F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 675/TFN-SVE del 18 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Albacrema ASD/ USD Soncinese

Decisione/0675/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0847/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

iuseppe Lepore – Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

Roberto Leoni – Componente

Lorenzo Sodero – Componente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Lorenzo Maria Coen – Componente

Federico Salinari – Componente

Accursio Gallo – Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Antonino Piro – Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 a seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0847/TFNSVE/2025-2026, 847 - Ricorso proposto dalla società Albacrema ASD (915504) contro la società USD Soncinese (952787) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Fugazzola Giorgio (2090904) e al calciatore Tomella Christian (5450524)

In data 17 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori  Giorgio Fugazzola e Christian Tomella.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato complessivamente  in euro 301,00 (trecentouno/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato  sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società USD Soncinese  alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Giorgio Fugazzola e Christian Tomella nella misura complessiva di euro 301,00 (trecentouno/00)  in favore della società Albacrema ASD .

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                           Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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