F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0099/CFA pubblicata il 23 Marzo 2026 (motivazioni) – società U.S.D. Messana 1966 et alios
Decisione/0099/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0116/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0117/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Roberto Eustachio Sisto – Componente
Tommaso Mauceri – Componente
Oliviero Drigani - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami riuniti numero 0116/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S.D. Messana 1966 e dal sig. Antonio Minutoli in data 19.02.2026 e numero 0117/CFA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Jonia Calcio F.C. e dal sig. Matteo Calvagno in data 19.02.2026; per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o CR Sicilia n. 382 TFT 15 del 12 Febbraio 2026;
Visti i reclami e i relativi allegati,
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 12.03.2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Oliviero Drigani e uditi l’Avv. Giovanni Villari per i reclamanti e l'Avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale; sono presenti altresì i Sig.ri Matteo Calvagno e Giuseppe Leotta; Considerato in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Per un esaustivo inquadramento della vicenda si premette che con atto del 13.6.2025 il Procuratore federale deferiva i sottoelencati tesserati al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, all’esito delle indagini svolte in relazione alla denuncia di illecito presentata da Antonio Lo Presti, Vice Presidente dell’ASD Alkantara, il quale aveva segnalato gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara ASD Jonia Calcio F.C.-USD Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 17 regionale, girone “C”, concretizzatesi allorquando, nel corso del secondo tempo, mentre il Messana conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l’allenatore di tale società (Calì Domenico) cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l’evidente intento di rimanere in sette e far vincere la Jonia, che si sarebbe così aggiudicata il Campionato, senza però riuscire nel suo intento in quanto otto suoi calciatori si rifiutavano di uscire dal campo, tanto che poi, durante il tempo di recupero, uno dei giuocatori precedentemente usciti (Tomasello Alessio) rientrava in campo ed atterrava platealmente un avversario in area, procurando un calcio di rigore che portava la Jonia ad appaiare l’Alkantara in testa alla classifica e dunque a guadagnare il diritto allo spareggio.
In quest’ottica, il denunciante allegava altresì un file audio, una chat di sfogo della mamma di un calciatore del Messana e una serie di video dai quali si poteva rilevare che la predetta Società aveva giocato in otto per alcune frazioni della gara e che in occasione del rigore, scaturito da un fallo su un calcio d’angolo ripetuto, il portiere (Palermo Dario) aveva presuntivamente indicato all’attaccante avversario dove calciare il rigore stesso.
Nel corso dell’attività istruttoria era stata poi acquisita una chat - composta di messaggi sia scritti che vocali - sviluppatasi sul socialnetwork Instagram il giorno 5.4.2025 tra il calciatore della società USD Messana 1966 Alessio Cariddi (che aveva partecipato alla gara in questione) e il calciatore della società ASD Alkantara Samuele Greco, nonché altra chat dell’11.04.2025, sempre tra il Cariddi ed il Greco. Veniva quindi acquisito anche uno screenshot del profilo Instagram dello stesso Cariddi, riconosciuto come suo dal calciatore. L’Ufficio inquirente acquisiva inoltre un messaggio inviato tramite l’applicazione whatsapp dall’allenatore della USD Messana 1966, Domenico Calì, alla signora Gerti Fontana, madre del calciatore Jordan Miloro della USD Messana 1966, del seguente tenore: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla..”.
In quella sede venivano pertanto deferiti:
- Domenico Calì, tesserato quale tecnico della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S., nonché degli artt. 19, comma 1, lett. c) e d), e 37, comma 2, del Regolamento del Settore tecnico;
- Alessio Tomasello, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, ed all’art. 30, comma 1, C.G.S.;
- Dario Palermo, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, ed all’art. 30, comma 1, C.G.S.;
- U.S.D. Messana 1966 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi tesserati Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo e Alessio Cariddi;
- A.S.D. Jonia Calcio FC a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C.–U.S.D. Messana 1966 e, in particolare, per aver beneficiato del comportamento dei tesserati della U.S.D. Messana 1966 che ha permesso alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. di guadagnare illecitamente un punto in classifica che le permettesse di raggiungere la A.S.D. Alkantara al primo posto in classifica della regular season e, di conseguenza, la possibilità di giocare con la stessa una gara di spareggio che potesse determinare la effettiva vincitrice del girone.
2. Con decisione 0233/TFNSD-2024-2025 del 23.6.2025, il Tribunale federale nazionale riconosceva la responsabilità dei deferiti, irrogando loro le seguenti sanzioni:
per il sig. Domenico Calì, anni 5 (cinque) di squalifica;
per il sig. Alessio Tomasello, anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di squalifica;
per il sig. Dario Palermo, anni 4 (quattro) di squalifica;
per la società USD Messana 1966, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, di cui 3 (tre) da scontare in quella stagione sportiva e 6 (sei) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
3. Tale statuizione veniva impugnata da tutti i soggetti deferiti (eccezion fatta per la società USD Messana 1966, nei cui confronti quindi essa diventava definitiva), ma con decisione n. 15/CFA-2025-2026 questa Corte federale d’appello, a Sezioni Unite, ne confermava il portato sanzionatorio, eccezion fatta quanto al reclamo n. 0140/CFA/2024-2025, annullandola cioè relativamente alla società A.S.D. Jonia Calcio FC ed alla conseguente penalizzazione in classifica, e trasmettendo gli atti alla Procura federale.
4. Nello specifico, questa Corte così motivava tale sua decisione:
<<<Peculiari problematiche emergono invece nell’esame della posizione della società Jonia Calcio FC, deferita e sanzionata a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
A tale riguardo questo Collegio, all’esito di una approfondita disamina dei profili fattuali e processuali che investono la posizione di essa, ritiene di dover annullare la decisione impugnata nonché la conseguente penalizzazione in classifica disposta a carico della Jonia Calcio e di disporre la (ri)trasmissione degli atti alla Procura federale. E’ emersa infatti, alla luce di tutte le risultanze processuali e della natura delle iniziative investigative che la stessa Procura federale ha prefigurato già nei capi di incolpazione formulati a carico dei tesserati deferiti (“..in concorso con altri soggetti allo stato non individuati”) e poi, da ultimo, esplicitate nel corpo delle proprie controdeduzioni quali attività di indagine per procedere sulla posizione di altri tesserati coinvolti nell’illecito sportivo o colpevoli di omessa denuncia (pag. 4: “Stralcio dal proc. 946 pf 24-25 per accertamenti in ordine ai comportamenti omissivi posti in essere da alcuni tesserati e volti ad alterare il regolare svolgimento della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 valevole per il Campionato Under 17-Girone C organizzato dal Comitato Regionale Sicilia e svoltasi il 22 marzo 2025”-Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 08.07.2025 al n. 24 pf 25-26), la configurabilità – quantomeno in termini di concreta ipotesi di accusa a carico di JoniaCalcio– diuna forma diresponsabilitàdiversa e piùgrave di quella ascrivibile ai sensi all’art. 6, comma 5, CGS.
In particolare, alla stregua dell’assunto dantesco della “contraddizion che nol consente”, non può radicarsi la responsabilità del Palermo Dario, positivamente accertata nei termini di cui si è detto, senza correlare la sua condotta – in particolare quella tenuta in occasione del calcio di rigore – a quella dei calciatori della squadra avversaria, in primis al tesserato della Jonia Calcio che ebbe ad effettuare il tiro previa intesa con lui in ordine alle modalità di esecuzione del rigore stesso.
Sul punto la Corte ha preso in esame l’ipotesi di rubricare già in questa sede la più grave fattispecie di illecito estensibile anche a carico di Jonia Calcio (come appunto sin dall’inizio avvenuto nei confronti della USD Messana), ma si è ritenuto che a tale conclusione osti (quantomeno) il fatto che così operando si andrebbe ad affermare una diversa tipologia di responsabilità della società senza il previo coinvolgimento disciplinare di almeno uno dei suoi tesserati, formalmente individuato e deferito.
Si pone allora l’esigenza di analizzare quale sia, in concreto, lo strumento normativo che consente di dare un corretto sfogo processuale alla situazione così venuta ad emergere.
Preso atto che sussiste, sul punto, una lacuna normativa, il Collegio ritiene che per colmare tale lacuna si debba fare ricorso – ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS - ai principi del codice di procedura penale.
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023), il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale, in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come previsto dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella di carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Pertanto, per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva, sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento (CFA, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020).
Di conseguenza - ai sensi dell’art. 521, comma 1, c.p.p. – il giudice d’appello “può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.” Diversamente – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo – “dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio”.
In quest’ottica, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa, affermando cioè che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass.Pen., sez. 4^, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Analogamente, si è precisato che il giudice può pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio (Cass.Pen., sez. 6^, sentenza n. 11670 dd. 24.03.2025).
Risulta dunque ineludibile – e coerente con i principi processuali cui deve fare riferimento anche il giudizio disciplinare – disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale affinché questa possa compiutamente inquadrare la posizione di Jonia Calcio FC, tanto più che la Procura federale stessa si è già posta nelle condizioni per poter approfondire anche le condotte di gioco poste in essere dai tesserati della stessa Jonia Calcio. >>>
5. Recependo tale input processuale e all’esito della attività di indagine integrativa, con atto del 1° dicembre 2025 e con successivo atto del 16 dicembre 2025, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale territoriale, Comitato regionale Sicilia, i seguenti tesserati in ordine agli specifici addebiti loro rispettivamente ascritti:
a) Simone Peri, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Jonia Calcio F.C., della violazione degli artt. 4 e 30, comma 1 del Codice di giustizia sportiva;
b) Matteo Calvagno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Jonia Calcio F.C., della violazione degli artt. 4 e 30, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso in data 22-3-2025, in concorso quantomeno con i sig.ri Domenico Calì, Alessio Tomasello, Dario Palermo e Simone Peri, all'epoca dei fatti i primi tre tesserati per la società U.S.D. Messana 1966 ed il quarto tesserato per la società A.S.D. Jonia Calcio F.C., nonché con altri soggetti allo stato non individuati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 del 22-3-2025, valevole per il girone C del campionato Under 17 regionale, terminata con il punteggio di 2–2, con l'aggravante di cui all'art.30, comma 6 del Codice di giustizia sportiva, dell'effettiva alterazione del risultato della gara;
c) ASD Jonia Calcio F.C., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 30 comma 4 del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Simone Peri e Matteo Calvagno, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione, con l'aggravante di cui all'art.30, comma 6 del Codice di giustizia sportiva, dell'effettiva alterazione del risultato della gara;
d) Giuseppe Tomasello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Messana 1966, della violazione degli artt. 30, comma 1 e 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
e) Francesco Viscuso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Messana 1966 della violazione degli artt. 30, comma 1 e 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
f) Antonio Minutoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Messana 1966, della violazione degli artt. 30, comma 7 e 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso omesso di informare senza indugio la Procura Federale del compimento di atti a sua conoscenza diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Jonia Calcio F.C. – Messana 1966 del 22.03.2025, valevole per il girone C del Campionato Under 17 Regionale terminata con il punteggio di 2 – 2, posti in essere dall’allenatore e da alcuni suoi compagni di squadra;
g) Salvatore Tomasello, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Messana 1966, della violazione degli artt. 30, comma 7 e 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
h) Fabio Tomasello, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Messana 1966, della violazione degli artt. 30, comma 7 e 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
i) U.S.D. Messana 1966, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giuseppe Tomasello, Francesco Viscuso, Antonio Minutoli, Salvatore Tomasello e Fabio Tomasello, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara.
Con decisione n. 382 TFT 15 del 12 febbraio 2026 il Tribunale federale territoriale ha prosciolto, da un lato, i signori Peri Simone, Tomasello Giuseppe, Viscuso Francesco, Tomasello Salvatore e Tomasello Fabio dagli illeciti loro rispettivamente ascritti e, dall’altro, ha invece ritenuto sussistente la responsabilità di Calvagno Matteo, della società ASD Jonia Calcio F.C., di Minutoli Antonio e della società USD Messana 1966, irrogando loro le seguenti sanzioni:
- a Calvagno Matteo la squalifica per anni quattro, da scontarsi nella stagione sportiva in corso ed in quelle successive;
- alla società ASD Jonia Calcio F.C. 7 (sette) punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza;
- a Minutoli Antonio la squalifica per mesi otto;
- alla USD Messana 1966 l’ammenda di €. 1.000,00.
6. Il Tribunale federale territoriale ha motivato nei seguenti termini i propri assunti di condanna:
quanto al calciatore Calvagno Matteo:
<<< a carico di costui si riscontra un quadro indiziario connotato dai caratteri della gravità, precisione e concordanza, ove si consideri che: a) è dato rilevare dal video integrale della partita, come a seguito della decretazione del calcio di rigore a carico della squadra del Messana, il portiere di tale squadra, Palermo Dario (giudicato separatamente), estremo difensore, subentrato al titolare al 17’ del secondo tempo, corra con incredibile tempestività verso un calciatore avversario al quale, con evidenza di movimenti e logica, chieda chi sia il compagno incaricato di battere il rigore, con la conseguenza che questi, alzando il braccio, indica altro compagno di squadra. A questo punto è dato rilevare come lo stesso portiere si diriga velocemente verso l’altro calciatore incaricato di battere il rigore, coincidente proprio col Calvagno, già con il pallone in mano, col quale confabula platealmente, lasciando chiaramente desumere che scambi con lo stesso alcune veloci battute volte a renderlo edotto, anche qui in via conseguenziale e logica, del lato nel quale egli si sarebbetuffato,determinando cosìil quadro probatorio idoneo a ritenere che il Calvagno fosse perfettamente consapevole dell'illecito sportivo che si stava consumando, senza avversarlo minimamente, ma condividendolo consapevolmente. b) Ed infatti, è dato chiaramente evincere dal medesimo video che il Palermo si tuffa addirittura in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna la rete con un tiro rasoterra quasi goffo e comunque di sintomatica e scarsissima potenza, indirizzato più dal lato opposto. Da notare che in tale circostanza, per quello che si vede nel filmato, solo cinque calciatori del Messana sono sulla linea, tutti accanto e dalla stessa parte dell’area, i quali chiacchierano fra loro e con gli avversari disinteressandosi completamente dell’esito del calcio di rigore. c) Non possono altresì essere sottaciute altre significative circostanze che completano la gravità ed univocità del quadro indiziario delineato, costituite dal fatto che emerge dal compendio documentale in atti che tale sig.ra Fontana, madre di un calciatore del Messana, visto l'equivoco comportamento tenuto da alcuni tesserati del Messana, ne stigmatizza il comportamento sui social, prontamente riscontrato dall’allenatore della medesima compagine peloritana, Calì Domenico, il quale lo riscontra riferendo testualmente: ”Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita … Io non mi vergogno di nulla”. Fa da corollario a tale circostanza il fatto che, com'è dato rilevare dal video prodotto dalla stessa difesa del Calvagno, un soggetto (non tra gli incolpati odierni) riconducibile alla società Jonia (anche per l'abbigliamento che lo contraddistingueva) in occasione della concessione del calcio di rigore entra in campo per raggiungere l’area di rigore, senza motivi apparentemente legati alle sue funzioni, per poi allontanarsi dal terreno di gioco e, nell'occasione, essere sanzionato dal direttore di gara col cartellino rosso. d) Mette parimenti conto rilevare che è dato ravvisarsi, fra tutti i calciatori auditi nell’ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale, anche in quelli connessi contraddistinti dai nn. 946 pf 24-25 e 24 pfi 25-26, una identica rappresentazione dei fatti, radicata sui medesimi riferimenti e sulle identiche asserite circostanze giustificative di natura oggettiva, evidentemente volte a comprovare il regolare svolgimento della gara, che però ha trovato idonea ricostruzione, riguardo alla sussistenza del fatto, nella soprarichiamata pronuncia definitiva della Corte Federale d'Appello.
La responsabilità disciplinare del calciatore Calvagno, pertanto, anche sulla scorta dei medesimi criteri probatori prima prospettati, che refluiscono in peius con riferimento alla sua posizione, non può che essere affermata e la sua condotta sanzionata come in dispositivo.
Sul punto ed in ordine alla quantificazione della sanzione, va preso atto del comportamento concludente del calciatore, il quale ha di fatto maliziosamente beneficiato del contegno della squadra avversaria, pur nella consapevolezza dell’illiceità dello stesso, suggellando sostanzialmente una intesa intercorsa, nella quale non è stato parte promotrice, ma pur rendendosi disponibile a darvi seguito… >>>
quanto alla concorrente responsabilità della società A.S.D. Jonia Calcio F.C., società di appartenenza del calciatore Matteo Calvagno:
<<< E' pacifico che la società risponda direttamente dell’operato dei propri tesserati e di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui o coloro che hanno agito (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA. Sez. I, n. 52-2022/2023, SS.UU. n.73 CFA 27/12/2024). Sotto il profilo sanzionatorio, mette conto poi rilevare che una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione debba essere commisurata anzitutto alla gravità dello stesso, la quale non può che essere accertata in concreto. L’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve poi essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale.
Valutazione, questa, che deve passare per un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026, n.34 CFA 20/10/2025). >>> quanto ad Antonio Minutoli, calciatore della U.S.D. Messana 1966: <<< secondo la Procura federale l’omessa denuncia risulta provata da un estratto di messaggi whatsapp scambiati con il compagno di squadra Sig. Alessio Cariddi. In dettaglio, i messaggi acquisiti agli atti del procedimento riportano testualmente: (Cariddi) “Antò ti volevo ringraziare per ieri grazie per avermi appoggiato e per non avere mollato” (Minutoli) “figurati è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me”. Tali dichiarazioni sono state poi confermate dal sig. Minutoli in sede di audizione dinanzi la Procura federale: “collego i contenuti di questo messaggio a ciò che c’eravamo detti in campo specialmente quando nei minuti finali io compio un importante salvataggio sulla linea di porta e lui viene da me per complimentarsi dicendomi ”Antò non mollare che ci vogliono fare perdere”.
Da una attenta analisi del suddetto estratto di messagistica presente nel fascicolo - che deve dunque qualificarsi come prova documentale determinata - il Tribunale ritiene che il sig. Antonio Minutoli fosse a conoscenza di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento o l’esito della partita in questione e, pertanto, deve riconoscersi in capo allo stesso la responsabilità disciplinare dell’omessa denuncia di cui all’art. 30, comma 7, del CGS.
Ciò nonostante, nell’ottica di una complessiva valutazione comportamentale del sig. Antonio Minutoli, deve altresì riconoscersi in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del CGS, la circostanza attenuante per avere lo stesso mostrato un significativo impegno agonistico nel corso di tutta la gara, distinguendosi per alcuni interventi prodigiosi a favore della propria squadra sino ai minuti finali della competizione, onorando la partita e i valori dello sport. A ciò deve aggiungersi, sempre in attenuante, che la giovanissima età del Minutoli all’epoca dei fatti, sebbene non possa costituire di per sé una scriminante per la violazione dell’obbligo di denuncia, impone comunque a questo Tribunale di soffermarsi sul tema della mancata conoscenza e dimestichezza dei giovani atleti sulle procedure burocratiche di presentazione di denunce in ipotesi di illecito sportivo compiuto da altri soggetti. >>>
quanto alla posizione della società USD Messana 1966:
<<< Accertata la responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore Antonio Minutoli, all’epoca dei fatti contestati, tesserato con la società USD Messana 1966, deve applicarsi in capo alla predetta società l’art. 6, comma 2, e l’art. 30, comma 4, del CGS, non ravvisando alcuna violazione del ne bis in idem, in quanto il deferimento in capo al calciatore Antonio Minutoli - che trae origine da una nuova attività di indagine condotta dalla Procura Federale a seguito della decisione n. 15/CFA – 2025-2026 della Corte Federale d’Appello - non è mai stato oggetto di accertamento nei precedenti giudizi. Al riguardo è solo il caso di specificare che il titolo di responsabilità odierno, legato al comportamento omissivo del tesserato Minutoli, è nuovo rispetto al precedente giudicato, nel quale il fatto odierno non ha formato oggetto di giudizio.
La sanzione di cui in dispositivo, pertanto, viene determinata con esclusivo riferimento al comportamento del Minutoli, del quale la società si è comunque giovata, avendo egli omesso di denunciare circostanze che avrebbero gravemente nuociuto alla medesima.
>>>
7. Avverso tale decisione tanto Calvagno Matteo e A.S.D. Jonia Calcio F.C., da un lato, quanto Minutoli Antonio e U.S.D. Messana 1966 hanno proposto rituale reclamo.
Con reclamo n. 0116/CFA/2025-2026 Minutoli Antonio e la U.S.D. Messana 1966, per il tramite del difensore avv. Giovanni Villari, impugnavano la decisione nei capi concernenti la squalifica di mesi otto inflitta al Minutoli e l'ammenda di €. 1.000,00 inflitta alla Messana.
Con reclamo n. 0117/CFA/2025-2026 Calvagno Matteo e la A.S.D. Jonia Calcio F.C., per il tramite del medesimo difensore, impugnavano la decisione nei capi concernenti la squalifica di anni quattro inflitta al Calvagno e la penalizzazione di sette punti inflitta alla Jonia.
8. I motivi del reclamo n. 0116/CFA/2025-2026 possono essere così sintetizzati, nel merito:
a. travisamento della prova, carenza dell’elemento soggettivo e sproporzione della sanzione: la difesa sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come “conoscenza pregressa e consolidata di un illecito" quello che, anche alla luce della giurisprudenza citata dallo stesso organo giudicante, non era altro che un “sospetto vago e indeterminato”; la frase “ci vogliono fare perdere” udita durante la partita non integra la “probabile fondatezza” richiesta per far sorgere l'obbligo di denuncia, e la contestuale assoluzione dei tesserati Tomasello Giuseppe, Tomasello Fabio, Tomasello Salvatore e Viscuso Francesco priva l’accusa del suo presupposto oggettivo, generando un paradosso giuridico.
b. in via subordinata, riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva.
c. quanto alla posizione della U.S.D. Messana 1966: violazione del principio del ne bis inidem, atteso che essa è già stata giudicata e sanzionata in via definitiva per il medesimo fatto storico – la partita del 22 marzo 2025 – nell’ambito dell’originario procedimento n. 946 pf 24-25 e sottoporla a un nuovo giudizio per la condotta di un diverso tesserato relativa al medesimo evento costituisce una duplicazione processuale in violazione del principio sancito dall’art. 649 c.p.p. e dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 200/2016). Del resto, il proscioglimento degli autori materiali dell'illecito attivo ha fatto venire meno il fatto presupposto, rendendo così insostenibile la condanna per responsabilità oggettiva conseguente all'omessa denuncia di Minutoli.
9. I motivi del reclamo n. 0117/CFA/2025-2026 possono essere così sintetizzarsi, nel merito:
a. violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza mutamento sostanziale del fatto contestato: il Tribunale cioè ha sanzionato il Calvagno sulla base di una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa e nuova rispetto a quella contestata nell'atto di deferimento, fondando il giudizio di responsabilità su elementi (il colloquio con il portiere avversario, le modalità di esecuzione del rigore) che non avevano formato oggetto di specifica contestazione in sede di formulazione dell'accusa;
b. carenza probatoria, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: non sussistono cioè quegli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti per l’affermazione di responsabilità per illecito sportivo, avendo il Tribunale acriticamente recepito – senza svolgere un’autonoma valutazione del materiale probatorio - le motivazioni esposte nella pronuncia di questa Corte che aveva dato luogo alla rimessione degli atti Procura Federale, tanto più che i comportamenti stigmatizzati sono riconducibili in realtà a normali dinamiche sportive e tattiche di disturbo;
c. in via subordinata, erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta al Calvagno, da derubricarsi al più nel solo àmbito dell’art. 4 CGS, come del resto desumibile dal fatto che lo stesso Tribunale ha rilevato che egli “non è stato parte promotrice” dell’illecita intesa;
d. eccessiva severità della pena inflitta al Calvagno;
e. derivata insussistenza dei presupposti giuridici che possano giustificare il riconoscimento della responsabilità oggettiva della ASD Jonia Calcio F.C., e comunque – in via subordinata – eccessiva severità di essa (dovendosi tener conto, in particolare, delle conseguenze che ne derivano in ordine all’automatica esclusione della società nella stagione successiva dal campionato regionale “under 17”).
10. La Procura federale interregionale depositava le proprie controdeduzioni in data 9 marzo 2026, chiedendo il rigetto di entrambi i reclami e la piena conferma dell’impugnata decisione, ribadendo in linea generale l’assunto secondo che la gara del 22 marzo 2025 è stata oggetto di accertata alterazione del suo risultato, circostanza che – in forza della decisione di questa Corte n. 15/20252026 – risulta ormai coperta da giudicato endofederale.
Nello specifico poi, rispetto al reclamo del Minutoli e della Messana 1966, ha osservato che la documentale prova dell’illecito è costituita dai messaggi whatsApp da cui emerge inequivocabilmente che il Minutoli era ben consapevole del piano di alterazione del risultato, e che l'intervenuta assoluzione dei signori Tomasello e del Viscuso non elide l'esistenza dell'illecito. Quanto poi al principio del ne bis in idem esso non è invocabile nel caso in esame, poiché le condotte giudicate nei due procedimenti sono strutturalmente diverse.
Con riferimento al reclamo Calvagno/Jonia, la Procura ha rilevato che la descrizione della condotta del Calvagno in occasione del rigore non costituisce un “fatto nuovo” rispetto al capo di incolpazione, ma la mera ricostruzione del nesso causale sottostante alla condotta già contestata; che il compendio probatorio raccolto a carico del tesserato (video, comportamento del portiere, modalità di esecuzione del rigore, successivo gesto del “cinque” scambiato con un avversario e pacca sulla spalla di esso) supera ogni ragionevole dubbio; che la sanzione inflitta è del tutto proporzionata alla gravità dell'illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fronte della disposta riunione dei due reclami, ragioni di compiutezza fattuale e di priorità logica nell’analisi dei fatti processuali, inducono ad esaminare, innanzitutto, il reclamo presentato dal tesserato Calvagno Matteo e dalla società A.S.D. Jonia Calcio F.C.
1.1 La difesa del sig. Calvagno lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza, deducendo che il Tribunale federale territoriale avrebbe fondato la condanna su una ricostruzione dei fatti “sostanzialmente diversa e nuova” rispetto a quella oggetto di formale contestazione nell’atto di deferimento.
In particolare, il reclamante sostiene che l’atto di deferimento avrebbe circoscritto l’addebito alla sola condotta successiva all’esecuzione del calcio di rigore – segnatamente, lo scambio di un “cinque” con entrambe le mani e di “una pacca sulla spalla” con un calciatore avversario dopo la realizzazione della rete del pareggio – mentre il Tribunale avrebbe fondato la condanna sulla diversa condotta antecedente e contestuale all’esecuzione del rigore, id est sulla presunta “confabulazione” con il portiere Palermo Dario nelle fasi prodromiche al tiro.
Ciò avrebbe comportato, ad avviso della difesa, un radicale mutamento del fatto contestato, con conseguente lesione delle garanzie difensive.
Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto precisare che la contestazione formulata dalla Procura federale nell’atto di deferimento non si è limitata al gesto di esultanza dopo il rigore.
L’addebito formale descrive, con formula ampia e onnicomprensiva, l’avere il sig. Calvagno “ posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 del 22-3-2025”, in concorso con i sigg.ri Calì, Alessio Tomasello, Palermo e Peri, nonché con altri soggetti non individuati, con l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato.
La contestazione, dunque, investe la complessiva partecipazione del sig. Calvagno all’illecito sportivo e non risulta in alcun modo circoscritta a un singolo gesto isolato.
L’indicazione dello scambio del “cinque” con un avversario e della mancata esultanza del compagno Peri nella relazione finale d’indagine, non opera una delimitazione del fatto storico contestato, ma costituisce una mera specificazione di singoli segmenti della condotta posti a sostegno dell’accusa, la quale resta incentrata sull’avere l’incolpato posto in essere “atti diretti ad alterare” il risultato della gara nel suo complesso.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza, come è noto, impone l’identità del fatto storico nella sua materialità complessiva, non già la coincidenza puntuale tra ogni singolo elemento fattuale evocato nella relazione d’indagine e quello valorizzato in sentenza.
Il fatto storico contestato al sig. Calvagno rimane uno solo: la sua partecipazione consapevole all’alterazione del risultato della gara del 22 marzo 2025, con particolare riferimento all’episodio del calcio di rigore.
La difesa del reclamante, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul principio di correlazione e la giurisprudenza di questa Corte, opera una non condivisibile equiparazione tra il concetto di “fatto diverso”, ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. e la diversa ricostruzione probatoria del medesimo fatto.
La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che la violazione del principio di correlazione sussiste solo quando il fatto ritenuto in sentenza si ponga in rapporto di eterogeneità o incompatibilità rispetto a quello contestato, in modo tale da provocare una vera e propria trasformazione dell’addebito e un reale pregiudizio per la difesa (cfr. ex multis Cass. Pen., SS.UU., n. 36551/2010).
Deve invece escludersi la violazione del principio quando il giudice, fermo restando il nucleo essenziale del fatto contestato, ne approfondisca taluni profili attraverso l’acquisizione e la valutazione di prove già presenti nel compendio istruttorio (Cass. Pen., sez. 4^, n. 32899 del 8.1.2021).
Nel caso di specie, il Tribunale federale territoriale non ha affatto ritenuto il sig. Calvagno responsabile di un fatto diverso da quello contestato. Ha piuttosto ricostruito, sulla base del video integrale della partita – elemento già acquisito al fascicolo del procedimento e pienamente conoscibile dalla difesa – la sequenza causale completa della condotta illecita, rilevando come la “confabulazione” tra il portiere Palermo e il sig. Calvagno, nelle fasi immediatamente precedenti il tiro, costituisca il momento genetico dell’intesa, rispetto alla quale lo scambio del “cinque” successivo rappresenta la manifestazione esterna e il compimento della medesima.
Si tratta, in altri termini, di segmenti della medesima condotta unitaria – l’adesione all’accordo illecito sull’esecuzione del rigore – e non già di condotte distinte ed autonome.
In quest’ottica, dunque, il tesserato Calvagno non ha patito nessuna violazione del diritto di difesa a causa del presunto mutamento del fatto contestatogli, in quanto l’illiceità della condotta da lui posta in essere già trovava più che adeguata delimitazione storica e descrizione in quel documento processuale a lui pienamente opponibile in quanto rappresentativo di un giudicato endofederale, e che appunto ben indicava come, in realtà, non poteva certo radicarsi la responsabilità di Palermo Dario, calciatore della Messana, senza correlare la sua condotta (in particolare quella tenuta in occasione del calcio di rigore) a quella dei calciatori della squadra avversaria, “..in primis al tesserato della Jonia Calcio che ebbe ad effettuare il tiro previa intesa con lui in ordine alle modalità di esecuzione del rigore stesso”.
Il reclamante invoca ampiamente la decisione di questa Corte n. 15/2025-2026, la quale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale per la posizione della Jonia Calcio, richiamava il principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p.
Tale richiamo, tuttavia, non rileva nei sensi indicati dalla difesa.
Questa Corte, nella citata pronuncia, ha ritenuto necessario che la Procura formulasse una specifica contestazione a carico di uno o più tesserati della Jonia, come poi effettivamente avvenuto con l’atto di deferimento, nel quale il sig. Calvagno è stato formalmente incolpato della violazione dell’art. 30, comma 1, CGS per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara.
Proprio l’iter processuale richiesto da questa Corte è stato puntualmente osservato: il sig. Calvagno è stato formalmente deferito, gli è stata notificata la contestazione, ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa depositando memorie e partecipando all’udienza dibattimentale, ed è stato giudicato all’esito di un regolare contraddittorio.
L’asserita violazione del principio di correlazione non trova dunque fondamento né nella lettera dell’atto di deferimento, né nella disciplina processuale applicabile, né nel concreto svolgimento del procedimento.
Il reclamante deduce, altresì, che la ricostruzione dell’intesa precedente al calcio di rigore sarebbe stata introdotta per la prima volta dalla Procura federale nella memoria di replica depositata dopo la discussione orale, e che il Tribunale avrebbe acriticamente recepito tale tardivo ampliamento dell’accusa.
La censura non coglie nel segno.
La Procura federale, nelle proprie note di replica, non ha introdotto un “fatto nuovo”, bensì ha richiamato un passaggio della decisione n. 15/2025-2026 di questa stessa Corte, la quale aveva già evidenziato la necessità di correlare la condotta del portiere Palermo a quella del giocatore avversario con riguardo alle modalità di esecuzione del calcio di rigore.
Tale correlazione, lungi dal costituire un elemento fattuale inedito, rappresentava il presupposto logico e la ratio decidendi stessa della trasmissione degli atti alla Procura disposta da questa Corte, e dunque il fondamento del nuovo procedimento disciplinare.
1.2 Con il motivo proposto in via subordinata, la difesa del sig. Calvagno chiede che questa Corte riqualifichi la condotta a lui ascritta nella meno grave violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, anziché nell’art. 30, comma 1, CGS, sotto il cui paradigma essa è stata ricondotta dal Tribunale federale territoriale.
A fondamento della richiesta, la difesa valorizza un passaggio della stessa decisione impugnata nel quale il Tribunale, nel motivare sulla commisurazione della pena, ha riconosciuto che il sig. Calvagno “non è stato parte promotrice” dell’illecito, ma ha “maliziosamente beneficiato del contegno della squadra avversaria, pur nella consapevolezza dell’illiceità dello stesso, suggellando sostanzialmente una intesa intercorsa […] rendendosi disponibile a darvi seguito”.
Secondo il reclamante, tale formulazione descriverebbe una condotta di mera “adesione passiva” o di “sfruttamento di un’opportunità illecita creata da altri, senza un’azione diretta e finalizzata all’alterazione del risultato”, come tale non sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito sportivo ma, al più, sotto la clausola generale di lealtà sportiva di cui all’art. 4 CGS.
Il motivo è infondato.
L’argomento difensivo sovrappone il piano del ruolo nell’ideazione dell’illecito a quello del contributo causale alla sua realizzazione. Che il sig. Calvagno non abbia “promosso” l’intesa illecita significa soltanto che l’iniziativa della proposta alterativa non è partita da lui, ma dal portiere Palermo.
Ciò, tuttavia, nulla dice circa la natura della condotta successivamente tenuta dal sig. Calvagno, la quale è stata tutt’altro che passiva: egli ha ricevuto la comunicazione del portiere avversario circa il lato verso il quale questi si sarebbe tuffato; non l’ha respinta né ha segnalato l’anomalia; ha trattenuto il pallone confermando la propria volontà di eseguire il tiro; ha calciato il rigore secondo le modalità così concordate; e ha realizzato la rete che ha determinato il pareggio finale, ossia l’evento materiale dell’alterazione del risultato. E’ stato, in altri termini, l’esecutore materiale dell’atto causalmente decisivo per il perfezionamento dell’illecito. L’intesa proposta dal portiere sarebbe rimasta del tutto sterile senza la corrispondente esecuzione da parte del calciatore.
L’espressione del Tribunale secondo cui il sig. Calvagno ha “suggellato” l’intesa “rendendosi disponibile a darvi seguito”, lungi dal descrivere una passività, esprime, al contrario, un’adesione operativa e causalmente efficiente: il “suggellare” presuppone un atto positivo di perfezionamento, il “darvi seguito” implica un’esecuzione materiale.
La difesa isola da tali espressioni la sola componente della “non promozione”, trascurando che il medesimo passaggio motivazionale del Tribunale attribuisce al sig. Calvagno “malizia”, “consapevolezza dell’illiceità” e “disponibilità a darvi seguito”: tutti elementi che descrivono un dolo pieno di partecipazione, non una condotta passiva o di mero beneficio esterno.
Del resto, l’art. 30, comma 1, CGS prevede un illecito a forma libera: la locuzione “con qualsiasi mezzo” non circoscrive le modalità della condotta, ma le lascia aperte a qualsivoglia espressione concreta. La norma non richiede che il soggetto agente sia l’ideatore o il promotore dell’intesa illecita, né che egli abbia posto in essere un’attività propulsiva o organizzativa; ciò che rileva è il “compimento” di un atto idoneo e diretto all’alterazione del risultato, indipendentemente dal ruolo rivestito nella genesi dell’accordo. Chi esegue materialmente l’atto finale della sequenza illecita – nel caso di specie, il calcio di rigore nelle modalità concordate con il portiere avversario – “compie” un atto diretto ad alterare il risultato, nel significato più pieno e letterale della norma.
Anche un semplice richiamo al criterio della “prova logica” porta senz’altro a dare corpo alla decisione di condanna deliberata a carico del Calvagno, atteso che senza quell’illecito accordo per il quale è stato disposto il deferimento dei vari tesserati, non solo l’Alkantara avrebbe vinto il campionato (come appunto giammai avrebbe voluto il tecnico della Messana, Calì Domenico, che tacitò l’insofferenza manifestatagli dal proprio calciatore Cariddi Alessio di fronte alla arrendevolezza che stava maturando nella squadra, apostrofandolo con le parole: “preferisci che vinca il campionato l’Alkantara?”) ma anche lo stesso Jonia Calcio – senza quel pareggio - ne sarebbe stato a sua volta danneggiato.
Occorre inoltre considerare che l’art. 4, comma 1, CGS tutela in via generale i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Com’è noto, tale disposizione ha funzione di clausola residuale e di chiusura del sistema, operando quando la condotta non risulti sussumibile sotto una norma incriminatrice specifica. L’art. 30, per converso, tipizza con precisione la fattispecie dell’illecito sportivo e prevede un apparato sanzionatorio proprio e più severo. Quando la condotta rientra nel perimetro dell’art. 30 – come nel caso di specie, in cui è accertata la consapevole partecipazione a un’intesa volta all’alterazione del risultato con apporto causale alla sua esecuzione – la fattispecie speciale assorbe quella generale, e l’art. 4 non può essere invocato come alternativa attenuativa a disposizione dell’incolpato o del giudice (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).
La clausola generale dell’art. 4, in definitiva, non consente di “derubricare” condotte che integrano i presupposti di una fattispecie disciplinare specifica.
1.3 La A.S.D. Jonia Calcio F.C. ha impugnato la decisione del Tribunale federale territoriale nella parte in cui le ha irrogato la sanzione di sette punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, CGS, in conseguenza della condanna del proprio tesserato Calvagno per illecito sportivo.
La società reclamante deduce, in via subordinata rispetto alla richiesta di proscioglimento conseguenziale all’assoluzione del sig. Calvagno, i seguenti motivi: (a) l’eccessiva severità della sanzione, in quanto sproporzionata rispetto al concreto disvalore della condotta del tesserato, che il Tribunale stesso ha qualificato come non promotrice dell’illecito; (b) l’assenza di un coinvolgimento attivo e diretto dei vertici societari nella commissione dell’illecito; (c) la richiesta di contenere la penalizzazione entro il limite di 2 punti, al fine di evitare l’automatica esclusione dal campionato regionale Under 17 per la stagione successiva, in applicazione del C.U. n. 1 del 10 luglio 2024 relativo al “Campionato Elite”, il quale prevede che la società che subisca penalizzazioni superiori a 2 punti sia automaticamente retrocessa al campionato provinciale.
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
Questa Corte, per le ragioni esposte nella parte della presente decisione dedicata alla posizione del sig. Calvagno Matteo, ha confermato la responsabilità di quest’ultimo per illecito sportivo ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS.
Ne discende, in via automatica e consequenziale, la conferma della responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, secondo il quale “la società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2”, nonché dell’art. 30, comma 4, CGS che prevede le sanzioni per la responsabilità della società accertata ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 5.
La difesa invoca, quale elemento da valutarsi a favore della società, l’assenza di un coinvolgimento attivo e diretto dei vertici societari e dei rappresentanti della A.S.D. Jonia Calcio F.C. nella commissione dell’illecito sportivo: nessun dirigente della società, né il suo legale rappresentante, sarebbe stato coinvolto nell’intesa alterativa.
Tale circostanza, però, non costituisce un argomento idoneo a scalfire la responsabilità della società, né a determinare una significativa riduzione della sanzione.
La responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS, prescinde da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo della società e si fonda sulla semplice ricorrenza del nesso formale tra il tesserato autore dell’infrazione e la società cui è legato, alla condizione che l’infrazione sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022).
Il fatto che i vertici societari non abbiano partecipato attivamente all’illecito è dunque elemento strutturalmente connaturato alla responsabilità cd. oggettiva: se il legale rappresentante avesse partecipato all’illecito, si configurerebbe la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.
L’assenza di coinvolgimento dei vertici non è, pertanto, una circostanza attenuante eccezionale, ma il presupposto fisiologico dell’imputazione a titolo oggettivo.
Ciò che avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell’art. 7 CGS, sarebbe stata la dimostrazione da parte della società dell’adozione, idoneità, efficacia e effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire illeciti disciplinari. Tale dimostrazione non è stata fornita né in primo grado né in questa sede.
D’altro canto, la commisurazione della sanzione alla società deve essere ancorata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anzitutto alla gravità dell’illecito accertato in concreto, alla luce del principio per cui “l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale” (ex multis: CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026).
Nel caso di specie, la gravità dell’illecito è fuori discussione.
Si tratta di un’alterazione del risultato di una gara di campionato, con effetti concreti e determinanti sulla classifica finale: il pareggio di 2-2, raggiunto grazie al rigore eseguito nelle modalità concordate tra il portiere avversario e il tesserato della Jonia, ha consentito alla società reclamante di raggiungere la posizione di classifica utile per lo spareggio per il primo posto, a danno dell’A.S.D. Alkantara.
In questo senso, la richiesta di contenere la penalizzazione entro i 2 punti, al fine di evitare l’esclusione automatica dal campionato regionale Under 17 ex C.U. n. 1/2024, non può trovare accoglimento.
I criteri di commisurazione della sanzione di cui all’art. 12, comma 1, CGS sono ancorati alla gravità del fatto e alle circostanze aggravanti e attenuanti, non alle conseguenze regolamentari indirette prodotte da norme organizzative dei campionati.
La soglia dei 2 punti prevista dal C.U. n. 1/2024 opera su un piano organizzativo autonomo da quello sanzionatorio: subordinare la pena disciplinare al rispetto di soglie di ammissione significherebbe invertire la gerarchia delle fonti e attenuare sistematicamente le sanzioni nei campionati che prevedono meccanismi automatici di esclusione, con il paradosso che la società beneficerebbe della maggiore severità delle regole organizzative della competizione cui partecipa.
Una penalizzazione di soli 2 punti per un illecito sportivo con aggravante dell’effettiva alterazione del risultato sarebbe del resto sproporzionata per difetto e creerebbe una disparità ingiustificabile rispetto ai 9 punti inflitti alla Messana per la medesima vicenda.
L’eventuale esclusione dal campionato regionale non costituisce un effetto abnorme, ma la naturale conseguenza dell’accertamento di un illecito di tale gravità.
2. Passando poi ad esaminare i motivi proposti da Minutoli Antonio e dalla U.S.D. Messana 1966 sub reclamo n. 0116/CFA/20252026, deve riconoscersi il parziale fondamento del primo e la piena fondatezza del secondo.
2.1 La difesa del sig. Minutoli deduce che l’obbligo di denuncia sarebbe privo del suo presupposto oggettivo: le dichiarazioni del sig. Cariddi si riferivano all’uscita volontaria dal campo di alcuni compagni tra il 65° e il 70° minuto, fatto che il Tribunale ha ritenuto non provato prosciogliendo Tomasello Giuseppe e Viscuso Francesco; lo scambio di messaggi WhatsApp e la frase pronunciata in campo (“Anto non mollare che ci vogliono fare perdere”) sarebbero anteriori all’unico illecito accertato con giudicato e costituirebbero sospetti vaghi e indeterminati.
L’argomento è infondato.
L’errore della tesi difensiva consiste nell’identificare l’illecito da denunciare con la singola modalità esecutiva (il rigore combinato) anziché con il disegno complessivo di alterazione del risultato.
L’art. 30, comma 7, CGS, impone l’obbligo di denuncia a chi sia venuto a conoscenza “ in qualunque modo” che società o persone “abbiano posto in essere o stiano per porre in essere” atti diretti all’alterazione del risultato: la norma non richiede la conoscenza delle specifiche modalità attuative, ma la fondata percezione che sia in corso un’attività alterativa (CFA, SS.UU., 55/2019-2020).
La difesa sovrappone due piani distinti. L’esistenza dell’illecito sportivo è un fatto accertato con giudicato endofederale (decisione n. 0233/TFNSD del 23.6.2025, confermata dalla decisione n. 15/2025-2026): l’illecito è stato posto in essere da Calì, Tomasello Alessio, Palermo e Calvagno, e questo dato è inamovibile.
Il proscioglimento di Tomasello Giuseppe e Viscuso Francesco riguarda la prova della loro personale partecipazione, non l’esistenza dell’illecito complessivo.
L’obbligo di denuncia di Minutoli non era condizionato alla partecipazione di quei due specifici compagni.
La prova della conoscenza, peraltro, non discende dalle dichiarazioni del Cariddi in sede di audizione ma dalle proprie dichiarazioni del sig. Minutoli e dai messaggi da lui scambiati, di cui ha confermato veridicità e paternità dinanzi alla Procura federale: prove documentali e confessorie la cui forza probatoria prescinde dall’attendibilità del Cariddi.
La valutazione di parziale inattendibilità di quest’ultimo operata dal Tribunale ha riguardato un profilo fattuale specifico e circoscritto e non ne ha intaccato la credibilità complessiva, riconosciuta da questa stessa Corte nella decisione n. 15/2025-2026.
Quanto al contenuto della conoscenza, durante la gara il sig. Cariddi ha detto al sig. Minutoli “ Anto non mollare che ci vogliono fare perdere” – episodio confermato in audizione – e il giorno successivo Minutoli ha scritto: “ figurati è giusto supportare sempre i propri compagni e poi sentirsi dire di perdere anche dopo averci messo l’anima ti posso assicurare che ha infastidito molto pure me”.
La frase “ci vogliono fare perdere” implica un soggetto interno alla squadra e il “fastidio” confessato da Minutoli il giorno dopo è la reazione di chi ha compreso la portata dell’accaduto, non di chi nutre un vago sospetto.
La circostanza che tale conoscenza sia stata acquisita prima del calcio di rigore, anziché favorire la difesa, dimostra che Minutoli disponeva di informazioni sufficienti con largo anticipo; l’obbligo di denuncia, d’altra parte, non è limitato alla durata della gara ma sussiste “senza indugio” dal momento della conoscenza, e il giorno successivo Minutoli ne ha ancora discusso per iscritto senza mai provvedere alla segnalazione.
Non vi è dunque alcuna contraddizione tra il proscioglimento di Tomasello e Viscuso e la condanna del sig. Minutoli: il primo attiene alla prova della partecipazione individuale all’illecito, la seconda alla prova della conoscenza del disegno alterativo complessivo: piani distinti, soggetti diversi, fattispecie diverse.
Pur confermando la responsabilità per omessa denuncia, questa Corte riconosce al sig. Minutoli una valutazione attenuata per la giovanissima età (appena quindicenne, con verosimile scarsa familiarità con l’obbligo di segnalazione), per il significativo impegno agonistico profuso durante la gara contrapponendosi attivamente al disegno alterativo, e per il ragionevole affidamento sull’emersione aliunde della vicenda alla luce del clamore che essa stava suscitando.
La sanzione di mesi otto appare pertanto eccessiva e va ridotta nella misura di mesi quattro di squalifica.
2.2 La difesa della U.S.D. Messana 1966 ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che la società è già stata condannata in via definitiva a titolo di responsabilità oggettiva – con la sanzione di nove punti di penalizzazione in classifica – per l’illecito sportivo relativo alla medesima gara Jonia Calcio F.C. – Messana 1966 del 22 marzo 2025.
Ritiene questa Corte che l’eccezione di ne bis in idem sia fondata.
L’argomento della Procura muove dalla identificazione del “fatto” rilevante ai fini del ne bis in idem per la società con la singola condotta del tesserato da cui promana la responsabilità cd. oggettiva.
Tale identificazione non tiene conto della natura stessa della responsabilità cd. oggettiva nell’ordinamento sportivo e della funzione che essa è chiamata a svolgere.
Tale forma di responsabilità non sanziona la condotta del tesserato in quanto tale, bensì la posizione di garanzia della società rispetto all’evento illecito verificatosi nell’ambito della propria attività sportiva.
Come costantemente affermato da questa Corte, la responsabilità cd. oggettiva ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento, e risponde all’esigenza di tutela dei terzi e di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti. Essa opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è legato (ex multis: CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).
In questa cornice, il “fatto” di cui la società risponde a titolo oggettivo non è la specifica condotta del singolo tesserato (azione od omissione che sia), ma l’evento complessivo che quella condotta ha concorso a produrre o che si è verificato in difetto della vigilanza organizzativa della società.
Nel caso di specie, tale evento è uno solo: l’alterazione del risultato della gara del 22 marzo 2025 e la U.S.D. Messana 1966 ha già risposto di questo fatto nella sua oggettiva unitarietà, con una sanzione definitiva e particolarmente afflittiva.
Quanto sopra trova ulteriore e decisivo conforto nella disciplina introdotta dal Codice di giustizia sportiva entrato in vigore il 17 giugno 2019, che ha profondamente riformato l’istituto della responsabilità della società.
Il previgente Codice configurava la responsabilità della società ex art. 4 in termini di responsabilità oggettiva pura, ossia come un automatismo sanzionatorio collegato al mero rapporto di tesseramento, senza alcuna possibilità di prova liberatoria.
Il nuovo art. 6 CGS, in combinato disposto con l’art. 7, ha superato tale rigido automatismo, ancorandosi alla nozione di “colpa organizzativa”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il meccanismo introdotto nel 2019 “configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. ‘colpa organizzativa’”, per cui “è compito del giudice sportivo verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato” (ex multis: CFA, sez. III, n. 82/20212022).
L’art. 7 CGS prevede, coerentemente, che al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, il giudice valuti “l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo” di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC.
Questa evoluzione normativa è dirimente ai fini della questione in esame.
Se la responsabilità della società è ancorata al deficit organizzativo – ossia alla sua incapacità di prevenire l’illecito – l’oggetto del giudizio non può che essere l’evento illecito nella sua unitarietà, valutato in rapporto alla adeguatezza o inadeguatezza delle misure preventive adottate dalla società.
Il deficit organizzativo che ha consentito l’alterazione del risultato della gara del 22 marzo 2025 è il medesimo, sia che lo si consideri in rapporto alla condotta attiva dei tesserati Calì, Tomasello Alessio e Palermo, sia che lo si consideri in rapporto alla condotta omissiva del tesserato Minutoli.
La società non ha impedito né l’una né l’altra, e questo deficit organizzativo è già stato accertato e sanzionato.
Frammentare la responsabilità della società in tante quante sono le condotte individuali dei tesserati coinvolti nel medesimo evento significherebbe disancorare tale forma di responsabilità dalla sua ragion d’essere – la prevenzione dell’illecito attraverso l’organizzazione – per trasformarla in un moltiplicatore sanzionatorio che opera ogni volta che, a distanza di tempo, emerga un nuovo profilo di coinvolgimento individuale nel medesimo fatto storico. Un tale esito è incompatibile con la logica del sistema introdotto dal CGS del 2019.
La Procura insiste sulla circostanza che la condotta attiva (illecito sportivo) e la condotta omissiva (omessa denuncia) sarebbero “fatti strutturalmente diversi”, e dunque il ne bis in idem non opererebbe.
L’argomento, tuttavia, unisce due piani che devono restare distinti.
La diversità strutturale tra azione e omissione rileva certamente sul piano della responsabilità individuale dei tesserati: Calì, Tomasello Alessio e Palermo rispondono per aver posto in essere atti diretti all’alterazione del risultato; Minutoli risponde per non aver denunciato ciò che sapeva. Si tratta pacificamente di condotte diverse e di fattispecie diverse, e nessuno pone in discussione la legittimità del deferimento di Minutoli a titolo individuale.
Ma la società non è il tesserato. La società non risponde per la condotta del singolo tesserato, ma risponde in conseguenza di quella condotta, nella misura in cui essa manifesta un deficit nella posizione di garanzia che l’ordinamento le attribuisce rispetto all’evento complessivo. L’evento è unico: la gara alterata.
Per la società, dunque, il “fatto” è sempre lo stesso, indipendentemente dalla circostanza che il profilo individuale da cui promana la nuova contestazione sia un’azione o un’omissione.
Si impone dunque il proscioglimento della società U.S.D. Messana 1966 dall'attuale incolpazione.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo numero 0116/CFA/2025-2026 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Antonio Minutoli la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro); proscioglie la società U.S.D. Messana 1966 dall'attuale incolpazione a titolo di responsabilità oggettiva; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Respinge il reclamo numero 0117/CFA/2025-2026.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oliviero Drigani Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
