F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 619/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Sestese Calcio SSD a.r.l./SCSD Centro Storico Lebowski
Decisione/0619/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0790/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Federico Salinari – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0790/TFNSVE/2025-2026, 790 - Ricorso proposto dalla società Sestese Calcio SSD a.r.l. (750135) contro la società SCSD Centro Storico Lebowski (932795) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Cianferoni Lorenzo (3796473)
In data 16.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CIANFERONI LORENZO.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 287,00 (duecentottantasette), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SCSD Centro Storico Lebowski alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Cianferoni Lorenzo nella misura di euro 287,00 (duecentottantasette), in favore della società Sestese Calcio S.S.D. a.r.l.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
