F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 591/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/Pancaliericastagnole
Decisione/0591/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0717/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Paola Balducci - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0717/TFNSVE/2025-2026, 717 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società Pancaliericastagnole (917202) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Aimasso Mattia
(5313261), al calciatore Sperandio Andrea (4555349), Oberto Michele (4584085), Iorio Davide (2742118) e al calciatore Bolla Paolo (5655335)
In data 3 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto n. 5 ricorsi dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Aimasso Mattia (5313261), Sperandio Andrea (4555349), Oberto Michele (4584085), Iorio Davide (2742118) e Bolla Paolo (5655335).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto dei presenti ricorsi sia determinato il premio di formazione tecnica per ciascuno dei calciatori, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.
Il premio è stato quantificato in euro 152,00 (centocinquantadue/00) per Aimasso Mattia, in euro 160,00 (centosessanta/00) per Sperandio Andrea e Oberto Michele, in euro 138,00 (centotrentotto/00) per Iorio Davide e in euro 360,00 (trecentosessanta/00) per Bolla Paolo, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che ciascun ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza delle domande; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Pancaliericastagnole alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Aimasso Mattia, Sperandio Andrea, Oberto Michele, Iorio Davide e calciatore Bolla Paolo nella misura di complessivi euro 970,00 (novecentosettanta/00), in favore della società ASD Chisola Calcio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
