F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 201/TFN – SD del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Matteo Centi – Reg. Prot. 180/TFNSD
Decisione/0201/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0180/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21700/363pf25-26/GC/PM/ep del 19 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, nei confronti del sig. Matteo Centi, la seguente
DECISIONE
Con atto notificato in data 20 febbraio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Matteo Centi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Terni, per rispondere: della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Madonna Alta Ferro di Cavallo – A.S.D. San Sisto 2023 disputata il 12.10.2025 e valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria, assunto e tenuto nell’esercizio delle proprie funzioni un atteggiamento irriguardoso, irrispettoso ed offensivo nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale dal Presidente della A.S.D. San Sisto 2023, sig. Cristiano Federico Maria Baldoni, in data 13.10.2025, del seguente tenore: “con la presente, l'ASD SAN SISTO 2023 segnala agli organi competenti nelle designazioni arbitrali, il comportamento tenuto dall'arbitro CINTI MATTEO della Sezione di Terni durante la gara Madonna Alta F, di Cavallo-San Sisto 2023, soprattutto nella fase finale della partita. Non si è mai visto un arbitro insultare i giocatori in campo durante i tempi di gioco, affrontare gli stessi mettendosi faccia a faccia, spintonandoli in modo aggressivo, rispondere ai dirigenti in modo maleducato e alquanto sopra le righe, dirigendosi verso di loro ed affrontandoli viso a viso. La società ASD SAN SISTO non vuole protestare in merito alla condotta tecnica, in quanto da quel punto di vista la partita si è svolta tranquilla, senza nulla da recriminare, vogliamo solo che venga preso in considerazione l'atteggiamento dell'Arbitro che con le continue minacce verso i giocatori e le dirigenze ha creato una tensione che non deve più ripetersi, soprattutto perché lede tutta la classe arbitrale.
Il comportamento alquanto ECCESSIVO del tecnico di gara è stato visto da entrambe le società sia dirigenti che giocatori, chiediamo dunque che vengano presi provvedimenti affinché non si creino situazioni di questo genere”.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 4 novembre 2025, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 363pf25-26., avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla condotta assunta dall'arbitro in occasione della gara Madonna Alta Ferro di Cavallo-San Sisto 2023 del 12 ottobre 2025”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra le altre cose, i fogli di censimento delle società ASD San Sisto 2023 e ASD Madonna Alta Ferro di Cavallo, il referto e le distinte della gara svoltasi il 12.10.25, e procedeva all’audizione dei Presidenti delle due società, di alcuni dirigenti e calciatori delle stesse, nonché del deferito, il quale negava la sussistenza delle condotte contestate.
All’esito delle indagini, la Procura Federale, in data 18.12.25, comunicava alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di disporre l’archiviazione del procedimento.
Con provvedimento del 19.12.25, la Procura Generale dello Sport, non condividendo la proposta di archiviazione e ritenendo sussistere gli estremi della violazione dell’art. 4 CGS in relazione all’art. 42 lett. b) e c) del Regolamento AIA, invitava la Procura Federale ad adottare le conseguenziali iniziative volte all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del sig. Matteo Centi.
In data 15 gennaio 2026, pertanto, la Procura Federale notificava al sig. Centi l’avviso di conclusione delle indagini e, in data 20 febbraio 2026, l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 19 marzo 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 10 marzo 2026, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Matteo Centi personalmente.
La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi due di sospensione. Prendeva la parola il sig. Centi, il quale contestava le accuse formulate dalla Procura.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dell’arbitro Matteo Centi per le condotte contestate.
Come si è visto, l’indagine nasce dalla segnalazione del Presidente della ASD San Sisto 2023, il quale ha denunciato l’atteggiamento avuto dal direttore di gara, sig. Matteo Centi, durante l’incontro Madonna Alta Ferro di Cavallo-San Sisto 2023, del 12.10.25.
In particolare, il Presidente ha segnalato, e poi confermato in sede di audizione innanzi alla Procura, che alcuni giocatori della propria squadra e, nello specifico, Tommaso Barlozzi, Gabriele Bossi e Filippo Oliovecchio, gli avevano riferito che, durante la gara, l’arbitro Centi aveva utilizzato, sia nei loro confronti e sia nei confronti dei giocatori avversari, parole ed espressioni offensive, del tipo “salame, bucciotto e mongoloide”. Il Presidente ha riferito, altresì, di aver visto l’arbitro che, al termine della gara, mentre si trovava nell’area antistante gli spogliatoi, affrontava faccia a faccia uno dei calciatori, Tommaso Barlozzi, e gli diceva “stupido, io non ho paura di nessuno”.
Quanto affermato dal Presidente, trova riscontro nelle dichiarazioni di altri dirigenti e calciatori della San Sisto 2023.
Il Dirigente Accompagnatore della ASD San Sisto, sig. Gianluca Cuomo, nello specifico, ha dichiarato di aver sentito l’arbitro urlare nei confronti del calciatore Gabriele Bossi, caduto a terra per un fallo, “muoviti bucciotto, salame”, nonché nei confronti del capitano Filippo Oliovecchio, il quale si era avvicinato per chiedergli spiegazione, “vai via bucciotto”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dai calciatori della ASD San Sisto, Gabriele Bossi e Filippo Oliovecchio, i quali hanno confermato l’atteggiamento irriguardoso e offensivo avuto dall’arbitro durante la direzione della gara Madonna Alta Ferro di Cavallo-San Sisto 2023 del 12.10.25, e l’utilizzo, da parte dello stesso, di termini dispregiativi nei confronti dei calciatori, quali “mongoloide” o “bucciotto”, o comunque di frasi inappropriate quali “bucciotto non rompere il cazzo” o “quel tonto ti farà perdere la partita, io lo caccio”.
Ma vi è di più.
Anche alcuni giocatori della Madonna Alta Ferro di Cavallo hanno dichiarato, in sede di audizione innanzi alla Procura, di aver udito l’arbitro proferire espressioni offensive nei confronti dei calciatori durante la suddetta gara.
In particolare, il giocatore Luca Scocciolini ha dichiarato che il Centi si è rivolto anche a lui utilizzando l’espressione “falla finita bucciotto”; mentre il giocatore Andrea Barbarossa, anch’egli in sede di audizione innanzi alla Procura, ha riferito che l’arbitro lo aveva apostrofato con le espressioni “sei un salame, sei ubriaco, bucciotto”.
Ebbene, a parere del Tribunale, la circostanza che anche due calciatori della squadra avversaria del San Sisto abbiano confermato l’utilizzo di espressioni offensive da parte dell’arbitro rivolte ai calciatori durante la direzione della gara, non può che dimostrare l’attendibilità di quanto oggetto di segnalazione.
Non solo. Ulteriore conferma deriva anche dal tipo di espressioni utilizzate.
Difatti, come si è visto, tutti i calciatori sentiti hanno dichiarato che l’arbitro li apostrofava con il termine “bucciotti”, che appartiene al dialetto umbro e che significa uomo sciocco, goffo, buffo, o anche immaturo e privo di carattere.
La circostanza, dunque, che tutti i calciatori abbiano riferito dell’utilizzo di un termine così particolare e sconosciuto ai più, in aggiunta al fatto che il Centi sia iscritto alla sezione AIA di Terni, e che, pertanto, ha ovviamente dimestichezza con il gergo umbro (cui, come detto, appartiene il termine "bucciotto"), anche se ha dichiarato di non conoscere il suddetto termine che non rientrerebbe nel suo lessico di origine laziale, porta a ritenere la sussistenza delle condotte contestate all’arbitro Matteo Centi e, dunque, a configurare la sua responsabilità per la violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzioni di mesi uno di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Matteo Centi la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 27 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
