F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 621/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio/ASD Roccasecca T. San Tommaso

Decisione/0621/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0792/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0792/TFNSVE/2025-2026, 792 - Ricorso proposto dalla società ASD Chisola Calcio (710720) contro la società ASD Roccasecca T. San Tommaso (930148) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Barrenechea Lautaro Maximil (1078791) e Mirabelli Alessandro (6683097)

In data 16.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BARRENECHEA LAUTARO MAXIMIL e MIRABELLI ALESSANDRO.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati quantificati rispettivamente in euro 15,00 (quindici) e 50,00 (cinquanta), come dalle citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori Barrenechea Lautaro Maximil nella misura di euro 15,00 (qiundici) e Mirabelli Alessandro nella misura di euro 50,00 (cinquanta), in favore della società ASD Chisola Calcio.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                 Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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