F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 583/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Accademia Calcio Frosinone SC S.r.l./Priverno Calcio SSD a.r.l.

Decisione/0583/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0696/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Antonino Piro - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0696/TFNSVE/2025-2026, 696 - Ricorso proposto dalla società Accademia Calcio Frosinone SC S.r.l. (9333043) contro la società Priverno Calcio SSD a.r.l. (951466) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bono Alessandro (2793286), al calciatore Bono Riccardo (5810460), al calciatore De Renzi Emanuele (2440381), al calciatore Gismondi Simone (2332176) e al calciatore Torri Davide (6847864)

In data 12 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Bono Alessandro (matricola n. 2793286), Bono Riccardo (matricola n. 5810460), De Renzi Emanuele ( matricola n. 2440381), Gismondi Simone (matricola n. 2332176) e Torri Davide (matricola n.  6847864).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 958,00 (novecentocinquantotto/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Priverno Calcio SSD a r.l.  (matricola n. 951466) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Bono Alessandro (matricola n. 2793286) , Bono Riccardo (matricola n. 5810460), De Renzi Emanuele ( matricola n. 2440381), Gismondi Simone (matricola n. 2332176) e Torri Davide (matricola n.  6847864) nella misura complessiva di euro 958,00 (novecentocinquantotto/00) in favore della società Accademia Calcio Frosinone SC srl (matricola n. 9333043).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it