F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 189/TFN – SD del 13 Marzo 2026 (motivazioni) – Borgia Vincenzo – Reg. Prot. 163/TFN-SD

Decisione/0189/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0163/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19026/281pf25-26/GC/DP/ag del 28 gennaio 2026 e depositato il 29 gennaio 2026, nei confronti dei sig. Borgia Vincenzo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 28 gennaio 2026 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il sig. BORGIA Vincenzo, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti tesserato quale tecnico nonché quale consigliere dotato dei poteri di firma per la società A.S.D. Atletico Gargano, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso trattato il tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026 e per avere lo stesso fatto alloggiare quest’ultimo dal 17.8.2025 al 2.9.2025 nonché i calciatori sig.ri Gravina Mario e Curci Christian dal 26.8.2025 al 2.9.2025, all'epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Atletico Gargano, presso un locale non idoneo in quanto privo dei requisiti minimi di abitabilità, ovverosia in una stanza dello spogliatoio dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” di Vieste.

La fase istruttoria

La Procura Federale acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

- segnalazione trasmessa dal sig. Vunda Andrè Araides Roberto, calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026, completa dei seguenti allegati:

- esposto del sig. Vunda Andrè Araides Roberto;

- copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra il sig. Vunda Andrè Araides Roberto e la società A.S.D. Atletico Gargano;

- copia della ricevuta di pagamento per compenso sportivo per il periodo 18.8.2025- 17.9.2025;

- foto dello spogliatoio dello stadio di Vieste;

 - foto dell’appartamento sito a Peschici;

- screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra il sig. Vunda Andrè Araides Roberto e il sig. Sollitto Francesco;

- screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra il sig. Vunda Andrè Araides Roberto e il sig. Santo Molino;

- censimento della società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026;

- posizione di tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026;

- aggiornamento del tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto;

-  messaggi mail del sig. Vunda Andrè Araides Roberto dei 23 e 24.10.2025;

- lista tesseramenti dei calciatori della società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026;

- post social del tesseramento del calciatore sig. Vundra Andrè Araides Roberto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025-2026;

- verbale di consegna delle chiavi dell’impianto sportivo “Riccardo Spina” rilasciato dal Comune di Vieste – Settore Sport e Politiche Giovanili;

- convenzione del Comune di Vieste per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Riccardo Spina”;

- Determina Dirigenziale – Settore Amministrativo n. 589 del 29.7.2025 del Comune di Vieste avente ad oggetto: “Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo R. Spina, composto da campo da calcio in erba sintetica e relative pertinenze di proprietà comunale -  Provvedimento di revoca”;

- comunicazione del 7.11.2025 della società G.S.D. Atletico Vieste relativa all’utilizzo dello stadio di Vieste per la stagione sportiva 2025–2026;

- comunicazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 24.11.2025 relativa alla posizione di tesseramento del sig. Vincenzo Borgia per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025–2026;

- comunicazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 24.11.2025 relativa alla posizione di tesseramento del sig. Francesco Sollitto per la società A.S.D. Atletico Gargano per la stagione sportiva 2025–2026;

- storico di tesseramento del calciatore sig. Mario Gravina, attualmente tesserato per la società U.S. Ariano;

- audizione del 27.10.2025 del calciatore sig. Curci Christian, tesserato per la società A.S.D. Atletico Gargano nella stagione sportiva 2025-2026;

- audizione del 30.10.2025 del sig. Mongelluzzi Francesco, tesserato in qualità di presidente per la società A.S.D. Atletico Gargano nella stagione sportiva 2025-2026;

- audizione dell’11.11.2025 del sig. Borgia Vincenzo, tesserato in qualità di tecnico e consigliere per la società A.S.D. Atletico Gargano nella stagione sportiva 2025-2026.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 3 marzo 2026 per la discussione del deferimento.

Il deferito, tramite l’Avv. Aldo Placentino, depositava la pratica di tesseramento del Sig. Borgia quale tecnico con funzioni di allenatore in prima della ASD Atletico Gargano per il campionato Pulcini, con data 1° settembre 2025.

Il dibattimento

 All’udienza del 3 marzo 2026 in sede di discussione era presente l’Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, che si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, richiedendo l’applicazione a carico del Sig. Borgia della sanzione di 8 mesi di squalifica.

Era inoltre presente il Sig. Borgia, sia personalmente che tramite il proprio difensore Avv. Aldo Placentino. La difesa del deferito ribadiva che lo stesso non aveva mai incontrato il Sig. Vunda e che si era limitato a trattare il tesseramento del calciatore portoghese in quanto abbastanza esperto delle pratiche e dei moduli necessari per gli atleti stranieri. In ogni caso in nessun modo il Borgia aveva deciso od organizzato l’alloggio del calciatore presso lo stadio di Vieste, decisione da ricondursi invece al Presidente Mongelluzzi.

La decisione

Ritiene il Tribunale che non possa ravvisarsi la responsabilità del deferito Borgia.

Ed invero quanto alla contestazione di aver trattato il tesseramento del calciatore sig. Vunda Andrè Araides Roberto in costanza della propria qualifica di allenatore, tale circostanza è smentita dagli atti; la richiesta di tesseramento del calciatore è stata infatti trasmessa in data 8 agosto 2025 con contratto siglato in pari data (la pratica è stata poi definita in data 20.8.2025), mentre il tesseramento del Sig. Borgia quale tecnico è invece avvenuto solo successivamente, in data 1° settembre 2025 e poi perfezionatosi addirittura in data 5 dicembre 2025.

Dunque, l’attività prestata dal deferito per il tesseramento del sig. Vunda Andrè Araides Roberto è stata legittimamente svolta nell’ambito delle mansioni di dirigente della ASD Atletico Gargano.

Quanto poi alla decisione ed alla predisposizione dell’alloggio dei calciatori Vunda, Curci e Gravina presso lo spogliatoio dello stadio Spina di Vieste, tale circostanza è da attribuirsi al Presidente Mongelluzzi.

In atti non si rinviene invero alcuna evidenza che il Borgia abbia deciso e organizzato il precario, seppur temporaneo, alloggio; anche le dichiarazioni del Presidente Mongelluzzi confermano tale circostanza non coinvolgendo il dirigente Borgia, che invero risulta essere più precisamente il responsabile del settore giovanile e non della prima squadra.

Ugualmente non rilevanti, né in parte precise, sono le dichiarazioni del calciatore Curci; in primo luogo il Curci riferisce solamente di aver saputo telefonicamente dell’alloggio temporaneo dal Direttore Generale Borgia; tale carica però il Borgia non ha mai ricoperto all’interno della ASD Atletico Gargano. A ben vedere la qualifica di Direttore risulta invece essere posseduta dal Sig. Alessio Caizzi (Direttore Sportivo), soggetto che lo stesso Presidente individua come colui che si occupava dei calciatori della prima squadra e che infatti aveva accompagnato per la firma del tesseramento e del contratto proprio il calciatore Vunda.

Le dichiarazioni del Curci non risultano dunque precise e concordanti.

Ad ogni modo anche ad ammettere che sia stato il Borgia a riferire al telefono al Curci dell’alloggio provvisorio deciso dalla società, tale fatto non dimostra comunque la responsabilità nella decisione e nell’organizzazione dei locali da parte del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Borgia Vincenzo.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 13 marzo 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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