F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 615/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Sestese Calcio SSD a.r.l./ USD Cerbaia

Decisione/0615/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0786/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore – Componente

Roberto Leoni – Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0786/TFNSVE/2025-2026, 786 - Ricorso proposto dalla società Sestese Calcio SSD a.r.l. (750135) contro la società USD Cerbaia (59226) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Giuntini Lorenzo (5372157)

 In data 16 febbraio, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuntini Lorenzo (5372157).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD Cerbaia (59226) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giuntini Lorenzo (5372157) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore della società Sestese Calcio SSD a.r.l. (750135)

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Balducci                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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