F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0097/CFA pubblicata il 20 Marzo 2026 (motivazioni) – omissis
Decisione/0097/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0120/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0122/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Ida Raiola Componente
Renato Grillo Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
- sul reclamo n. 120/CFA/2025-2026, proposto da omissis, in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale omissis e omissis, in data 23 febbraio 2026;
- sul reclamo n. 122/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 26 febbraio 2026,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. EmiliaRomagna, pubblicata nel C.U. n. omissis del omissis;
Visti i reclami riuniti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 10.03.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo, e uditi gli Avv.ti omissis per il sig. omissis e Giovanni Massimo Adamo per la Procura federale, nonché la Sig.ra omissis, madre del minore omissis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 21 gennaio 2026, nell’ambito del procedimento n. 18244/86pfi25-26/PM/am, il Procuratore federale interregionale deferiva il sig. omissis (calciatore minorenne infraquattordicenne all’epoca dei fatti) tesserato per la società omissis, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, comma 1 e 2, lettera c) e d) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni “per avere lo stesso, il giorno 31 maggio 2025, all’interno dello spogliatoio e mentre i calciatori nati nell’anno 2013 della squadra omissis erano intenti a fare la doccia al termine della gara disputata nel corso del Torneo di omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del compagno di squadra sig. omissis idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, omissis”.
Tale deferimento traeva origine da una segnalazione pervenuta sulla piattaforma “Segnalazione safeguarding FIGC” ad opera del Responsabile safeguarding della società omissis Sig. omissis (presidente della predetta società) in data 8 luglio 2025. All’origine di tale segnalazione una lettera datata 6 giugno 2025, pervenuta alla società calcistica da parte dell’Avv. omissis nell’interesse e per conto del sig. omissis, genitore del minore infraquattordicenne omissis, nella quale venivano lamentati presunti gravi atti di bullismo e abusi sessuali compiuti in danno del predetto minore ad opera di un compagno di squadra, con specifico riferimento ad un episodio occorso in data 1° giugno 2025 al termine di una partita di calcio disputata dalla squadra omissis nell’ambito del Torneo omissis: in tale occasione – secondo quanto esposto dal legale – il minore omissis sarebbe stato vittima di un atto di prevaricazione da parte di un compagno di squadra, allo stato non identificato, che avrebbe costretto il piccolo omissis a omissis sotto la minaccia che se non lo avesse fatto, il di lui genitore sarebbe stato informato di una serie di gravi mancanze delle quali omissis si sarebbe reso responsabile in pregresso. Da qui sarebbero scaturite gravi conseguenze sul piano psicologico in danno del detto minore (sensi di colpa; difficoltà nel dormire; rifiuto di uscire da casa per il senso di vergogna). La società veniva invitata a prendere provvedimenti immediati al fine di assicurare la dovuta tutela ai tesserati minori, con correlata richiesta di risarcimento dei danni.
La segnalazione veniva raccolta dalla Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding in seno alla FIGC che, a sua volta, in data 18 luglio 2025, informava la Procura federale interregionale, integrando poi tale comunicazione con altri documenti in data 11 settembre 2025.
Le indagini promosse dalla Procura federale si articolavano in una serie di acquisizioni documentali e, dopo una prima proroga concessa dal Procuratore generale dello sport in data 18.9.2025, nella audizione di persone informate sui fatti; in particolare il genitore della piccola vittima; il Presidente, oltre che responsabile safeguarding, della società omissis, Sig. omissis; tale omissis, genitore del minore omissis, testimone oculare del fatto avvenuto il 31 maggio 2025 (e non l’1.6.2025 come inizialmente riferito dal sig. omissis).
A seguito di ulteriore proroga concessa dal Procuratore generale dello sport il 29.10.2025, si procedeva ad ulteriore attività istruttoria mediante acquisizione in data 6.11.2025 degli atti compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di omissis.
All’esito delle indagini, compendiate nella relazione finale del 20 novembre 2025 rimessa dal Collaboratore dell’Ufficio indagini alla Procura federale, il Procuratore federale interregionale comunicava, in data 9 dicembre 2025, la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguiva una memoria difensiva da parte dell’Avv. omissis nell’interesse del minore omissis.
In data 21 gennaio 2026, il Procuratore federale notificava l’atto di deferimento nei riguardi del minore omissis.
All’udienza di discussione del 16 febbraio 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabile dell’addebito contestato il minore omissis, infliggendogli la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a fronte della richiesta della Procura federale di una squalifica per la durata di anni due.
Avverso la detta decisione interponeva reclamo l’avv. omissis, nell’interesse del minore omissis, contestando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili: in particolare veniva dedotta l’assenza della gravità, concordanza e precisione degli indizi raccolti, mancando quindi la ragionevole certezza del fatto contestato; ancora, veniva contestata la natura sessuale dell’atto, così come enunciata nel capo di incolpazione, non avendo lo stesso – ad avviso della difesa – connotati di natura sessuale e mancando altresì la prova della asserita costrizione e/o induzione; venivano evidenziate le numerose contraddizioni in cui erano incorsi i testi escussi nella fase delle indagini nonché alcune vistose incongruenze rispetto alle dichiarazioni di altri testi addotti dalla difesa; venivano ritenuti del tutto infondati e/o insussistenti gli asseriti riscontri così come evidenziati dalla Procura federale nel proprio atto di deferimento; veniva contestata l’accusa rivolta dalla Procura federale di voler mettere in cattiva luce la personalità della piccola vittima; veniva offerta – sulla base anche di alcune testimonianze indirette raccolte dalla difesa – una versione alternativa dei fatti da circoscrivere nell’ambito di una “stupida bravata” nel contesto di un atteggiamento scherzoso e goliardico dei vari bambini nell’occasione dell’episodio avvenuto il 31 maggio 2025 all’interno dello spogliatoio; in ultima analisi veniva dedotta la responsabilità della vittima quale autrice di un fatto da essa stessa creato ad hoc per suscitare attenzione con conseguente totale estraneità dell’incolpato rispetto ai fatti addebitatigli. La difesa chiedeva quindi, in via preliminare, la sospensione cautelare della decisione impugnata; nel merito, in via principale, il proscioglimento per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riduzione della squalifica nel minimo previsto dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.
Con decreto presidenziale del 25 febbraio 2026 veniva rigettata l’istanza cautelare avanzata nell’interesse dell’incolpato.
Avverso la detta decisione proponeva reclamo anche il Procuratore federale interregionale dolendosi della modesta entità della sanzione inflitta in rapporto alla estrema gravità dei fatti e insistendo per l’irrogazione della squalifica per la durata di due anni.
All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza del difensore dell’incolpato e del Sostituto Procuratore federale reclamante, nonché della madre del minore incolpato, il difensore di quest’ultimo si riportava ai contenuti del reclamo sottolineando la totale insussistenza della prova, consistente esclusivamente nelle dichiarazioni del genitore della persona offesa, richiamandosi per il resto a tutti i motivi addotti nel reclamo.
Il Sostituto Procuratore federale si riportava ai contenuti del proprio reclamo, insistendo per la sanzione della squalifica per la durata di anni due; in replica alle deduzioni difensive ne sottolineava una visione distorta ed alterata degli avvenimenti e la loro minimizzazione rispetto a quanto riferito dalla vittima. Ribadiva il contenuto sessuale dell’atto senza che avesse incidenza scriminante una asserita simulazione del gesto compiuto dai due giovanissimi protagonisti della vicenda e sottolineando la portata lesiva del gesto. Evidenziava anche che la riferita fragilità della vittima costituiva una aggravante e non certo un’attenuante ed ancora, ribadiva come il gesto compiuto dall’incolpato si inseriva in un contesto di bullismo sistematico cui la piccola vittima era stata esposta.
In replica alle deduzioni del rappresentante della Procura federale, il difensore dell’incolpato metteva in risalto alcune gravi incongruenze in riferimento alle dichiarazioni del sig. omissis; ribadiva l’assenza di prove a carico dell’incolpato nei cui confronti era stato montato un vero e proprio castello di accuse da parte della vittima, insistendo quindi per l’accoglimento del reclamo.
In ultimo la Sig.ra omissis, madre dell’incolpato, sottolineava il grave pregiudizio psicologico subito dal proprio figliolo il cui nominativo era stato pubblicato “in chiaro” e l’ingiustizia delle accuse mosse nei suoi confronti dal padre della presunta vittima. All’esito della discussione il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i reclami, che vanno riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, a giudizio del Collegio sono infondati e vanno rigettati.
2. Prima di esaminarli funditus, ritiene il Collegio di soffermarsi, sia pure brevemente, sul tema della responsabilità in ambito sportivo di minori infraquattordicenni che si siano resi colpevoli di violazioni regolamentari: ciò in quanto la vicenda oggetto del presente processo riguarda un fatto i cui protagonisti sono adolescenti poco più che dodicenni.
Il tema – di cui ha fatto doveroso cenno anche il Tribunale nella decisione oggi impugnata – non è nuovo poiché in più occasioni questa Corte (CFA SS.UU. decisione n. 92/2023-2024) ha preso posizione sul punto, riconoscendo la possibilità che tesserati possano essere sanzionati per illeciti da loro commessi in relazione all’attività agonistica, a differenza di quanto accade nel processo penale in cui gli stessi minori non vanno incontro a responsabilità penale per espresso disposto dell’art. 97 C.P. che considera il minore di età inferiore ai 14 anni soggetto non imputabile.
Ciò in relazione alla peculiarità del processo sportivo che ha regole del tutto diverse e che trova implicita conferma nell’art. 137, comma 2, del CGS che ricomprende tra i minori sanzionabili coloro che – come nel caso de quo – abbiano anagraficamente compiuto il dodicesimo anno di età e che non abbiano compiuto i 14 anni al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.
Il compimento del 12° anno di età costituisce quindi la linea di confine tra soggetti infraquattordicenni non punibili e soggetti infraquattordicenni punibili.
Ne consegue che la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni non trova giustificazione alcuna nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva che si discosta dai principi immanenti all’ordinamento penale.
Nel segnalare la possibilità di sanzioni disciplinari a carico di minori infraquattordicenni, questa Corte ha fatto richiamo anche a situazioni regolate da norme statali come, per esempio, in materia di comportamento del minore in ambito scolastico (DPR 24/6/1998, n. 249) operando le sanzioni disciplinari in maniera diversa rispetto a quelle penali. Senza dire poi che la non imputabilità del minore infraquattordicenne non è comunque priva di conseguenze nell’ambito del diritto penale, ben potendo essere applicata al minore, là dove giudicato pericoloso, una misura di sicurezza ex art. 224 c.p. in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del DPR 23/9/1988 n. 488.
Ed ancora è appena il caso di ricordare le conseguenze sul piano amministrativo che possono derivare ai minori infraquattordicenni che si rendano responsabili di reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni (come nel caso in esame, in cui si parla di abusi sessuali disciplinati dall’art. 609 bis o 609 quater cod. pen.), in pregiudizio dei quali è prevista una speciale procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, da parte del Questore, seguita da sanzioni pecuniarie da € 200 ad € 1.000 inflitte da parte del Prefetto ai soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi educativi salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto.
Tanto va rilevato anche in riferimento all’indagine in corso presso la Procura della Repubblica dei minori di omissis che trae origine dalla segnalazione fatta dalla Procura federale interregionale.
3. Ciò doverosamente precisato e passando all’esame dei due reclami, deve anzitutto essere esaminato il gravame proposto dalla difesa del minore omissis, incolpato per un grave episodio di prevaricazione costituito dall’induzione nei confronti di un suo coetaneo compagno di squadra a compiere omissis mentre i due minori e tutti gli altri compagni di squadra si trovavano all’interno dello spogliatoio dopo la disputa della gara della società omissis nel torneo di omissis, intenti a fare la doccia e a rivestirsi, senza che vi fossero adulti nel locale spogliatoio.
Per una corretta ed esaustiva ricostruzione degli avvenimenti, deve farsi riferimento alle dichiarazioni del sig. omissis, padre del minore omissis, testimone oculare dei fatti, che per primo ha informato il omissis di quanto accaduto il 31 maggio 2025 e del sig. omissis, genitore della giovanissima vittima.
Si tratta di dichiarazioni rese da costoro sia al Collaboratore dell’Ufficio indagini che al personale della Squadra mobile officiata delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di omissis, nell’ambito della parallela indagine penale sui medesimi fatti, scaturita dalla segnalazione ricevuta dalla Procura federale interregionale.
Dal raffronto delle due dichiarazioni rese dinnanzi ad organismi diversi e dall’analisi di esse, emerge, con apprezzabile certezza, la responsabilità del minore incolpato in ordine al fatto ascrittogli, ricordandosi che – diversamente da come sostenuto dal difensore del minore nel proprio reclamo (vds. pag. 2) – nel sistema giustiziale sportivo le regole che presidiano la prova della responsabilità sono diverse da quelle del processo penale.
3.1 Com’è noto, lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (così Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. II, n. 38/2022).
Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di garanzia dello sport rafforza ancor più la regola del “più probabile che non” ed è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente” il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).
Tali regole hanno trovato corretta applicazione nella decisione del Tribunale la quale – pur avendo dato atto di alcune considerazioni difensive meritevoli di attenzione – ha ritenuto provata in modo sufficiente la responsabilità del tesserato sulla base delle dichiarazioni rese sia dal genitore della vittima che dal genitore di un bambino suo compagno di squadra, testimone oculare del fatto.
3.2 Si tratta di dichiarazioni de relato coerenti, dettagliate e costanti nel tempo (tenuto conto che si tratta di testimonianze rese in epoche diverse dinnanzi ad organismi diversi), senza che possano cogliersi significative incongruenze che possano intaccarne la credibilità, diversamente, quindi, da quanto prospettato dalla difesa dell’appellante che, oltre a censurare le due dichiarazioni in quanto in sé contraddittorie, le pone in raffronto con altre dichiarazioni testimoniali, sempre de relato, contrastanti con quelle dello omissis e di riflesso del omissis.
In linea generale – e con specifico riguardo al processo giustiziale sportivo – le cd. “testimonianze indirette” assumono una rilevanza loro propria diversa rispetto all’ordinamento statuale, soprattutto di natura penale.
La dichiarazione de relato, come è noto, ha per oggetto fatti riferiti da una persona, la quale non ha di essi alcuna cognizione diretta avendoli appresi da altri. Proprio per tale ragione vengono considerate una sorta di “semiplena probatio”; ma va anche sottolineato – come già cennato in tema di standard probatorio proprio del processo sportivo – che in materia non vige il principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” tipico del processo penale, ma il criterio dell’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.
Si tratta di dichiarazioni che non hanno un rilievo diretto ma che, anche isolatamente considerate, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti tali da sorreggere una pronuncia di condanna, a condizione che vengano riscontrate da altri elementi. Si suole quindi parlare di una rilevanza “attenuata”: il che non esclude che, globalmente considerate, le dichiarazioni indirette – soprattutto se plurime e tra loro convergenti oltre che riscontrate da altri elementi oggettivi e concordanti – possono valere a fondare il libero convincimento del giudice cui è commesso il compito di una ampia valutazione del complessivo quadro di indagine.
In ogni caso, va aggiunto che proprio per la loro limitata rilevanza probatoria, le testimonianze de relato necessitano di riscontri che ne rafforzino la credibilità sotto il profilo estrinseco, afferendo invece la credibilità intrinseca alla coerenza, congruità e precisione del racconto del dichiarante.
Sebbene le regole proprie del processo sportivo siano meno stringenti rispetto a quelle del processo ordinario, trattandosi di indizi e non prove, debbono essere assoggettate ad un vaglio particolarmente accurato e puntuale oltre che rispettoso delle regole del contraddittorio.
In conclusione, nel processo sportivo le dichiarazioni de relato sono ammissibili e rilevanti ai fini della configurazione di determinati illeciti, soprattutto quando costituiscono una rete di riscontri reciproci, rappresentando un elemento del più ampio potere di valutazione discrezionale degli organi giudicanti.
3.3 Ciò doverosamente premesso, sul punto relativo alla consistenza probatoria delle dichiarazioni “de relato”, ritiene il Collegio di poter attingere all’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità sia processualpenalistica che processualcivilistica in tema di criteri di valutazione, nonché delle regole ermeneutiche a sua volta indicate dalla giurisprudenza eso ed endofederale.
3.4 Secondo le regole proprie del diritto processuale penale, in forza delle quali “La chiamata in correità o in reità "de relato" può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse” (in termini Cass. Pen. Sez. 1^ 3.5.2024 n. 36065; idem 26.6.2019 n. 41238).
3.5 In realtà, meglio si adattano al processo giustiziale sportivo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile, secondo cui occorre preliminarmente distinguere tra testi de relato actoris e testi de relato in genere: mentre i primi sono quelli che depongono su fatti e/o circostanze apprese dal soggetto che ha proposto il giudizio, di guisa che la loro rilevanza è pressoché nulla, perché vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, la valenza probatoria dei secondi è maggiore in quanto costoro depongono su circostanze apprese da persone estranee al giudizio (come è avvenuto nel caso di specie), sicché la rilevanza delle loro deposizioni, seppur attenuata in quanto indiretta, è comunque idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (in termini da ultimo, Cass. Civ. Sez. 1^, Ord. 20.2.2025 n. 4530; idem Sez. 1^, Sent. 15.1.2015 n. 569).
3.6 Va altresì aggiunto che, in tema di riscontri alle chiamate indirette, questi “possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità.” (così Cass. Pen. Sez. 2^ 11.7.2019 n. 35923).
3.7 Anche la giurisprudenza endofederale (CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026) ha fatto applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza civile (i cui principi, come è noto, trovano applicazione nella giustizia sportiva in forza dell’art. 2 comma 6 del CGS CONI), affermando il principio della semiplena probatio della dichiarazione di siffatta specie se considerata autonomamente ma ribadendone la rilevanza maggiore là dove si tratti di dichiarazioni de relato plurime tra loro convergenti e possibilmente fornite di riscontri esterni tanto da poter “assumere rilievo ai fini della decisione allorquando restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali, ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti”.
Senza dire, poi, che in altra precedente occasione (CFA, SS.UU., n. 72/2020-2021) la giurisprudenza di questa Corte ha fatto richiamo ai principi civilistici in tema di dichiarazioni de relato ex parte actoris (Cass. Civ. Sez. 1^ 8.2.2006 n. 2815), ricordando altra pronuncia della S.C. secondo la quale “La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni o di indagine tecnica” (Cass. Civ., I Sez., 19 marzo 2009, n. 6697).
Peraltro, come ha osservato la giurisprudenza endofederale, si deve tenere conto che nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che il libero convincimento del giudice si può formare anche mediante la rappresentazione di semplici elementi fattuali.
4. Dunque, è alla stregua di tali indefettibili regole, condivise dal Collegio, che occorre verificare la fondatezza del reclamo con specifico riguardo alla portata delle dichiarazioni accusatorie all’origine della segnalazione ricevuta dalla Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding in seno alla FIGC, che ha poi informato a sua volta la Procura federale interregionale, non mancando di considerare che le argomentazioni difensive appaiono caratterizzate da gravi incongruenze che ne indeboliscono la loro rilevanza (v. infra).
4.1 Si afferma nell’incipit del reclamo che il gesto compiuto dalla vittima su richiesta dell’incolpato non avrebbe connotazione sessuale (così pag. 3 del reclamo) e dunque non potrebbe inquadrarsi nello schema punitivo delineato dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. c) e d) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, dovendosi invece ricondursi, a tutto voler concedere, in una mera simulazione di gesti senza contatti di natura corporea come tale irrilevante sotto il profilo disciplinare.
Il rilievo non merita accoglimento, in quanto dalla lettura della dichiarazione resa dal Sig. omissis sia alla Squadra mobile della Questura di omissis (7 ottobre 2025) che al Collaboratore dell’Ufficio indagini (16 ottobre 2025), emerge con chiarezza lo svolgersi dell’episodio riassumibile in poche battute.
4.2 Secondo quanto inizialmente riferito dallo omissis, il di lui figlio omissis, lungo la strada di ritorno per rientrare a casa, raccontava al padre che in occasione dell’incontro di calcio del Torneo omissis disputato da omissis (squadra per la quale omissis era tesserato), disputato il 31 maggio 2025, mentre i vari bambini della squadra erano dentro lo spogliatoio intenti a fare la doccia, uno di essi, indicato tra i più grandi, mentre era sotto la doccia, avrebbe rivolto al suo compagno di squadra omissis l’invito omissis che il omissis raccoglieva, eseguendo il gesto senza apparente resistenza, “apparentemente per scherzo o per attirare l’attenzione dei compagni che ridevano”. L’episodio, a detta di omissis, sarebbe durato pochi secondi, concludendosi rapidamente dopo di che i vari bambini si erano rivestiti uscendo dallo spogliatoio.
4.3 Di analogo tenore le dichiarazioni rese dallo omissis al Collaboratore dell’Ufficio indagini in data 16 ottobre 2025, sia in ordine al contesto in cui si era verificato l’episodio (interno dello spogliatoio subito dopo la gara del Torneo omissis), sia in ordine alla data (31 maggio 2025); sia in ordine alla natura del gesto (richiesta di un bambino non identificato che avrebbe aperto l’accappatoio chiedendo a omissis di omissis); sia in ordine alla durata dell’episodio (”attimi”).
4.4 Che si tratti di un atto a connotazione sessuale non è lecito dubitare, inquadrandosi l’episodio nello schema di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater cod. pen. che sanzionano la condotta di chi compie atti sessuali con minore infraquattordicenne o comunque nel paradigma dell’art. 609 bis cod. pen. in relazione alla costrizione e induzione.
Sul punto va precisato che la nozione di atto sessuale è stata ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza della Corte Suprema che lo qualifica non solo come contatto fisico diretto con il corpo della vittima, ed in particolare le sue zone erogene, ma anche come contatto simulato con una zona erogena del corpo della vittima (ex multis Cass. Pen. Sez. 3^ 9.5.2008 n. 28815; idem 28.9.2017 n. 51083).
5. Secondo quanto contenuto nel capo di incolpazione, l’azione posta in essere dal tesserato incolpato sarebbe consistita nell’induzione del omissis ad omissis: dunque contatto corporeo e non simulato, come invece sostiene la difesa dell’incolpato, la quale, nel comprensibile tentativo di escludere o comunque ridimensionare una eventuale responsabilità del proprio omissis, ha escluso la connotazione sessuale del gesto sottolineando che, secondo la versione offerta dallo omissis, omissis; ed ancora, l’insussistenza di qualsivoglia forma di coercizione o imposizione, evidenziando come alla richiesta dell’incolpato il omissis avrebbe spontaneamente aderito.
5.1 Ritiene il Collegio che le argomentazioni, pur analitiche, sviluppate dal difensore non meritino di essere positivamente apprezzate: ciò non solo e non tanto in stretto riferimento alla qualificazione del gesto secondo lo schema proprio del diritto penale, quanto in relazione al significato del concetto di abuso sessuale come esplicitato dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni che all’art. 4 enuncia in comportamenti rilevanti indicandoli – per quanto qui rileva – nella “molestia sessuale” e nell’”abuso sessuale”.
Afferma in particolare l’art. 4 alla lettera c) che per molestia sessuale si intende “qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante”.
Nella successiva lettera d), il concetto di “abuso sessuale” è definito come “qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati”.
Ne consegue che, indipendentemente dalla qualificazione penalistica del gesto, occorre far riferimento alla norma positiva inserita all’interno del sistema sportivo, che indica tutta una serie di caratteristiche che, ad avviso del Collegio, si rinvengono indiscutibilmente nel comportamento posto in essere dall’incolpato.
6. Non merita accoglimento il tentativo della difesa – secondo una consueta strategia difensiva che vede in simili casi una vera e propria inversione dei ruoli riguardanti i protagonisti della vicenda (la vittima finisce con l’assumere il ruolo dell’autore del fatto e questi si ritrova a rivestire i panni della vittima) – non solo di sminuire la valenza illecita del comportamento del proprio assistito, ma soprattutto di porre in pessima luce il comportamento del piccolo omissis qualificandolo come soggetto problematico dal quale sarebbe partita l’iniziativa e che avrebbe poi compiuto il gesto per suscitare l’attenzione dei compagni presenti.
Di ciò è ampia traccia nel reclamo, soprattutto nella parte in cui si pone in risalto la decisione del sig. omissis di incontrare il padre del piccolo omissis al circolo “omissis”, spinto dal desiderio di “spiegargli di evitare comportamenti sbagliati per mettersi al centro dell’attenzione, rischiando di essere preso in giro” (vds. pag. 5 del reclamo).
6.1 La difesa fa appello al consiglio educativo rivolto dallo omissis a omissis in relazione a pregresse situazioni in cui – sempre a detta difesa – il piccolo omissis avrebbe assunto “comportamenti inopportuni del tutto consapevolmente e volontariamente senza alcuna costrizione o forzatura” (pag. 5 del reclamo).
Tralascia la difesa di considerare che il gesto incriminato va contestualizzato all’interno di un clima che ha radici più lontane e che vede il piccolo omissis bersaglio di ripetute prese in giro da parte dei compagni di squadra; di giudizi negativi sulle sue fattezze fisiche, culminati poi nell’episodio per cui oggi è processo, come ha puntualmente ricordato il proprio genitore.
E trascura la difesa di considerare che il rifiuto del minore di fare la doccia insieme ai suoi compagni e la ritrosia a vivere in comunità momenti di intimità non è frutto di una decisione ex abrupto, ma il risultato di quelle ripetute piccole umiliazioni tipiche di atteggiamenti bullizzanti.
6.2 Non coglie nel segno anche il tentativo di porre in discussione la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del Sig. omissis, attraverso il raffronto con altre dichiarazioni rese, su richiesta della difesa, dai sigg. omissis, genitore del minore omissis e omissis, genitore del piccolo omissis, compagni di squadra di omissis e di omissis.
La richiesta di testimonianza avanzata nel corso del giudizio di primo grado e correttamente rigettata dal Tribunale - trattandosi anche in questo caso di dichiarazioni de relato oltre che meramente reiterative di quelle rilasciate per iscritto al difensore dell’incolpato - in realtà mira a porre in risalto il comportamento inopportuno del piccolo omissis asseritamente indicato dal difensore come soggetto desideroso di compiere atti sessuali, nel tentativo di mettere in cattiva luce il minore ed inficiarne la credibilità.
A ben vedere la testimonianza del sig. omissis nulla riferisce sull’episodio in sé, incentrandosi invece sulle ripetute richieste avanzate anche in periodi pregressi dal piccolo omissis di compiere o far compiere a suoi compagni atti sessuali.
Ancor più “debole” la testimonianza del sig. omissis, la quale risulta essere doppiamente de relato e quindi ancor meno probante rispetto a quella dello omissis, perché appresa da un teste (il figlio) che a sua volta avrebbe appreso il fatto da altri non avendovi assistito materialmente (vds. pagg. 6-7 del reclamo).
Sul punto della ridotta valenza indiziaria della testimonianza doppiamente de relato cfr. Cass. Pen. Sez. 2^ 27.5.2025 n. 25349; conforme Cass. Pen. Sez. 3^ 22.9.2015 n. 41835. 6.3 È sulla base di queste ultime dichiarazioni che la difesa nega la coercizione di cui si sarebbe reso responsabile l’incolpato: ma tanto non basta a scriminare la sua condotta, anche perché l’atto di prevaricazione trova riscontro nella richiesta omissis rivolta verso un soggetto particolarmente vulnerabile perché oggetto di precedenti atti di scherno e/o prese in giro ed in ogni caso il gesto sarebbe consistito nella induzione del omissis a compiere quel gesto. Il fatto che costui abbia aderito la dice lunga sulla natura intimidatoria della richiesta ed in ogni caso non scrimina il comportamento di omissis alla luce delle disposizioni federali dettate dal Regolamento FIGC, sicché non può che essere confermata – diversamente da quanto opinato dalla difesa – la natura illecita dell’episodio contestato.
6.4 Così come non ha alcun pregio il tentativo della difesa di ricondurre l’episodio ad un mero comportamento giocoso tra piccoli coetanei in età adolescenziale.
Nel fare richiamo a quanto recentemente affermato da questa Corte (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026) circa l’irrilevanza scriminante del comportamento ioci causa, potendo esso incidere soltanto sull’elemento soggettivo sì da escluderlo, ma solo quando tale comportamento avvenga in un contesto particolarmente ridanciano e condiviso da tutti, tale da venire ad emersione in modo palese (tra le tante Cass. Pen. Sez. 3^ 16.12.2024 n. 4322), va ricordato che, secondo i Principi fondamentali del CONI del 2023 in materia di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, è fatto divieto ai tesserati di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato e /o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo, come testualmente recita l’art. 12, lett. b), in correlazione con l’art. 11 inerente all’obbligo di predisposizione dei codici di condotta.
In termini generali, il comportamento posto in essere con finalità di scherzo vale ad escludere il dolo proprio del reato solo quando difetti in capo all’agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto, dovendo ricordarsi che nei reati caratterizzati dal dolo generico questo sussiste anche nella forma del cd. “dolo eventuale”. Ne consegue che là dove la condotta, pur scherzosa, lede comunque la libertà o l'integrità altrui con coscienza e volontà, il dolo sussiste e lo scherzo resta confinato a mero movente dell’azione come tale irrilevante.
6.5 Sulla base di queste considerazioni non merita accoglimento la tesi difensiva che vorrebbe non solo il gesto asseritamente compiuto dall’incolpato privo di valenza sessuale e circoscritto a mero scherzo, ma insussistente anche il diffuso disagio del piccolo omissis indicato quale conseguenza di quel gesto nel capo di incolpazione.
Il senso di disagio provato dalla giovanissima vittima è ben descritto nella dichiarazione del padre omissis, il quale, nel riferire sia al Collaboratore dell’Ufficio indagini (1.10.2025) che al personale della Squadra mobile della Questura di omissis (8.10.2025) le notizie apprese da omissis, ha spiegato dettagliatamente le ragioni della ritrosia del figlio a frequentare gli spogliatoi della squadra dopo la disputa degli allenamenti; a fare la doccia con i compagni; a frequentare gli allenamenti, chiarendo che il figliolo dal mese di maggio era spesso preso in giro dai compagni omissis; ripetutamente i compagni gli dicevano che era “ciccione” e che omissis, suscitando nel bambino un senso di grave disagio.
Ancora più eloquenti le dichiarazioni del genitore della piccola vittima sull’episodio per cui è processo, avendo egli descritto le modalità in modo puntuale: secondo la versione del sig. omissis (che ne ha poi richiesto conferma al figlio che ha annuito), lo omissis ed altri due suoi compagni omissis e ripetutamente avevano invitato il piccolo omissis ad unirsi a loro prospettandogli omissis. All’ennesimo rifiuto, lo omissis avrebbe chiesto al omissis di omissis.
Le dichiarazioni del sig. omissis, tra loro assolutamente coincidenti, evidenziano l’aspetto costrittivo del quale la testimonianza omissis non fa alcun cenno; ma va chiarito che la testimonianza del omissis de relato si basa su quanto poi dichiaratogli dal figliolo che ha confermato le modalità dell’episodio. La fonte delle informazioni ricevute dal omissis proviene dal protagonista diretto dell’episodio, mentre quelle dello omissis provengono da soggetto che avrebbe visto l’episodio.
7. Il punto di divergenza tra le due dichiarazioni riguarda la costrizione o induzione: non descritta dallo omissis — il quale riferisce di un'adesione del omissis che appare, almeno esteriormente, priva di resistenza — e invece dettagliatamente indicata dal omissis, il quale narra di una vera e propria imposizione fisica da parte dello omissis.
7.1 Ritiene il Collegio che tale divergenza non scalfisca la solidità del compendio indiziario.
In primo luogo, le due testimonianze hanno fonti informative strutturalmente diverse: lo omissis riferisce quanto narratogli dal figlio omissis, che ha assistito all'episodio dall'esterno, cogliendone la dimensione visibile ma non necessariamente la componente coercitiva, la quale può essersi espressa anche attraverso forme di pressione verbale o psicologica non percepibili da un osservatore terzo. Il omissis, per converso, riferisce quanto confessatogli dal figlio omissis, protagonista diretto e destinatario dell'atto: la sua è quindi la fonte più prossima all'esperienza interiore della vittima, la sola in grado di percepire e restituire la dimensione costrittiva e il vissuto di soggezione che ha accompagnato l'episodio.
In secondo luogo, e soprattutto, la nozione di costrizione o induzione rilevante ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni non richiede necessariamente una coercizione fisica o una minaccia esplicita: essa si integra anche quando il consenso della vittima sia reso non libero da un contesto di pressione e condizionamento.
Orbene, dagli atti risulta documentata - come sopra si è detto - una situazione di sistematica prevaricazione nei confronti del piccolo omissis, protrattasi per mesi attraverso ripetute umiliazioni sulle sue fattezze fisiche, che lo avevano ridotto in uno stato di manifesta vulnerabilità e subordinazione rispetto ai compagni di squadra.
È in questo contesto — e non in un episodio isolato tra pari in condizioni di piena parità — che va letto il gesto dello omissis: la richiesta rivolta a un soggetto già psicologicamente indebolito e abituato a subire, anche quando formalmente non accompagnata da minacce esplicite percepibili dall'esterno, integra quella condotta «manipolativa» che il Regolamento equipara alla costrizione ai fini della configurazione dell'abuso sessuale.
L'asserita spontaneità dell'adesione del omissis, lungi dall'escludere l'induzione, ne è semmai la più eloquente manifestazione: essa rivela non una scelta libera, ma la resa di un bambino già piegato da mesi di sopraffazione.
Ne consegue che la divergenza tra le due testimonianze si spiega coerentemente con la diversa posizione di osservazione delle rispettive fonti originarie, non intacca la convergenza sul nucleo essenziale dell'episodio, e non è comunque idonea a escludere l'elemento dell'induzione o costrizione, il quale risulta adeguatamente provato — alla stregua dello standard del confortevole convincimento proprio del processo sportivo — attraverso la lettura sistematica del quadro indiziario complessivo.
Per incidens va segnalato che dalle dichiarazioni del Sig. omissis emerge una situazione di approssimativa vigilanza da parte degli allenatori sui minori su quanto accadeva all’interno degli spogliatoi; tanto è vero che entrambi gli allenatori (Sigg. omissis e omissis), così come il Presidente della società e Responsabile safeguarding (sig. omissis) hanno richiesto ex art. 126 CGS FIGC l’applicazione della sanzione di sei mesi di inibizione in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in via autonoma e in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. e), del regolamento FIGC per il contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni.
8. Proseguendo ancora nell’analisi del reclamo interposto dalla difesa, sostiene la stessa che mai l’incolpato avrebbe compiuto o potuto compiere atti di sopraffazione all’interno dello spogliatoio nei riguardi del compagno di squadra omissis perché sempre vigilato dagli allenatori che lo prelevavano abitualmente dagli spogliatoi, vestito senza aver fatto la doccia e lo riaccompagnavano a casa (vds. pag. 11 del reclamo).
L’assunto non ha pregio perché smentito nei fatti in relazione alle contestazioni mosse ai due allenatori a causa della loro omessa vigilanza e in riferimento alle dichiarazioni del sig. omissis che ha precisato che gli allenatori non entravano negli spogliatoi ma ne stavano al di fuori in attesa che i ragazzini uscissero.
Così come risulta infondata l’affermazione della difesa secondo la quale la risalente ritrosia di omissis a condividere con i compagni la vestizione e la doccia al termine della gara non costituisce riscontro alle dichiarazioni de relato, in quanto non si spiegherebbe allora la sua presenza nello spogliatoio il 31 maggio 2025: si tratta non solo di una affermazione apodittica ma di una inesatta valutazione del concetto di riscontro, il quale va interpretato in relazione al contesto complessivo degli avvenimenti.
Dalle dichiarazioni di omissis si coglie benissimo il disagio del figlio nel sopportare una situazione a lui non gradita, fatta anche di silenzi e comunque manifestata al proprio genitore il quale ha anche riferito di alcuni contatti avuti in precedenza con l’allenatore omissis che in un paio di occasioni gli avrebbe chiesto se – con riferimento al piccolo omissis – vi fossero problemi nello spogliatoio.
8.1 A tale proposito, è appena il caso di rilevare alcune significative incongruenze che inficiano la tesi difensiva, posto che questa fa leva, tra l’altro, su alcuni entusiastici giudizi espressi dal padre di omissis nei riguardi degli allenatori della squadra e sul fatto che uno di essi avrebbe, proprio il giorno del fatto (31 maggio 2025), riaccompagnato a casa il minore omissis dopo la partita.
Entrambe queste circostanze risultano smentite dal padre del minore che – con riferimento ai lusinghieri giudizi manifestati all’allenatore – ha sì confermato di aver inviato un messaggio di tal fatta, ma un anno prima del suo verificarsi, come documentalmente dimostrato in atti (screenshot del messaggio indirizzato all’Allenatore omissis, datato 25 settembre 2024, consegnato da omissis al Collaboratore dell’Ufficio Indagini in sede di audizione), mentre con riferimento alla circostanza che il 31 maggio 2025 il minore omissis sarebbe stato accompagnato a casa dall’allenatore, il sig. omissis ha nettamente smentito la circostanza, dichiarando di essere stato lui ad accompagnare il figlio a casa e di aver notato con disappunto in quell’occasione l’atteggiamento taciturno del bambino durante il percorso in auto per rientrare a casa.
La smentita di tali circostanze prova quindi che dice il vero il minore quando racconta al padre che il clima durante gli allenamenti nell’ultimo periodo non era affatto sereno e che il piccolo atleta si sentiva sovente preso in giro dai compagni tanto da chiudersi in sé stesso, non partecipare ai momenti di convivialità con i compagni di squadra e manifestare il desiderio di non andare più agli allenamenti.
E quest’ultima circostanza trova ulteriore conferma nel fatto che lo stesso omissis – come precedentemente fatto cenno – in un paio di occasioni avrebbe interpellato il padre del minore per sapere se vi fossero problemi negli spogliatoi.
In conclusione, il reclamo dello omissis è infondato in ogni sua parte e va conseguentemente rigettato anche con riferimento ad una diminuzione della sanzione avanzata in via subordinata.
9. Nella decisione impugnata il Tribunale ha in qualche modo inteso aprire alla possibilità di una mitigazione della sanzione in applicazione dell’art. 137, comma 2 bis, del CGS FIGC secondo il quale “Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica”.
Ritiene il Collegio che, pur nel silenzio della norma circa eventuali preclusioni derivanti dalla oggettiva gravità delle violazioni che in astratto potrebbe portare ad una applicazione della disposizione, tale profilo suscita perplessità tanto più che in altra parte del Codice (art. 126, comma 7) è fatto divieto di procedere ad applicazione della pena su richiesta in determinati tassativi casi di particolare gravità, tra i quali episodi di abusi o molestie sessuali: il che induce a ritenere quanto meno contraddittoria la norma indicata dal Tribunale rispetto ad una tendenza rigoristica espressa per casi di particolare gravità.
Fermo restando che tale questione potrà essere oggetto di apposita valutazione dell’organo giudicante, allorché venisse presentata apposita istanza, in ogni caso si richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui la commutazione della sanzione ricevuta in attività rieducative (prevista dall’art. 137, comma 2 bis del CGS, comma introdotto al C.U. FIGC n. 273/A del 30 aprile 2025, poi modificato dal C.U. FIGC n. 18/A del 10 luglio 2025) non è applicabile nel caso in cui sia precluso l’accesso al patteggiamento in ogni sua forma (artt. 126, comma 7 e 127, comma 7, CGS) (CFA, SS.UU., dispositivo n. 38/2025-2026; CFA, Sez. I, dispositivo n. 68/2025-2026).
10. Parimenti infondato appare il reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale, il quale ha fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali sia esofederali che endofederali, che questa Corte ben conosce e che deporrebbero per un aggravamento della sanzione in coerenza con le richieste dalla Procura federale.
È fuor di dubbio che l’episodio in oggetto è particolarmente grave non solo in riferimento al gesto sessuale compiuto, ma anche al complessivo contesto in cui questo episodio è maturato al culmine di una serie di “prese in giro” che da alcuni mesi avevano preso di mira il giovanissimo omissis.
Ma non può non riconoscersi che la vicenda in parola riguarda giovanissimi atleti – minori infraquattordicenni di età assai prossima ai dodici anni - caratterizzati da una qual certa immaturità e dunque incapaci di comprendere appieno la gravità delle loro condotte e le conseguenze sul piano psicologico cagionate al piccolo omissis.
Si tratta di atleti cresciuti in un contesto — quello dello spogliatoio di una squadra di calcio giovanile — caratterizzato dall'assenza di adeguata supervisione adulta e da dinamiche di gruppo che, come si è visto, avevano già da tempo assunto connotati prevaricatori senza che alcun intervento educativo efficace fosse stato posto in essere dagli adulti responsabili.
Ciò non significa attenuare il giudizio di disvalore sulla condotta dell'incolpato, né ignorare le gravi conseguenze psicologiche subite dal piccolo omissis, puntualmente documentate dagli atti: significa, piuttosto, che la sanzione irrogata deve essere commisurata alla realtà del soggetto che la riceve, tenendo conto della sua capacità di comprensione, del suo stadio di sviluppo e della necessità che la risposta disciplinare svolga, in questa fase della sua vita, una funzione autenticamente rieducativa.
Sotto questo profilo, la squalifica di un anno inflitta dal Tribunale federale territoriale appare al Collegio proporzionata e adeguata: essa è di entità tale da segnare con chiarezza la riprovevolezza della condotta e da imprimere nel giovane incolpato la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, senza tuttavia tradursi in una misura di esclusione tanto prolungata da compromettere irrimediabilmente il percorso formativo e sportivo di un soggetto che si trova ancora nella fase più delicata della propria crescita.
P.Q.M.
Respinge i reclami in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renato Grillo Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
