F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 654/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società US Governolese ASD/ASD Ragusa Calcio
Decisione/0654/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0818/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
Marina Vajana - Componente
Roberto Leoni – Componente
Paola Balducci – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Lorenzo Maria Coen – Componente
Federico Salinari – Componente
Accursio Gallo – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Antonino Piro – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0818/TFNSVE/2025-2026, 818 Ricorso proposto dalla società US Governolese ASD (21980) contro la società ASD Ragusa Calcio (916056) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Freddi Alexandro (2995257)
In data 17 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Freddi Alexandro (2995257).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 160,00 (centosessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Ragusa Calcio (916056) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore
Freddi Alexandro (2995257) nella misura di euro 160,00 (centosessanta/00), in favore della società US Governolese ASD (21980).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
