F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 202/TFN – SD del 30 Marzo 2026 (motivazioni) – Andrea Bruzzese – Reg. Prot. 181/TFNSD

Decisione/0202/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0181/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21737/336pf25-26/GC/PN/fm del 19 febbraio 2026 e depositato il 20 febbraio 2026, nei confronti del sig. Andrea Bruzzese, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 19 febbraio 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il Sig. Andrea BRUZZESE, all’epoca dei fati soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Eur Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, lett. La) e Lb) del Regolamento del Settore Tecnico e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Eur Calcio a 5 militanti nelle categorie Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale Calcio a 5 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed in pendenza della sanzione della squalifica fino al 31.12.2026 al predetto irrogata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 576 del 6.2.2025.

La fase istruttoria

In data 27.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 3.10.2025 da parte dell’ASD CISTERNA 5, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 336pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione, formulata dall'A.S.D. Cisterna 5, concernente alcuni contatti, disciplinarmente rilevanti, intercorsi tra i propri tesserati ed il dirigente Andrea Bruzzese”.

Con la richiamata segnalazione l’ASD CISTERNA 5, sodalizio partecipante ai campionati di Serie A2 e Under 19 Nazionale di calcio a 5, rappresentava di aver annoverato, fra i suoi tesserati, nella stagione 2024/2025 il sig. Andrea BRUZZESE con la qualifica di dirigente/allenatore. Questi, durante la stagione, a seguito di un comportamento gravemente scorretto tenuto nell’esercizio della sua funzione di allenatore, veniva squalificato dal G.S., con comunicato n 576 della Divisione Nazionale del 6.02.2025, fino al 31.12.2026. La Società, visto l’accaduto, prendeva le distanze e lo allontana immediatamente. Il BRUZZESE, sia pure allontanato, contattava i tesserati del CISTERNA al fine di convincerli a non proseguire la stagione, senza peraltro riuscire nel suo intento e, nel mese di luglio 2025, affermando di essere tesserato per la Società A.S.D. EUR CALCIO A 5, aveva contattato diversi calciatori del CISTERNA al fine di farli tesserare per la sua nuova società. La segnalazione si concludeva rappresentando che alla prima giornata del Campionato Under 19 che si sarebbe svolta il successivo 5 ottobre, si sarebbe incontrate proprio le Società Eur e CISTERNA con il timore che il BRUZZESE potesse essere in panchina o sugli spalti a dare indicazioni alla squadra.

L’Organo inquirente avviava l’attività istruttoria acquisendo, fra l’altro, il foglio di censimento della Società interessate per la s.s. 2025-26, lo storico nonché la posizione di tesseramento presso il Settore Tecnico del sig. Andrea BRUZZESE e il referto arbitrale, completo delle distinte, relativo alla gara EUR CALCIO A 5 – CONIT CALCIO A 5 (precedente denominazione del CISTERNA 5) del 5.10.2025. Provvedeva poi all’audizione di diversi tesserati fra i quali il Presidente, il Segretario e due calciatori del CISTERNA, Il Presidente e sei calciatore dell’EUR e il sig. Andrea BRUZZESE.

La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento sufficientemente istruito in base alle testimonianze e alla documentazione raccolta, in data 12.01.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri Andrea BRUZZESE e Andrea CIRILLO, quest’ultimo quale Presidente dell’ASD EUR CALCIO A 5, nonché all’ASD EUR CALCIO A 5 quanto riportato nel suddetto atto.

Il sig.  Andrea CIRILLO e la Società ASD EUR CALCIO A 5 formulavano distinte proposte di sanzioni concordate ai sensi dell’art. 126 del CGS che venivano ritenute congrue dall’Organo con conseguente definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei citati avvisati.

Nessuna difesa veniva invece svolta dal sig. Andrea BRUZZESE di talché la Procura Federale, con atto del 19 febbraio 2026, deferiva il suddetto innanzi a questo Tribunale contestando allo stesso le condotte di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.03.2026.

Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza del 19.03.2026

All’udienza del 19.03.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno era presente per il deferito.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al sig. Andrea BRUZZESE di mesi nove di inibizione (sette mesi per l’esercizio dell’attività di allenatore in mancanza di tesseramento e due mesi per aver svolto tale attività in costanza di squalifica).

La decisione

Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea BRUZZESE possa ritenersi accertata con riferimento a entrambe le condotte contestategli dalla Procura Federale.

Occorre, per prima cosa, mettere in evidenza che il Sig. BRUZZESE, per come riferito dall’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico con nota del 10.12.2025 in atti, “non risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico” con la conseguenza che lo stesso, sia pure non tesserato per la Società EUR CALCIO A 5 ma risultando anche semplicemente un collaboratore della stessa, ha esercitato in favore di questa un’attività a lui preclusa in virtù del disposto dell’art. 39, lett. La) e Lb) del Regolamento del Settore Tecnico.

Che poi il deferito allenasse i giovani calciatori delle compagini Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale di calcio a 5 della Società in questione, risulta esplicitamente ammesso dallo stesso nel corso dell’audizione del 2.12.2025 (“Durante la settimana a volte collaboro con gli allenatori responsabili delle squadre, altre volte dirigo autonomamente gli allenamenti, previo disposizioni dell’allenatore responsabile”) nonché dalle testimonianze rese da tutti i tesserati dell’EUR CALCIO A 5. “ Ad abundantiam” risulta acquisito agli atti un post pubblicato dalla Società EUR CALCIO A 5 sui suoi profili social dove è testualmente scritto: “BENVENUTO MISTER ANDREA BRUZZESE. Siamo felici di annunciare che Andrea Bruzzese sarà il nuovo allenatore dell’Under 19 Nazionale e dell’Under 17 Élite …”.

Altrettanto indiscutibilmente risulta che il Sig. BRUZZESE, in costanza di squalifica comminatagli sino al 31.12.2026 dal G.S. con il C.U. n. 576 dl 6.02.2025, accedesse comunque al terreno di gioco, in occasione delle gare ufficiali, svolgendo con i tesserati dell’EUR CALCIO A 5 il riscaldamento pre-gara e entrasse tranquillamente negli spogliatoi anche al termine della gara. In tal senso le testimonianze rese dai Sigg.ri Thomas MARTINO e Nicola RIZZO rispettivamente Presidente e Segretario Generale del CISTERNA 5. Tali accessi sono vietati al soggetto colpito da squalifica.

Con riguardo al regime sanzionatorio, il Tribunale, preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale e del contesto generale nel quale le violazioni contestate sono state commesse, ritiene congro determinare in cinque mesi l’inibizione da irrogare al sig. Andrea BRUZZESE per l’esercizio dell’attività di allenatore praticata senza averne titolo (di qui l’inibizione e non la squalifica anche in considerazione del fatto che il deferito risultava precedentemente tesserato quale dirigente) e in due mesi quella da comminarsi per il mancato rispetto delle limitazioni imposte dalla precedente squalifica. Ovviamente la sanzione oggi irrogata andrà scontata al termine di quella precedentemente rimediata.

Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Andrea Bruzzese la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 30 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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