F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/CFA pubblicata il 30 Marzo 2026 (motivazioni) – Avv. Francesco Paulicelli

Decisione/0103/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0119/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Marco Stigliano Messuti – Componente

Alfredo Vitale – Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 119/CFA/2025-2026, proposto in data 23 febbraio 2026 dall’Avv. Francesco Paulicelli, rappresentato e difeso in proprio e dall’Avv. Maria Cesarina Turco,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 66 del 12/02/2026, notificato in data 16 febbraio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 20 marzo 2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Andrea Marco Colarusso e uditi l’Avv. Maria Cesarina Turco per il reclamante e l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale; presente, altresì, l’Avv. Francesco Paulicelli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L’odierno reclamante, in epigrafe indicato, è stato deferito il 2 ottobre 2025 innanzi al competente Tribunale federale per rispondere dei seguenti addebiti:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società FC Torinese 1894 ASD in assenza di regolare tesseramento;

b) della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy FC Torinese 1894 – FC Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali, e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della FC Torinese 1894 ASD, con l’aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell’effettivo vantaggio in classifica conseguito.

Il Sig. Paulicelli non compariva all’udienza del 24 ottobre 2025, ma, nella serata del 23 ottobre 2025, depositava memoria con la quale eccepiva la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e della fissazione dell’udienza (notificati allo stesso presso il domicilio digitale della Società in favore della quale aveva operato), eccependo altresì il difetto di giurisdizione del Tribunale federale nei suoi riguardi.

Con provvedimento del 31 ottobre 2025, il Tribunale federale accertava la nullità della notifica e disponeva lo stralcio della posizione del Paulicelli con trasmissione degli atti alla Procura federale e, conseguentemente, nelle date del 18 novembre 2025 e del 19 dicembre 2025, la Procura effettuava nuova notificazione a mezzo pec, dell’avviso di conclusione delle indagini e del deferimento.

All’udienza del 16 gennaio 2026, celebratasi all’esito del rinvio dell’udienza del 7 gennaio 2026 sempre in accoglimento dell’istanza del Paulicelli, la difesa insisteva nell’accoglimento delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di estinzione del procedimento disciplinare e nel merito chiedeva il minimo della sanzione per le incolpazioni attribuite al Paulicelli.

Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale federale:

- ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento disciplinare, rilevando che lo stralcio della posizione del Paulicelli in accoglimento dell’eccezione formulata con memoria del 23 ottobre 2025 avesse “rimesso in termini” per facta concludentia la Procura e che l’incolpato avesse prestato acquiescenza a tale rimessione, accettando il successivo contraddittorio ed esercitando le proprie facoltà difensive;

- ha ritenuto altresì infondata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ritenendo acquisita dall’ampio materiale istruttorio raccolto la prova che il Paulicelli, ancorché non tesserato, avesse svolto di fatto il ruolo di Dirigente della Società, che era rilevante per l’ordinamento federale;

- nel merito, ha ritenuto pienamente acquisita la prova della responsabilità per i due addebiti contestati, irrogando al Paulicelli, in applicazione dell’art. 30, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, con l’aggravante di cui al successivo comma 6, una sanzione di anni 4 e mesi 6 di inibizione, decorrente dal momento in cui l’incolpato sarebbe divenuto tesserato per qualsiasi attività/associazione/società sportiva e calcistica in ambito federale.

Avverso la decisione del tribunale il sig. Paulicelli ha proposto reclamo a questa Corte di Appello, formulando tre motivi di gravame.

Con il primo motivo, il reclamante ha dedotto la violazione degli artt. 123, comma 1, e 125 del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che, all’esito della declaratoria di nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti, l’azione disciplinare era estinta per decorso dei termini perentori di legge. Contesta la configurabilità di una rimessione in termini per facta concludentia, ritenendola non prevista da alcuna norma dell'ordinamento sportivo.

Con il secondo motivo, il reclamante eccepisce il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, sostenendo l’estemporaneità dell’episodio oggetto di contestazione e di aver svolto attività di consulenza legale in favore delle società sportive. Evidenzia che l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva elenca le sanzioni applicabili a dirigenti, soci e non soci, escludendo altri soggetti terzi ed indipendenti, ritenendo non corretta l’interpretazione estensiva dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva operata dal Tribunale federale.

Con il terzo motivo, il reclamante contesta nel merito la sussistenza della fattispecie di illecito sportivo a suo carico, lamentando la sproporzione della sanzione inflitta. Sostiene che l’ideazione dell’illecito non è a lui ascrivibile, che i suoi interventi – pur non corretti – non hanno causalmente inciso su una decisione già presa da altri, e chiede in subordine la derubricazione della condotta nella violazione di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva con riduzione della sanzione.

Con memoria depositata in data 16 marzo 2026 la Procura federale si è costituita e ha sostenuto l’infondatezza del reclamo.

All’udienza del 20 marzo 2026, i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, hanno esposto le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

1.1 In via preliminare, il Collegio ritiene necessario vagliare la fondatezza delle due eccezioni proposte dal reclamante, seppure in ordine logico diverso rispetto a quello seguito nella decisione impugnata.

Ed infatti, l’affermazione della competenza giustiziale endofederale sull’attività di fatto di un soggetto non tesserato è questione logicamente antecedente a quella dell’estinzione del procedimento disciplinare per violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 del Codice di giustizia sportiva.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’eccezione di carenza di giurisdizione (rectius: di competenza) sia infondata.

L’art. 2, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nel delineare l’ambito soggettivo di applicazione del Codice, fa riferimento, oltre che a ruoli tipizzati, a tutti i soggetti che abbiano svolto attività rilevante per l’ordinamento federale.

Ebbene, il concetto di rilevanza implica che la condotta del soggetto non tesserato abbia incidenza, interessi, sia pertinente, impatti o incroci in qualche misura l’attività sportiva soggetta alle regole della FIGC, distinguendosi, per la sua peculiarità, da comportamenti neutri o estranei rispetto alle condotte richieste ai soggetti tesserati.

Così perimetrato il concetto di rilevanza, si ritiene che esso sia riscontrabile anche nell’attività posta in essere da un soggetto, quale il Paulicelli, che, pur avendo dichiarato di svolgere attività di consulenza legale a favore di tesserati, ha palesemente travalicato i limiti del proprio mandato, realizzando una condotta incompatibile con gli obblighi e le finalità dell'attività difensiva.

Nella specie, il Paulicelli è intervenuto nella fase esecutiva delle condotte illecite dei tesserati, già riconosciuti responsabili degli illeciti ora addebitati anche allo stesso con sentenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026), favorendole e adoperandosi per la loro realizzazione, con piena e consapevole compartecipazione, ponendo in essere una frazione della condotta tipica dell’illecito commesso ed estrinsecando, in tal modo, l’offesa al bene giuridico tutelato della correttezza dell’attività agonistica.

A nulla rileva la dedotta occasionalità ed episodicità della condotta sanzionata, in quanto il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini – e in particolare le registrazioni audio della riunione del 25 marzo 2025 e le dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione - dimostra in modo inequivocabile che il sig. Paulicelli ha svolto funzioni dirigenziali all’interno della FC Torinese 1894 ASD, ben oltre i limiti di una mera consulenza legale.

Le dichiarazioni rese nel corso della riunione dal Paulicelli stesso sono emblematiche, in quanto egli ha ripetutamente rivendicato il proprio ruolo apicale all’interno della società, utilizzando espressioni quali «Io sono la dirigenza e tu fai quello che dico io», «Siamo noi la società, tu fai quello che ti dico io», «qua dentro siamo noi che decidiamo, non avete potere decisionale».

Si tratta di affermazioni incompatibili con il ruolo di mero consulente legale esterno e che denotano, al contrario, l’esercizio di funzioni decisorie proprie di chi ricopre una posizione apicale all'interno della compagine.

A ciò si aggiunge che i tesserati ascoltati nel corso delle indagini hanno concordemente qualificato il Paulicelli come facente parte del «direttivo» della società (cfr. audizioni dei sigg.ri Greco e Suriano). Non si tratta, dunque, di un episodio estemporaneo, ma dell’emersione di un ruolo dirigenziale di fatto esercitato nel corso della stagione sportiva 2024-2025.

Sul punto, la giurisprudenza di Corte federale è consolidata nel ritenere che la norma di cui all’art. 2, comma 2, del CGS è inequivoca nell’assoggettare alle disposizioni del Codice  “ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsioni del Codice stesso”, specificando che “Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS)” (CFA, sez. I, n. 82/20222023/A).

3. È invece fondata nei termini che seguono l’eccezione formulata dal reclamante in ordine alla violazione degli artt. 123 e 125 del Codice di giustizia sportiva.

3.1 Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il Paulicelli, con memoria depositata nella tarda serata del 23 ottobre 2025, ossia il giorno prima dell’udienza fissata in data 24 ottobre 2025, eccepiva il difetto di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (avvenuto in data 18 agosto 2025) e del deferimento (avvenuto in data 2 ottobre 2025), chiedendo al Tribunale di dichiarare “la nullità delle notificazioni con regressione del procedimento alla fase delle indagini”.

Con provvedimento reso all’udienza del 31 ottobre 2025, il Tribunale federale territoriale dichiarava la nullità delle notificazioni effettuate alla PEC della FC Torinese 1894 ASD (anziché alla PEC personale dell’incolpato) e disponeva lo stralcio della posizione del medesimo, trasmettendo gli atti alla Procura federale.

Con la decisione impugnata il Tribunale federale territoriale ha rigettato l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare, argomentando che la difesa avrebbe impropriamente ancorato il decorso del termine perentorio alla data della prima notifica dell'avviso di conclusione delle indagini — poi dichiarata nulla — anziché alla seconda, effettuata in data 18 novembre 2025 a seguito dello stralcio della posizione di Paulicelli disposto all'udienza del 31 ottobre 2025.

Ad avviso del primo giudice, tale stralcio e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura per la nuova notifica avrebbero prodotto, di fatto, una rimessione in termini per facta concludentia, legittimata dal richiamo del Codice di giustizia sportiva ai principi del Codice di procedura civile e giustificata dall’esigenza di consentire all'incolpato l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Il Tribunale ha altresì rilevato che il Paulicelli avrebbe accettato e utilizzato tale rimessione, depositando documentazione difensiva e partecipando al contraddittorio, con ciò prestando acquiescenza all'intero sviluppo processuale successivo al provvedimento di stralcio.

3.2 Tali considerazioni, però, non possono essere condivise.

Occorre premettere che secondo il costante orientamento di questa Corte (CFA, Sez. I, n. 25/2024-2025), il comma 5 dell’art. 50 del CGS consente “agli organi di giustizia sportiva [di] rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad

essa non imputabile”.

Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (CFA, SS.UU., n. 33/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/20202021).

Tale norma, peraltro, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. Stato, Ad. plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344).

D’altro canto, la causa non imputabile presuppone l’esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 19384, nonché CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).

3.3. Orbene, il provvedimento reso all’udienza del 31 ottobre 2025 non ha disposto una rimessione in termini – in senso proprio – a favore della Procura, né in forma espressa e, men che meno, come invece ha argomentato il Tribunale, per facta concludentia, istituto che peraltro non trova cittadinanza né nell’ordinamento sportivo e nemmeno nell’ordinamento generale.

In primo luogo, difatti, non è stata proposta alcuna istanza di rimessione in termini in senso proprio.

In ogni caso – se anche fosse stata proposta – essa non avrebbe potuto essere concessa, non essendo configurabile, ai sensi della giurisprudenza sopra citata, una causa non imputabile, ossia un evento con il carattere dell’assolutezza – e non della mera difficoltà – che poteva giustificare l’erronea notifica da parte della Procura.

3.4 Occorre considerare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 44, comma 6, del CGS, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente disposto, hanno natura perentoria, ivi compresi quelli degli artt. 123 e 125 (cfr. CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 5/20222023; Collegio di garanzia dello sport, sez. II, n. 13/2021).

Tale perentorietà si riverbera sulla tempestività della notifica degli atti propedeutici al deferimento e del deferimento stesso, in quanto lo stesso doveva essere notificato nel rispetto del termine, previsto dall’art. 125, comma 2, di trenta giorni dalla scadenza del termine di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 123, comma 1.

Il citato comma 1 dell’art. 123 prevede che la notificazione dell’avviso di conclusione deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini (a sua volta previsto in sessanta giorni dall’iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura federale).

Ne deriva che la declaratoria di nullità della notifica, operata dal Tribunale federale, non poteva avere alcun effetto sanante sull’inutile decorso del termine di regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, del deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza, e ciò ha determinato la consumazione del potere di esercizio di azione disciplinare da parte della Procura, così producendo l’invalidità dei successivi atti oggetto di rinnovata notifica.

La nullità della notifica, dunque, lungi dal sospendere o interrompere il decorso del termine, ne rivela semmai l’inutile decorso: un atto nullo è per definizione inidoneo a produrre gli effetti che l’ordinamento gli attribuisce, e tra tali effetti rientra, evidentemente, anche quello di conservare in vita il potere disciplinare.

3.5 In merito giova sottolineare che la perentorietà dei termini non esprime una qualificazione meramente formale, ma una scelta di sistema coerente con le esigenze di certezza e stabilità che devono presidiare l’esercizio del potere disciplinare in qualunque ordinamento, tanto statale quanto settoriale.

La funzione propria dei termini perentori non si esaurisce nell’interesse della parte privata alla definizione tempestiva del procedimento a suo carico, ma risponde a una logica di ordine pubblico processuale: quella di evitare che l'autorità titolare del potere punitivo possa esercitarlo sine die, senza un limite temporale certo e invalicabile.

Il termine perentorio costituisce, dunque, il confine esterno della potestà disciplinare, oltre il quale tale potestà si consuma e non può essere riattivata.

Orbene, il Tribunale di primo grado ha sostanzialmente considerato la questione della notifica nulla come se si trattasse di una irregolarità procedurale rimediabile, suscettibile di essere sanata attraverso il meccanismo — peraltro implicito e non formalizzato — della rimessione in termini.

Così facendo, però, ha operato una commistione di due piani distinti: quello della validità dell'atto di notifica, che in quanto tale è astrattamente sanabile dalla costituzione in giudizio o da una nuova notifica, e quello del rispetto del termine perentorio entro il quale quell'atto doveva essere compiuto, che non è invece suscettibile di sanatoria, fatti salvi i casi in cui sussista una causa non imputabile nei sensi sopra indicati.

In definitiva, i citati termini perentori non erano nella disponibilità della Procura federale e nemmeno della parte reclamante, in quanto posti a tutela dell’ordine pubblico processuale e del diritto di difesa dell’incolpato, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D’altronde consentire alla Procura federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (CFA., SS.UU., n. 63/2014-2015; CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; n. 121/2019-2020).

Tali termini, dunque, presidiano un valore ordinamentale che non può essere sacrificato in nome dell'efficacia repressiva del sistema disciplinare, per quanto le condotte in contestazione risultino gravi e ampiamente documentate.

Per tali ragioni, non assumono rilevanza ai fini del decidere la richiesta di regressione dei termini processuali alla fase di indagine, pur formulata dal Paulicelli nella propria memoria del 23 ottobre, e nemmeno l’eventuale acquiescenza dell’incolpato alla seconda notifica degli atti da parte della Procura, che ha accettato il contraddittorio all’esito del nuovo deferimento esercitando le relative facoltà difensive.

3.6 Conclusivamente, nei suesposti termini, deve essere accolta l’eccezione preliminare del reclamante, con conseguente accoglimento del reclamo e assorbimento delle questioni di merito sollevate nel terzo motivo del reclamo medesimo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie l'Avv. Francesco Paulicelli dalle incolpazioni a lui ascritte.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Marco Colarusso                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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