F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/CFA pubblicata il 31 Marzo 2026 (motivazioni) – sig. Stefano Bagiacchi

Decisione/0104/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0107/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari - Componente

Marco Mancini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 107/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 29 gennaio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 138 del 22 gennaio 2026 e comunicata alla Procura federale in data 23 gennaio 2026, relativa al deferimento a carico del sig. Stefano Bagiacchi nell’ambito del procedimento iscritto al n. 180 pfi 25-26;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 23/03/2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Marco Mancini e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura reclamante e l’Avv. Mirko Ceci per l’incolpato Bagiacchi Stefano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore federale territoriale, con provvedimento in data 15 dicembre 2025 n. 5589/180pfi25-26-PM/RM, aveva deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria il sig. Bagiacchi Stefano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Pietralunghese, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva. In particolare, al deferito veniva contestato di avere, al termine della gara Pol. Pietralunghese – Amatori San Leo del 17 maggio 2025, valevole per il girone A del campionato Amatori provinciali, raggiunto l’arbitro negli spogliatoi e, nel mentre questi era intento a consumare un caffè, cominciato ad inveire contro lo stesso per poi spintonarlo con forza, colpendolo sulla spalla sinistra, nonché ancora, dopo che il direttore di gara aveva cercato rifugio all’interno del proprio spogliatoio, avere chiuso la porta dello stesso a chiave dall’esterno, proferendo le seguenti testuali espressioni: “oggi non esci”.

L’atto di deferimento si fondava, tra l’altro, sui seguenti elementi probatori: il referto arbitrale e il relativo allegato; il verbale di audizione del direttore di gara; il verbale di audizione del sig. Stefano Bagiacchi del 05/09/2025.

In sede di audizione, il direttore di gara aveva dichiarato, tra l’altro, che, mentre si trovava con il bicchiere di caffè in mano, era sopraggiunta alle sue spalle una persona non presente in lista gara, poi identificata come Stefano Bagiacchi, la quale aveva iniziato ad insultarlo lamentando la mancata segnalazione di alcuni fuorigioco; che costui lo aveva spinto e colpito alla spalla sinistra facendogli cadere il caffè e gli aveva impedito di uscire dalla stanza fermandosi sulla porta di uscita; che aveva allora cercato di raggiungere il proprio spogliatoio ma il Bagiacchi era riuscito a sfilare la chiave dalla porta prima che egli potesse chiuderla e, una volta chiusosi dentro, dall’esterno lo aveva chiuso a chiave con due mandate, continuando ad inveire contro di lui; che la porta era stata successivamente riaperta dal dirigente accompagnatore Bellucci Daniele, il quale lo aveva accompagnato da un ingresso posto dietro gli spogliatoi.

L’identificazione dell’aggressore nella persona del sig. Stefano Bagiacchi era stata confermata sia dal sig. Francesco Bagiacchi, dirigente tesserato per la Pol. Pietralunghese, sia dallo stesso sig. Stefano Bagiacchi in sede di audizione.

2. All’udienza di trattazione del 14 gennaio 2026 innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria, comparivano l’Avv. Edoardo D’Uva in rappresentanza della Procura federale della FIGC e il deferito personalmente assistito dal difensore Avv. Mirko Ceci. Il rappresentante della Procura federale, all’esito della discussione, chiedeva l’applicazione della sanzione di anni due di inibizione, mentre la difesa del deferito insisteva per il proscioglimento.

3. Il Tribunale federale territoriale, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 138 del 22/01/2026, dichiarava la responsabilità del deferito per gli addebiti ascritti infliggendogli la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi otto.

In motivazione, riteneva che il comportamento posto in essere dal deferito nei confronti dell’ufficiale di gara al termine della partita non configurasse una condotta violenta ex art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quanto piuttosto una condotta reiteratamente irriguardosa nei confronti dello stesso, concretizzatasi in un contatto fisico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice di giustizia sportiva. Il Tribunale peraltro riteneva di aumentare la sanzione minima prevista da tale ultima disposizione in considerazione delle reiterate condotte di cui al capo di incolpazione, irrogando la sanzione di 8 mesi di inibizione.

In via preliminare, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di prova testimoniale del sig. Bellucci Daniele avanzata dal difensore nella memoria difensiva, in quanto non ritualmente articolata in capitoli, in violazione dell’art. 60, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

4. Avverso tale decisione, con reclamo in data 29 gennaio 2026, la Procura federale interregionale proponeva gravame, chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata e previo riconoscimento della corretta qualificazione dei fatti addebitati nell’alveo dell’art. 35, commi 1 e 3, Codice di giustizia sportiva, di comminare al sig. Bagiacchi Stefano la sanzione dell’inibizione per la durata di anni due.

La reclamante, con un unico motivo di gravame, si duole della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di prime cure; dell’erronea riqualificazione dei fatti addebitati all’incolpato quale condotta gravemente e reiteratamente irriguardosa concretizzatasi in un contatto fisico nei riguardi del direttore di gara ex art. 36, comma 2, lettera b), Codice di giustizia sportiva anziché quale condotta violenta ex art. 35, comma 1, Codice di giustizia sportiva; della conseguente, erronea determinazione dell’entità della sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, Codice di giustizia sportiva anziché ai sensi dell’art. 35, comma 3, Codice di giustizia sportiva.

In sintesi, la Procura federale lamenta che il Tribunale abbia erroneamente riqualificato la condotta ascritta al deferito dal più grave illecito di cui all’art. 35 del Codice di giustizia sportiva (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) nel meno grave illecito di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice (condotta gravemente irriguardosa con contatto fisico), con conseguente irrogazione di una sanzione del tutto inadeguata. Richiamando la giurisprudenza endofederale, secondo cui la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, la Procura federale evidenzia che lo spintonamento con forza, la chiusura a chiave dello spogliatoio e la minaccia “oggi non esci”, integrano pienamente la fattispecie della condotta violenta.

Chiede pertanto che la Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, commini al sig. Bagiacchi la sanzione di anni due di inibizione.

5. Con memoria ex art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, depositata il 19/02/2026, si costituiva in giudizio, a mezzo del proprio difensore Avv. Mirko Ceci, il sig. Stefano Bagiacchi, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale federale e i motivi di gravame spiegati dalla Procura federale interregionale.

La difesa del sig. Bagiacchi chiedeva, in via principale, l’assoluzione dai fatti contestati, e in via subordinata, la conferma del provvedimento impugnato. In particolare, la difesa eccepiva: che la ricostruzione accusatoria sarebbe apodittica e contraddittoria; che le dichiarazioni testimoniali non confermerebbero il referto arbitrale; che non risulterebbero agli atti frasi specifiche riconducibili a offese o ingiurie; che la narrazione dei fatti successivi al presunto diverbio sarebbe implausibile; che l’unico dato convergente sarebbe che fu il direttore di gara a porre le mani al collo del sig. Bagiacchi Stefano nel tentativo di divincolarsi; che la corporatura imponente dell’incolpato (circa 130 kg) renderebbe irragionevole ritenere che l’arbitro si sarebbe liberato con una semplice spinta al collo. La difesa inoltre chiedeva, in via preliminare, l’assunzione a teste del sig. Bellucci Daniele.

6. All’udienza del 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, uditi l’Avv. Luca Zennaro per la Procura reclamante, il quale si è riportato al reclamo in atti e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e l’Avv. Mirko Ceci per il sig. Bagiacchi Stefano, il quale ha insistito nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione, la causa veniva trattenuta in decisione.

All’esito della camera di consiglio, l Collegio emetteva ord nanza con la quale, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio: a) ordinava alla Procura reclamante di depositare il referto arbitrale siccome non presente in atti; b) disponeva l’audizione del sig. Bellucci Daniele da parte della Procura federale, al fine di acquisirne le dichiarazioni, nel contraddittorio delle parti, in merito ai fatti di cui ai capi di incolpazione; c) in considerazione dell’affermazione resa in udienza dalla Procura federale, secondo cui la società Pol. Pietralunghese sarebbe stata già sanzionata per i fatti specificamente addebitati al sig. Bagiacchi (all’epoca non ancora identificato) nel presente giudizio, con conseguente formazione al riguardo del giudicato, ordinava alla medesima Procura reclamante la produzione di documentazione a sostegno, là dove effettivamente esistente. Assegnava pertanto alla Procura termine fino al 16/03/2026 per l’espletamento dell’incombente istruttorio e il deposito della relativa documentazione e rinviava per la discussione all’udienza del 23/03/2026.

7. In ottemperanza all’ordinanza, in data 12 marzo 2026, la Procura depositava referto arbitrale, verbale di audizione in data 10/03/2026 del Bellucci Daniele e Comunicati Ufficiali della Delegazione distrettuale di Città di Castello n. 88 del 22/05/2025, dal quale risulta che la Pol. Pietralunghese era stata sanzionata dal giudice sportivo territoriale con l’ammenda di 500,00 per “non aver adeguatamente vigilato al fine di garantire l’incolumità dell’arbitro, tanto da avere permesso l’accesso agli impianti a persona estranea che ha posto in essere i gravissimi comportamenti in danno dell’arbitro da lui descritti nell’allegato al referto della gara” e n. 92 del 05/06/2025, dal quale risulta che l’ammenda era stata ridotta ad 400,00 dalla Corte sportiva d’appello territoriale.

8. All’udienza del 23 marzo 2026, tenuta in videoconferenza, uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura reclamante e l’Avv. Mirko Ceci, i quali hanno illustrato le rispettive posizioni, insistendo nelle proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Il reclamo della Procura è fondato e meritevole di parziale accoglimento.

10. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulle istanze e domande spiegate dal sig. Bagiacchi nella memoria integrativa ex art. 103, comma 1, Codice di giustizia sportiva.

Per quanto concerne, anzitutto, la richiesta istruttoria formulata in via preliminare, essa ha ricevuto sostanziale accoglimento perché questa Corte, con ordinanza in data 27/02/2026, ha disposto l’audizione del sig. Bellucci Daniele, teste indicato dall’incolpato, e la Procura reclamante ha ottemperato espletando effettivamente l’incombente istruttorio in contraddittorio tra le parti e depositando il relativo verbale, che costituisce pertanto parte integrante del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione del presente giudizio.

Riguardo alle domande spiegate dal Bagiacchi, si rileva come l’incolpato, dopo avere censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e la conseguente affermazione di responsabilità, siccome asseritamente viziata dalla mancata considerazione di non meglio precisate circostanze decisive, conclude nel merito in via principale per l’assoluzione (senza peraltro chiedere la riforma della decisione impugnata ma solo la reiezione del reclamo) e, in via subordinata, per la conferma della pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado.

Ebbene, la domanda di proscioglimento spiegata in via principale risulta inammissibile in questa sede siccome tardivamente e irritualmente formulata e non potrà pertanto essere tenuta in considerazione.

Alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza endofederale, infatti, nei giudizi avanti agli organi federali riceve applicazione la regola generale di cui all’art. 346 c.p.c. e all’art. 101, comma 2, c.p.a., per cui allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado è stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l’art. 49, comma 11, Codice di giustizia sportiva dispone espressamente che “la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti” (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV. n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/20202021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024, CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026).

Peraltro questa Corte (CFA, SS. UU., n. 73/2021-2022, CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026) ha rilevato come ciascuna parte, qualora abbia un interesse immediato ed autonomo all’impugnazione della stessa decisione, può procedere alla proposizione di un proprio reclamo principale, che sarà considerato incidentale se cronologicamente successivo a quello dell’altra parte reclamante; in difetto di proposizione di tale reclamo, conserva soltanto la facoltà di proporre mere difese - senza la possibilità di sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere - o a mezzo di apposite memorie da depositare fino a tre giorni prima dell’udienza di discussione o direttamente all’udienza di discussione stessa.

Al riguardo, occorre sottolineare che il reclamo della Procura riguarda esclusivamente la qualificazione giuridica dell’illecito disciplinare e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio e non l’affermazione della responsabilità disciplinare dell’incolpato, fondata sull’accertamento del fatto e sulla sua colpevolezza.

Viceversa, la domanda spiegata in via principale dal Bagiacchi non riguarda il quantum (la dosimetria della sanzione inflitta) bensì l’an (l’accertamento del fatto e la conseguente affermazione di responsabilità) e risulta quindi riferita non al capo della sentenza impugnato dalla parte reclamante bensì ad un diverso capo, non impugnato dalla Procura federale, rispetto al quale il Bagiacchi stesso era risultato soccombente nel giudizio di prime cure.

Si tratta, pertanto, di una domanda non genericamente riproponibile mediante la memoria difensiva ma di doglianza che, per evitare la formazione del giudicato sul punto, doveva essere fatta valere, con specifici motivi di gravame avverso la sentenza del Giudice di prime cure, mediante reclamo (autonomo o incidentale) proposto in termini.

Stante l’inammissibilità di tale domanda di annullamento integrale della sanzione, questa Corte può esimersi dall’affrontare nel merito ogni questione relativa all’affermazione di responsabilità del Bagiacchi, riguardo alla quale, in assenza di autonomo reclamo e di reclamo incidentale proposto in termini, si è formato in parte qua il giudicato.

11. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda pertanto esclusivamente la qualificazione giuridica dell’illecito disciplinare e la conseguente dosimetria della pena, alla luce dell’unico motivo di gravame spiegato dalla Procura reclamante, a mezzo del quale si deduce che il Tribunale federale territoriale ha erroneamente riqualificato la condotta ascritta al deferito nell’alveo dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice di giustizia sportiva (condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara concretizzatasi in un contatto fisico), anziché dell’art. 35, commi 1 e 3, del medesimo Codice (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), con conseguente irrogazione di una sanzione del tutto inadeguata rispetto alla gravità dei fatti.

L’art. 35 del Codice di giustizia sportiva, rubricato “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”, al comma 1, stabilisce che “costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Il comma 3, come modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20/04/2023, prevede che i dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 2, comma 2, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

L’art. 36 del Codice di giustizia sportiva, rubricato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, al comma 2, lettera b), prevede che ai dirigenti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima l’inibizione per 4 mesi.

La distinzione tra le due fattispecie è di fondamentale importanza, tanto sotto il profilo della qualificazione giuridica quanto sotto il profilo sanzionatorio, atteso il significativo divario tra i minimi edittali (2 anni di inibizione per la condotta violenta ex art. 35; 4 mesi di inibizione per la condotta gravemente irriguardosa con contatto fisico ex art. 36, comma 2, lettera b). Tale divario è stato ulteriormente accentuato dalle modifiche introdotte con il C.U. FIGC n. 165/A del 20/04/2023, che ha raddoppiato le sanzioni per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, a testimonianza della volontà del legislatore sportivo di contrastare con il massimo rigore i fenomeni di violenza in danno degli arbitri.

Le due fattispecie di illecito disciplinare si differenziano sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo della condotta che sotto il profilo del bene giuridico tutelato.

In ordine all’illecito di cui all’art. 35 Codice di giustizia sportiva, a tenore dei consolidati orientamenti endofederali, la condotta violenta “consiste in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (Corte giust. fed., 27 maggio 2010, n. 272; Corte giust. fed., 18 gennaio 2011, n. 153; Corte giust. fed., 19 novembre 2011, n. 100; Corte giust. fed., 10 gennaio 2014, n. 161).

Sul piano materiale-oggettivo, pertanto, il contatto fisico con l’ufficiale di gara, per assumere i connotati di condotta violenta, deve risultare improntato a marcati caratteri di aggressività, impetuosità, coercitività e intimidatorietà, oltre che essere intenzionalmente diretto a provocare lesioni personali.

Sotto quest’ultimo profilo, si rileva come la disposizione intenda punire la condotta violenta a prescindere dalla causazione o meno della lesione personale. Per la consumazione dell’illecito, pertanto, rileva la mera potenzialità lesiva della condotta mentre si prescinde dalla effettiva causazione d da ni fisici agli uffici l di gara, circostanza eventuale che assume rilievo a s li fini dell’aggravamento del trattamento sanzionatorio.

La condotta violenta di cui alla disposizione in parola si configura, pertanto, come un illecito di azione, riguardo al quale si prevede l’applicazione della sanzione per il semplice compimento dell’azione vietata, senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento causalmente connesso alla condotta medesima (come avviene, invece, per i c.d. illeciti di evento).

Ciò riceve conferma da parte dei consolidati orientamenti endofederali, a tenore dei quali il legislatore federale, attraverso i commi 2 e 4, ha elaborato due distinte previsioni per il caso di violazione del precetto di cui all’art. 35, comma 1, CGS: a) se la condotta è solo “idonea” a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. “illeciti di mera condotta”, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell’azione senza che rilevi l’eventuale conseguenza dell’azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punitiva; b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una “lesione personale” attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica - opera un’aggravante di natura “oggettiva” ai fini della determinazione della sanzione” (ex pluribus, CFA, SS. UU., n. 11/2023-2024; CFA, Sez. I., n. 25/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026).

Sul piano del bene giuridico protetto, la disposizione federale in parola intende tutelare l’integrità non solo fisica ma anche psichica degli ufficiali di gara da ogni violenza fisica o morale perpetrata nei loro riguardi, oltre al corretto svolgimento della competizione.

La successiva disposizione di cui all’art. 36 Codice di giustizia sportiva riveste un ruolo residuale e di chiusura rispetto a quella che la precede, la dove intende sanzionare tutte le condotte nei confronti degli ufficiali di gara non connotate dai caratteri della violenza e dell’aggressività quali, appunto, quelle ingiuriose o irriguardose, anche qualora sfocino in un contatto fisico.

In particolare, deve qualificarsi come irriguardosa una condotta che si sostanzi in espressioni o comportamenti oggettivamente connotati da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona cui sono destinate, che trascendano il diritto di critica (Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, n. 121; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, n. 130; Corte giust. fed., 28 aprile 2010, n. 236) purché priva di connotati di aggressività e violenza fisica.

Sotto quest’ultimo profilo, il “contatto fisico” che assume rilievo ai fini della configurazione dell’illecito in parola coincide con quella che il diritto penale definisce “ingiuria reale”, vale a dire un atto espressivo di disprezzo nei riguardi di colui verso il quale è diretto, realizzato non verbalmente bensì mediante un lieve contatto corporale che non trasmodi nell’aggressività e violenza e non sia comunque diretto o potenzialmente idoneo a determinare lesioni personali. In via meramente esemplificativa, è stata qualificata come condotta irriguardosa con contatto fisico quella del calciatore che, dopo essersi avvicinato all’arbitro e avergli posato le mani sul petto senza però strattonarlo, gli abbia rivolto frasi offensive ed ingiuriose (Corte sport. app., 12 luglio 2017, n. 3; Corte sport. app., 22 dicembre 2019, n. 110).

Viceversa, al fine dell’esclusione del carattere meramente irriguardoso e della configurazione piuttosto del carattere violento della condotta, assume rilievo l’atteggiamento complessivamente intimidatorio dell’autore (Corte sport. app., 13 luglio 2020, n. 242).

In ogni caso, il bene giuridico che il legislatore sportivo intende tutelare mediante le diverse fattispecie di illecito disciplinare configurate dall’art. 36 Codice di giustizia sportiva è il medesimo, vale a dire l’onore e il decoro del direttore di gara, inteso in senso sia soggettivo che oggettivo.

Tali illeciti disciplinari si caratterizzano, pertanto, perché sono animati da una finalità eminentemente “denigratoria”. In buona sostanza e conclusivamente sul punto, pertanto, al fine di configurare l’illecito disciplinare in parola (anche al fine di distinguerlo da quello contemplato dalla precedente disposizione) è necessaria la presenza congiunta di due elementi: da un lato, l’assenza dei caratteri propri della violenza; dall’altro, la sussistenza del profilo offensivo all’onore e al decoro del direttore di gara (Corte sport. app., 26 febbraio 2020, n. 204).

12. Fermo quanto sopra, al solo fine di operare la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta al Bagiacchi, questa Corte può e deve procedere ad una complessiva rivalutazione del compendio probatorio agli atti, avvalendosi anche del verbale di audizione del sig. Bellucci Daniele, depositato dalla Procura reclamante in data 12/03/2026.

Di contro, nessun rilievo può ascriversi alla documentazione versata in atti dalla Procura a sostegno dell’affermazione per cui sui fatti di causa del presente giudizio si sarebbe formato il giudicato, a seguito della definitività dei provvedimenti con cui il Giudice sportivo territoriale ha irrogato la sanzione dell’ammenda a carico della Pol. Pietralunghese.

Tali provvedimenti del giudice sportivo, i fatti, non possono f r stato nei riguardi del Bagiacchi né sul piano soggett v né sul piano oggettivo. Quanto al primo profilo, infatti, occorre rilevare come lo stesso, al momento della pronuncia di tali provvedimenti, non fosse stato ancora identificato, per cui non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa né sarebbe stato legittimato ad impugnare provvedimenti che non riguardavano direttamente lui bensì la società di appartenenza. Le medesime considerazioni valgono anche riguardo al profilo oggettivo, risultando del tutto irrilevante ai fini dell’irrogazione della sanzione a carico della società la qualificazione giuridica dell’illecito perpetrato dal Bagiacchi quale condotta violenta o irriguardosa.

Tanto premesso, questa Corte, in accoglimento del motivo di gravame spiegato dalla Procura ricorrente, ritiene che il Giudice di prime cure sia effettivamente incorso in un’erronea qualificazione giuridica dell’illecito disciplinare perpetrato dal Bagiacchi quale condotta gravemente irriguardosa, concretizzatasi in un contatto fisico nei riguardi del direttore di gara ex art. 36, comma 2, lettera b), Codice di giustizia sportiva anziché quale condotta violenta nei riguardi dello stesso ex art. 35, comma 1, Codice di giustizia sportiva.

Alla luce delle emergenze istruttorie risulta, infatti, evidente che la condotta dell’incolpato, ben lungi dal mantenersi entro i confini della pura denigrazione nei riguardi dell’ufficiale di gara mediante la critica al suo operato espressa anche attraverso gesti e azioni di disprezzo e finanche un lieve contatto fisico, si è tradotta in una vera e propria aggressione.

Il Bagiacchi, secondo quanto risulta agli atti, ha anzitutto strattonato il direttore di gara colpendolo alla spalla sinistra facendogli cadere a terra il caffè. Tale circostanza può ritenersi pacifica e non contestata siccome riportata espressamente nell’allegato al referto arbitrale, confermata dal direttore di gara nel corso dell’audizione e non smentita in alcun modo dal teste Bellucci, il quale ha dichiarato di non essere stato presente ai fatti ma di essere sopraggiunto soltanto in un momento successivo per accompagnare l’ufficiale di gara alla macchina.

Ebbene, lo strattonamento seguito da un colpo alla spalla sinistra costituisce una condotta intenzionalmente – in qualche modo violenta, aggressiva e intimidatoria, peraltro potenzialmente idonea ad arrecare una lesione all’integrità fisica dell’ufficiale di gara, suscettibile di integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 35, Codice di giustizia sportiva.

Del pari pacifica ed incontestata, alla luce dei medesimi elementi probatori precedentemente indicati, risulta l’ulteriore circostanza per cui il Bagiacchi, una volta entrato nello “stanzino” in cui il direttore di gara stava bevendo il caffè e prima ancora di strattonarlo, non solo lo aveva ripetutamente insultato ma, avvalendosi della sua corporatura imponente (circa 130 kg di peso), gli aveva impedito di uscire sostando sulla porta.

Si tratta, all’evidenza, di una condotta connotata da un intrinseco carattere coercitivo, come tale idonea ad attentare all’integrità psichica del direttore di gara, anch’essa idonea ad integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 35, Codice di giustizia sportiva.

Già alla luce di questi due episodi incontrovertibilmente provati, la condotta complessivamente tenuta dall’incolpato assume i connotati di impetuosità, aggressività e coercitività idonei a configurare la condotta violenta di cui all’art. 35, Codice di giustizia sportiva.

Occorre peraltro prendere in considerazione due ulteriori circostanze, anch’esse riportate nell’allegato al referto arbitrale e confermate dal direttore di gara in sede di audizione, riguardo alle quali il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di pronunciarsi.

La prima, secondo cui il direttore di gara, intimorito e turbato dall’aggressione subita, dopo essere riuscito ad uscire dallo “stanzino” ed essersi rifugiato nello spogliatoio, era stato seguito dal Bagiacchi, il quale chiudeva a chiave la porta dall’esterno con due mandate minacciando di non farlo uscire, costringendolo così a rimanere nello spogliatoio e impedendogli di abbandonare l’impianto sportivo per alcuni minuti.

La seconda, per cui la porta dello spogliatoio sarebbe stata riaperta dal dirigente della Pietralunghese Bellucci Daniele, il quale avrebbe accompagnato l’arbitro fuori dall’impianto da un’uscita posta dietro gli spogliatoi mentre il Bagiacchi, tenuto fermo da alcuni dirigenti, continuava ad inveire contro di lui.

Tali ultime condotte però, seppur riferite nell’allegato al referto arbitrale, non possono ritenersi sufficientemente provate sulla scorta di una complessiva valutazione delle emergenze istruttorie in atti.

Al riguardo, occorre ribadire che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61, Codice di giustizia sportiva, costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, riveste un’efficacia probatoria rafforzata ed è provvisto di fede privilegiata.

Purtuttavia, sulla scorta dei consolidati orientamenti endofederali (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 11/2025-2026), il valore di fonte di prova privilegiata non vale a conferire al referto arbitrale l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale. Del resto, è lo stesso art. 61 ad indicare espressamente la possibilità, per l’organo giudicante, di utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale.

Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento in ordine all’esistenza o meno di determinate circostanze (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 12/2019).

La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020),  insomma, non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (CFA, SS.UU. n. 117/2024-2025).

Rileva al riguardo anche l’art. 57, Codice di giustizia sportiva, a tenore del quale “ Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”.

Come ha avuto modo di chiarire, anche di recente, questa Corte (CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026), il rapporto tra art. 57 e art. 61 è assimilabile a quello “tra regola ed eccezione e ne implica quindi un attento governo, proprio per evitare usi distorti incidenti sul principio probatorio”.

Conclusivamente, il referto arbitrale è una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che l’art. 61, comma 1, Codice di giustizia sportiva non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia controdeducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 83/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 38/20242025).

In buona sostanza, quindi, il contenuto del referto arbitrale e delle dichiarazioni rese dall’arbitro può essere messo in discussione, entro certi limiti, mediante prova contraria (CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026), là dove depongano in tal senso elementi precisi, univoci e concordanti.

Al riguardo, nel caso di specie, occorre prendere in considerazione le dichiarazioni del Bellucci, la cui audizione è stata disposta da questa Corte siccome ritenuta necessaria per chiarire i fatti di causa.

Ebbene, egli ha sostanzialmente negato quanto riferito dal direttore di gara nel referto e più precisamente: a) di averlo “liberato” riaprendo la porta dello spogliatoio chiusa a chiave; b) di averlo riaccompagnato alla sua macchina da un’uscita “secondaria”, seppur ammettendo - a fronte della contestazione della Procura, che gli ha ricordato le dichiarazioni del dirigente Valli (“l’arbitro veniva accompagnato dal nostro dirigente Bellucci verso l’uscita passando da una via più lunga per arrivare alle macchine” ) l’esistenza di due uscite, una alla destra e una alla sinistra degli spogliatoi, e di avere effettivamente accompagnato il direttore di gara alla sua macchina attraverso il tragitto più lungo.

Le dichiarazioni del Bellucci risultano particolarmente attendibili, trattandosi del dirigente espressamente e nominativamente indicato dall’arbitro come colui che lo avrebbe “liberato” dagli spogliatoi.

La valutazione complessiva degli elementi di credibilità interni ed estrinseci alle dichiarazioni del Bellucci consente di attribuire alle stesse un valore probatorio idoneo a costituire — nel quadro del libero convincimento del giudicante— un elemento preciso, univoco e dotato di sufficiente specificità tale da porre in discussione il contenuto del referto arbitrale, senza con ciò intaccare l'accertamento delle condotte violente qualificate ai sensi dell'art. 35 CGS.

Conseguentemente, tali ultime circostanze debbono ritenersi non provate e non potranno pertanto essere tenute in considerazione ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta, della sua gravità e della conseguente determinazione della sanzione.

Del resto, come è noto, se lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, tuttavia il relativo accertamento dev’essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall’art. 192, comma 2, del Codice di procedura penale (“L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”) (CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026).

13. Fermo quanto sopra, in ordine alla necessità di procedere ad una riqualificazione giuridica dell’illecito disciplinare addebitato al Bagiacchi, questa Corte dovrà altresì procedere alla conseguente, autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nel fare ciò la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS. UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti CGS.

In primis, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e bilanciati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti (CFA, Sez. I., n. 57/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU. n. 4/2025-2026). La gravità dei fatti, comunque, rimane il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026).

Nella determinazione concreta della sanzione ex art. 35, comma 3, Codice di giustizia sportiva, si deve altresì specificamente tenere conto della particolare severità con cui occorre valutare e sanzionare i comportamenti posti in essere in danno degli ufficiali di gara.

La figura del direttore di gara è, infatti, qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità (CFA, SS. UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 13/2022-2023: CFA, SS. UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 20/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 8/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

Peraltro, come ripetutamente sottolineato dalle pronunce appena richiamate, la volontà di reprimere con estrema severità gli atti violenti nei riguardi dei direttori di gara è il frutto di una precisa scelta di politica legislativa federale che ha condotto, proprio con la novellazione dell’art. 35, Codice di giustizia sportiva, ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Si dovrebbe procedere in modo ancor più rigoroso e severo là dove le condotte violente nei riguardi del direttore di gara siano poste in essere - come nel caso di specie - da un dirigente che, per il ruolo rivestito, dovrebbe tenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita (CFA, SS. UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 56/2021-2022).

Alla luce di questi criteri e principi, occorre valutare se l’applicazione della sanzione dell’inibizione nella misura minima di due anni avanzata dalla Procura reclamante, alla cui richiesta il Giudice sportivo non risulta in alcun modo vincolato, ben potendo procedere alla rideterminazione del quantum del trattamento sanzionatorio sia in pejus che in melius (CFA, SS. UU., n. 9/20242025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026), risulti congrua o meno, anche sotto il profilo della stretta equità.

Una valutazione complessiva e non atomistica della condotta tenuta dall’incolpato induce a ritenere che la sanzione richiesta dalla Procura reclamante, seppur coincidente con il minimo edittale, risulti incongrua per eccesso.

Infatti, occorre considerare che non ricorre nel caso di specie l’applicazione di circostanze aggravanti specifiche e che la condotta dell’incolpato - in base alle uniche circostanze ritenute effettivamente provate - seppur contraddistinta nel suo complesso da indubbi caratteri di aggressività e intimidatorietà, si è attestata ad un grado ridottissimo di violenza e coercitività, essendosi sostanzialmente risolta in uno strattonamento e in un colpo inferto alla spalla sinistra del direttore di gara.

Ferma la riqualificazione dell’illecito ascritto all’incolpato quale condotta violenta e non meramente irriguardosa e ribadita la particolare severità cui deve ispirarsi il trattamento sanzionatorio delle aggressioni nei riguardi dei direttori di gara, purtuttavia questa Corte nel caso di specie ritiene una sanzione inibitoria di anni due sproporzionata rispetto al ridotto livello di gravità e disvalore della condotta ed eccessivamente afflittiva.

Occorre ribadire, sulla scorta dei consolidati orientamenti di questa Corte (CFA, SS.UU. n. 67/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 28/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018, che ha ricollegato l’adeguatezza della sanzione disciplinare ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza), che il trattamento sanzionatorio risulta suscettibile di una valutazione di natura equitativa rispondente al criterio della ragionevolezza.

Ciò stante, in relazione al ridotto grado di disvalore delle condotte accertate, questa Corte ritiene equa, proporzionata e sufficientemente afflittiva la sanzione dell’inibizione di anni uno.

14. La Corte ritiene, pertanto, di accogliere il reclamo proposto e, previa riqualificazione giuridica dell’illecito disciplinare quale condotta violenta ex art. 35, Codice di giustizia sportiva, in parziale riforma della decisione impugnata, di irrogare al sig. Bagiacchi Stefano la sanzione della inibizione della durata di anni uno.

15. Questa Corte specifica infine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 7, CGS, che la sanzione inflitta con la presente decisione deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (CFA, SS. UU., n. 60/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 85/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 130/2023-2024; CFA, SS. UU., n. 10/2024-2025).

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Stefano Bagiacchi la sanzione di un anno di inibizione.

Dispone che la sanzione inflitta con la presente decisione venga considerata ex art. 35, comma 7 C.G.S. ai fini dell'applicazione, a carico della società Polisportiva Pietralunghese, delle misure amministrative per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Mancini                                                       Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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