F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 652/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a.r.l./ASD Giangiacomo Villa 2015

Decisione/0652/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0816/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Marina Vajana – Componente

Roberto Leoni – Componente

Lorenzo Sodero – Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo – Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0816/TFNSVE/2025-2026, 816 Ricorso proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a.r.l. (932221) contro la società ASD Giangiacomo Villa 2015 (600498) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nardone Giorgio (5202283)

In data 17 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Villa 2015 (mtr. 600498)  al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giorgio Nardone (matricola 5202283).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. Villa 2015  (mtr. 600498)   alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giorgio Nardone (mtr. 5202283) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00) in favore della società Aquila Montevarchi 1902 SSD  (mtr. 932221).

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it