F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 664/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società US Reggiolo ASD/ASD Rapid Viadana

Decisione/0664/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0831/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

Marina Vajana – Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Sodero – Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0831/TFNSVE/2025-2026, 831 Ricorso proposto dalla società US Reggiolo ASD (630071) contro la società ASD Rapid Viadana (949872) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Giovannini Gianluca (5290315)

In data 21.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giovannini Gianluca (Matricola 5290315), sulla scorta della attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4 febbraio 2026.

In data 13 marzo 2026 è stata depositata dalla società ricorrente dichiarazione liberatoria di intervenuta transazione con totale adempimento.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato l’intervenuto pagamento del premio; delibera come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della dichiarazione depositata dalla società US Reggiolo ASD (Matr. 630071) attestante l’avvenuto pagamento  del premio di formazione tecnica per il calciatore Giovannini Gianluca (Matricola 5290315), dichiara cessata la materia del contendere.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                  Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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