pagamento anche della V tranche del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 (ulteriore quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre / dicembre 2024 e gennaio / febbraio 2025).

Al fine della individuazione della sanzione deve però ribadirsi che i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025 con conseguente non applicabilità – così come indicato dalla difesa dei deferiti – dell’art. 33, comma IV, lett. C) CGS che richiama le scadenze di cui ai primi due bimestri della stagione sportiva di riferimento (luglio/agosto e settembre/ottobre), dovendosi invece fare riferimento all’art. 33, comma IV, lett. f) CGS.

Ovviamente, la particolarità della vicenda in esame è data dalla circostanza che il mancato pagamento in questione, ossia del terzo e quarto bimestre della stagione 2024-2025, è emerso successivamente alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 aprile, solo a seguito dell'accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato l’illegittima compensazione orizzontale operata dalla società.

La lettera della norma, art. 33, comma 4, però, nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento delle competenze dovute, a parere di questo Tribunale, non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all’interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio.

D’altra parte, risulta pacifico e non contestato che la società deferita abbia provveduto al pagamento (se pure attraverso un conto corrente non dedicato) degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi al bimestre settembreottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, tanto da essere oggetto, la circostanza dell’utilizzo di un conto non dedicato, di autonomo capo d’incolpazione.

In questa sede deve pertanto applicarsi l’art. 33, comma IV, lett f) CGS che in relazione al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

In conclusione, deve ravvisarsi la responsabilità disciplinare dei deferiti per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., per non avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al versamento di quota parte (IV tranche), delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate.

Quanto infine all’ultimo capo d’incolpazione (sub lettera C), deve ritenersi accertata per tabulas la responsabilità disciplinare dei deferiti, per avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

nonché per il pagamento di emolumenti mediante un conto corrente di terzi soggetti.

Trattasi di circostanza documentalmente provata e pacifica.

Gli argomenti esimenti addotti dalla difesa dei deferiti non colgono nel segno.

L’avvenuto pignoramento del conto dedicato, infatti, non può considerarsi una legittima causa di giustificazione, tenuto conto che, come già ritenuto da questo Tribunale (dec. n. 44/2024-2025) con decisione condivisa dalla CFA (dec. n. 40/2024-2025), “l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”; è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, “ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento” (decisione 0140/TFNSD/2024-2025).

Da quanto sin qui osservato discende ovviamente anche la responsabilità della F.C. Trapani 1905 s.r.l. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.

In ragione dell’annullamento del primo capo d’incolpazione, ad ognuno dei deferiti Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, per i fatti loro ascritti ed accertati ed in parziale adesione alle richieste della Procura federale, vanno irrogate le sanzioni di mesi 6 di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda.

Quanto alla società, ritenuto che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps costituiscono violazioni distinte e autonome e tenuto conto del minimo edittale previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), per ognuna di esse devono irrogarsi  2 punti di penalizzazioni in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e, per un totale di 4 (quattro) punti).

Considerato che in questa sede è stato contestato il permanere del mancato pagamento della IV tranche già scaduta ad agosto 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 ottobre 2025, nonché il mancato pagamento della V tranche scaduta a settembre 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 dicembre 2025, alla medesima sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione si perverrebbe anche a volere applicare il criterio fatto proprio dalla decisione n.135/TFNSD/2025-2026, che ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione il mancato pagamento della sola IV tranche.

La penalizzazione di punti 4 (quattro) va inoltre incrementata di un ulteriore punto, per un totale complessivo di punti 5 (cinque), in ragione della contestata recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, di cui ricorrono i presupposti a seguito delle precedenti sanzioni per fatti della stessa natura (dec. n. 209/TFNSD/2024-2025, confermata con dec. n. 120/CFA/2024-2025 del 30.6.2025).

Alla Società FC Trapani 1905 Srl, in adesione alla richiesta della Procura federale sul punto, va infine applicata anche l’ammenda di euro 1.500,00 per l’accertata violazione di cui al capo d’incolpazione sub lettera C).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- al sig. Andrea Oddo, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

 

I RELATORI

Roberto Pellegrini                                                   IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                       Amedeo Citarella

 

Depositato in data 13 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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