F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 195/TFN – SD del 19 Marzo 2026 (motivazioni) – Antonio Rigamonti, Guido Anghileri, Egidio Grassi, Pol. D. San Giorgio – Reg. Prot. 179/TFNSD

Decisione/0195/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0179/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 19 marzo 2026, a seguito del  deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21506/215pf25-26/GC/PM/fm del 17 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, nei confronti dei sigg.ri Antonio Rigamonti, Guido Anghileri, Egidio Grassi, nonché della società Pol. D. San Giorgio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21506/215pf25-26/GC/PM/fm del 17 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, nei confronti di:

1) RIGAMONTI Antonio (all’epoca dei fatti Presidente della Pol. D. San Giorgio) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);

2) ANGHILERI Guido (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Pol. D. San Giorgio) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di dirigente della società incaricato a svolgere tale mansione, di chiedere al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);

3) GRASSI Egidio (all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Seregno) per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 4 lett. a), del vigente Regolamento A.I.A. per aver svolto la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara amichevole non autorizzata tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB);

4) Pol. D. San Giorgio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Rigamonti e dal sig. Guido Anghileri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, Antonio Rigamonti, Guido Anghileri e la società Pol. D. San Giorgio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Antonio Rigamonti, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- al sig. Guido Anghileri, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- alla società Pol. D. San Giorgio, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 19 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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