F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 192/TFN – SD del 17 Marzo 2026 (motivazioni) – Christian Vito Candela e società ASD Unione Sportiva Albenga – Reg. Prot. 176/TFN-SD

 

Decisione/0192/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0176/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Daniela Nardo - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21169/318pf25-26/GC/PN/fm del 13 febbraio 2026 e depositato il 16 febbraio 2026, nei confronti del sig. Christian Vito Candela e della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione dell'Avv. Anna Piras con la quale ha comunicato che la società A.S.D. Albenga Unione Sportiva non aveva corrisposto al calciatore Sig. Edoardo Policano la somma accertata dal lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D.– A.I.C., emesso nella vertenza n. 55/2024-25, entro il termine di trenta giorni dalla notifica avvenuta il 29 agosto 2025.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22 ottobre 2025 al n.318pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del 3.10.2025 dell’Avv. Anna Piras, in nome e per conto del sig. Edoardo Policano, del mancato pagamento in favore di quest’ultimo da parte della società A.S.D. Albenga Unione Sportiva delle somme stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in data 25.11.2024, vertenza n. 55/2024-25;

- foglio censimento della società A.S.D. Albenga Unione Sportiva per la stagione sportiva 2024-2025;

- lodo arbitrale irrituale del 25.11.2024 emesso nell’ambito della vertenza n.55/2024-25 e relativa pec di avvenuta consegna della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 29.8.2025;

All’esito dell’istruttoria, in data 5 gennaio 2026, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Con atto del 13 febbraio 2026, la Procura Federale ha deferito:

“1. il sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albenga Unione Sportiva;

2. la società A.S.D. Albenga Unione Sportiva;

per rispondere

1. il sig. Christian Vito Candela, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albenga Unione Sportiva:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Edoardo Policano la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. nell’ambito della vertenza 55/2024-25, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 25.11.2024 e notificato in data 29.8.2025;

2. la società A.S.D. Albenga Unione Sportiva: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Christian Vito Candela così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La fase predibattimentale

 Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 10 marzo 2026, non sono pervenute memorie da parte dei deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 10 marzo 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata, per la Procura Federale, l’Avv. Giulia Conti, la quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Christian Vito Candela;

- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, per la società A.S.D. Albenga Unione Sportiva;

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Il Collegio ritiene che nel caso di specie risulti ampiamente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare la violazione disciplinare posta in essere dai deferiti, essendo provata l’inottemperanza della società A.S.D. Albenga Unione Sportiva al provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 25 novembre 2024 reso nella vertenza n. 55/2024-25, con il quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore della complessiva somma di euro 1.042,84 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali, rivalutazione come per legge, interessi ex art 1284, co. 4, c.c. e spese legali.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento è emerso che il lodo arbitrale è stato ritualmente comunicato alla società, a mezzo p.e.c., in data 29 agosto 2025 e che la stessa non ha eseguito il pagamento, nel prescritto termine di giorni trenta dalla notificazione, in favore del calciatore Edoardo Policano.

Il Sig. Christian Vito Candela ha, pertanto, violato il precetto contenuto nell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, alla cui stregua il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31, commi 6 e 7, C.G.S.

La società A.S.D. Albenga Unione Sportiva è sanzionabile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte tenute dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Sig. Christian Vito Candela.

Conseguentemente, in linea con le richieste della Procura e con la giurisprudenza di questo Tribunale ( ex pluribus Decisione/0048/TFNSD-2025-2026), il Collegio ritiene congrue le sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Christian Vito Candela e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Christian Vito Candela, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Unione Sportiva Albenga, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Daniela Nardo                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 17 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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