F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0155/CSA pubblicata del 10 Marzo 2026 – S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. – Sig. Raffaele Di Napoli
Decisione/0155/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0191/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Sara Di Cunzolo - Componente (relatore)
Roberto Benedetti - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0191/CSA/2025-2026 proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l., con l’Avv. Rolando Favella, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o LICP pubblicata sul Com. Uff. N. 56/DIV del 27.01.2026, in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie C Girone C Giugliano-Cavese del 23.01.2026, con la quale è stata inflitta all’allenatore Raffaele Di Napoli la squalifica per due giornate effettive di gara;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 05.03.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sara Di Cunzolo e udito l’Avv. Rolando Favella per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S. Giugliano ha proposto reclamo, con urgenza, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Raffaele Di Napoli, in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie C Girone C Giugliano/Cavese del 23.01.2026, chiedendo l’accoglimento del reclamo, anche parziale in relazione alle due diverse condotte ascritte, e comunque l’annullamento della decisione impugnata con rideterminazione della sanzione tenuto conto di tutte le circostanze concrete del fatto e della condotta.
Al Sig. Di Napoli sono state ascritte le seguenti condotte:
“A. per avere, all’inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli spogliatoi riservati alla società ospitante;
B. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del sig. Corcione Domenico in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.”.
Con riguardo a entrambe le circostanze il reclamo ha svolto una serie di considerazioni in fatto e in diritto.
In particolare, quanto alla condotta sub A), eccepisce la reclamante che “ nulla viene riportato in tal senso nel referto degli arbitri” ma piuttosto nel solo “allegato compilato dai Delegati della Procura Federale”, di cui è stata presa visione successivamente al preannuncio, avendo richiesto con esso l’invio della documentazione. Rispetto a quanto ivi riportato, ad ogni modo, la reclamante non contesta e anzi conferma la circostanza che il Sig. Di Napoli, nell’intervallo della gara, fosse presente nella zona spogliatoi dello Stadio e non fosse inserito in distinta. Ritiene, però, che essendo tesserato del Giugliano avesse titolo “come da prassi domenicale in ogni categoria e campionato” a frequentare i locali dello Stadio, pur senza accedere al terreno di gioco.
Quanto alla condotta sub B), la reclamante lamenta una fallace ricostruzione dei fatti e un fraintendimento che avrebbe portato a travisare in particolare la persona artefice di una delle due condotte ascritte.
Con ordinanza 0004/CSA-2025-2026 resa all’esito della prima udienza tenutasi il 30 gennaio 2026, questa Corte ha sospeso la sanzione e trasmesso gli atti alla Procura federale per l’accertamento delle circostanze poste a fondamento della sanzione con particolare riguardo alla identificazione del Sig. Raffaele Di Napoli ed al dichiarato scambio di persona con il Sig. Ferdinando Salvati, che si è assunto la paternità della condotta oggetto della relazione della Procura Federale.
Acquisite agli atti del presente procedimento le risultanze dell’attività svolta dalla Procura federale e la memoria finale della reclamante, all’udienza del 5 marzo 2026 il reclamo è stato discusso e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo alla condotta ascritta al Sig. Di Napoli di cui alla suddetta lett. A), che ben può essere rilevata anche solo dai delegati della Procura federale e valorizzata dagli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, rileva il Collegio che la normativa regolamentare e organizzativa vigente è chiara nell’affermare che l'accesso agli spogliatoi è consentito solo ai calciatori, agli allenatori, ai dirigenti accompagnatori e allo staff tecnico/sanitario regolarmente tesserati e inseriti nell'elenco della distinta di gara.
Sul punto, deve anche rilevarsi che la circostanza della mancata previsione del Sig. Di Napoli nella distinta di gara è ammessa dallo stesso, che, però, produce in giudizio un pass di cui lo stesso sarebbe stato quindi dotato nell’occasione, sottolineando come i delegati della Procura federale non avrebbero annotato la mancanza anche del pass.
Essendo pacifico che il Sig. Di Napoli, per quanto tesserato, non fosse stato inserito nella distinta di gara, egli non poteva accedere, né sostare negli spogliatoi. Né una tale conclusione può mutare per effetto dell’allegazione agli atti del presente procedimento di una copia del pass intestata al Sig. Di Napoli, dal momento che la Relazione dei delegati della Procura Federale è chiara nell’affermare che il soggetto rivenuto negli spogliatoi era “privo di titolo autorizzativo”, tanto da poter solo in un secondo momento essere identificato come il Sig. Raffaele Di Napoli. Il che porta ad escludere con certezza che egli fosse provvisto di pass. Il primo addebito disciplinare può dunque ritenersi fondato.
Passando all’esame della seconda condotta sub B), la reclamante lamenta una fallace ricostruzione dei fatti e un fraintendimento che avrebbe portato a travisare in particolare la persona artefice di tale seconda condotta ascritta al Di Napoli.
Sussiste in effetti agli atti del procedimento una dichiarazione del sig. Ferdinando Salvati che si è assunto la paternità della condotta in questione. Ciò ha indotto questa Corte, con ordinanza 0004/CSA-2025-2026, a sospendere la sanzione ed a demandare alla Procura federale l’accertamento delle circostanze poste a fondamento della sanzione in esame con particolare riguardo alla identificazione del Sig. Raffaele Di Napoli ed al dichiarato scambio di persona con il Sig. Ferdinando Salvati.
Gli accertamenti svolti dalla Procura federale, invero, ad avviso di questa Corte, non hanno confermato in modo inequivoco che il soggetto coinvolto nel fatto reciprocamente commesso con il Sig. Corcione sia il Sig. Di Napoli, sulla cui modalità di identificazione lo stesso Ufficio ha confermato che si è proceduto ad un riconoscimento indiretto e de relato e non nell’immediatezza dei fatti.
Il Sig. Corcione, pur sentito dalla Procura Federale, e appartenente alla Società Cavese – avversaria in campo della reclamante nella gara in argomento -, ha dichiarato che il soggetto coinvolto nel testa a testa sanzionato era il Sig. Ferdinando Salvati, che a sua volta sentito dalla Procura Federale, ha confermato sul punto la propria dichiarazione, già resa in allegato al reclamo, e non il Sig. Di Napoli.
Ritiene il Collegio che, in ragione dell’incertezza determinata dalle modalità di riconoscimento e identificazione dell’autore di questa seconda condotta oggetto di sanzione, la stessa non possa ritenersi ascrivibile con sufficiente grado di certezza al Sig. Di Napoli.
Per l’effetto, si reputa congruo, con riguardo alla sola condotta illecita descritta sub A), comminare a Sig. Raffaele Di Napoli la squalifica per una giornata effettiva di gara (art. 4 C.G.S.).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.
Rimanda gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto riguarda la valutazione della condotta del Sig. Ferdinando Salvati.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Di Cunzolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
