F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 603/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/ USD Sommariva Perno

Decisione/0603/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0771/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0771/TFNSVE/2025-2026, 771 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società USD Sommariva Perno (65670) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbera Stefano (4670595)

In data 14.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società USD Sommariva Perno (Matricola 65670), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Barbera Stefano (Matricola 4670595).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto sportivo da dilettante sia stato effettuato in data 04.07.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2007/2008. Il premio è stato quantificato in euro 14,00 (quattordici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 14.02.2026.

All’udienza fissata il giorno 16 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD Sommariva Perno (Matricola 65670) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Barbera Stefano (Matricola 4670595) nella misura di 14,00 (quattordici/00), in favore della società ASD Chisola Calcio (Matricola 710720).

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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