F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 638/TFN-SVE del 16 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD USC Corigliano Marca/Cosenza Calcio S.r.l.
Decisione/0638/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0718/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore – Componente
Roberto Leoni – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 16 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0718/TFNSVE/2025-2026, 718 - Ricorso proposto dalla società ASD USC Corigliano Marca (964047) contro la società Cosenza Calcio S.r.l.(934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Petrungaro Gaspare (2420610)
In data 13 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Petrungaro Gaspare (2420610).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- ritenuta la tardività delle memorie della resistente;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cosenza Calcio S.r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Petrungaro Gaspare nella misura di euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) in favore della società ASD USC Corigliano Marca.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
