F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 590/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società US Recanatese ASD/Fermana FC SSD a.r.l.

Decisione/0590/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0715/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Gino Scaccia – Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0715/TFNSVE/2025-2026, 715 - Ricorso proposto dalla società US Recanatese ASD (41680) contro la società Fermana FC SSD a.r.l. (32100) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Grassi Lorenzo (6785338)

In data 13 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Grassi Lorenzo (6785338).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.352,00 (duemilatrecentocinquantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che è stata fornita la prova della sola spedizione del ricorso e che, in mancanza della produzione dell'avviso di ricevimento (o PEC) del ricorso, non vi è prova che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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