F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 645/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio/Gladiator 1924 SSD A RL
Decisione/0645/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0808/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0808/TFNSVE/2025-2026, 808 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio (710720) contro la società Gladiator 1924 SSD A RL (934106) mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DE Filippo Domenico (6920901)
In data 16 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Gladiator 1924 SSD a r.l. (mtr. 934106) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Domenico De Filippo (matricola 6920901).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Gladiator 1924 SSD a r.l. (mtr. 934106) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Domenico De Filippo (mtr. 6920901) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00) in favore della società A.S.D. Chisola Calcio (mtr. 710720).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
