F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFNST del 30 Marzo 2026 (motivazioni) – Alessio Pane / ASD San Frediano Calcio – Reg. Prot. 14/TFNSD

Decisione/0014/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0014/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente

Corrado Di Mattina - Componente (Relatore)

Alberto Cattaneo – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 marzo 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Giuseppe Pane nell'interesse del calciatore minorenne Alessio Pane (2846349) avverso il provvedimento di diniego alla decadenza del tesseramento per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD San Frediano Calcio (954885)  emesso dal Comitato Regionale Toscana, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso datato 30.01.2026, depositato il 31.01.2026, il sig. Giuseppe Pane (C.F. PNAGPP75L08B950K), nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore Alessio Pane (matricola FIGC 2846349), nato a Pisa, il 18.01.2010, agiva, con ricorso ex art. 89, comma 1, del CGS, per il reclamo del provvedimento di diniego della richiesta di decadenza per inattività dal tesseramento in corso con l’ASD San Frediano Calcio (matricola FIGC 954885), emesso dal Comitato Regionale Toscana il 16.01.2026 e comunicato il 20.01.2026.

Dagli atti di causa emerge che il giovane tesserato, nel cui interesse è stato avviato il presente procedimento, è un calciatore del Settore Giovanile e Scolastico, tesserato, per la stagione sportiva 2025-2026, con la ASD San Frediano Calcio, nella cui squadra Allievi B Under 16 milita, ricoprendo il ruolo di portiere e di capitano, con cui partecipa al Campionato Allievi B Under 16 Divisione Provinciale Pisa. Trattasi di un campionato che si svolge attraverso due distinte fasi, intervallate da una sosta invernale, che parte all’inizio del mese di dicembre e dura otto settimane.

Il provvedimento oggetto di causa origina dalla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, avanzata dal tesserato il 05.01.2026, regolarmente e validamente notificata alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al Comitato Regionale Toscana, Ufficio Tesseramenti.

Alla base della richiesta di svincolo è stata posta la mancata convocazione e, dunque, il mancato inserimento del giovane calciatore nella distinta di gara di oltre quattro gare ufficiali consecutive, relativamente alla stagione sportiva in corso, per motivi a lui non imputabili, né per malattia o infortunio.

Secondo l’esposizione dei fatti, l’esclusione si sarebbe determinata durante la pausa invernale del Campionato Provinciale Allievi B Under 16, lamentando l’istante di essere stato escluso dalle gare svoltesi nell’ambito di due tornei natalizi, Torneo Natale a San Frediano e Torneo Natale al Pitto – Orlando Calcio, a cui aveva partecipato la propria squadra. Nella propria richiesta ex art. 109 NOIF, l’istante affermava che trattavasi di tornei autorizzati dalla FIGC, ma non precisava il numero di gare esatte da cui sarebbe stato escluso, né indicava le singole gare, neanche nel numero minimo di quattro, in cui si sarebbe consumata la lamentata esclusione.

Alla richiesta di decadenza dal tesseramento si opponeva la ASD San Frediano Calcio, con pec inviata nella stessa giornata del 05.01.2026, indirizzata al calciatore e al Comitato Regionale Toscana.

La Società, nell’opporsi alla richiesta di svincolo, sosteneva che la mancata partecipazione del giovane calciatore ai tornei natalizi fosse da imputarsi esclusivamente alla volontà dello stesso di non prendere parte alle gare, quale reazione e forma di protesta, nei confronti della Società, per il mancato accoglimento della sua richiesta di svincolo, presentata nel corso della finestra di dicembre. Nella prospettazione dei fatti offerta dalla Società, il giovane calciatore avrebbe voluto cambiare squadra per disputare un campionato Allievi B provinciale con altra compagine, più prestigiosa e competitiva, alla luce anche dei risultati sportivi non soddisfacenti fin lì conseguiti dalla San Frediano. Il mancato accoglimento della sua richiesta lo avrebbe spinto a non partecipare alle gare della squadra, con una condotta che aveva messo in seria difficoltà la squadra e pregiudicato le sue attività sportive. La Società, nella propria opposizione, non deduceva, però, né lo documentava, di aver regolarmente convocato per le gare in questione il giovane calciatore, né riferiva di avergli formalmente contestato la mancata partecipazione alle gare.

Con il provvedimento oggetto di causa, datato 16.01.2026, comunicato il 20.01.2026, il Comitato Regionale Toscana si esprimeva sulla richiesta, respingendola sulla base del fatto che il calciatore non avesse diritto allo svincolo, in quanto inserito regolarmente nelle distinte delle gare del Campionato Allievi disputate il 9, 16, 22 e 30 novembre 2025. Nel concludere, il CR Toscana precisava che il 30.11.2025 era terminata la prima fase del Campionato Allievi B Under 16, Delegazione Provinciale di Pisa, e che la seconda fase sarebbe iniziata il 25.01.2026.

1. Con ricorso innanzi al TFNST, il provvedimento di diniego è stato reclamato ai sensi dell’art. 109 NOIF, nel rispetto dei termini e delle forme previste dal comma 6 della norma, costituendo così oggetto del presente procedimento. Il ricorrente lo ritiene viziato, considerandolo assunto a seguito di una valutazione della fattispecie parziale e non conforme alla ratio della norma di riferimento, in quanto fondato solo sulla partecipazione del calciatore alle gare della prima fase del Campionato Allievi B Under 16. Il sig. Pane contesta al Comitato Regionale Toscana di non aver tenuto conto delle gare disputatesi durante la sosta del campionato, ovvero durante il periodo natalizio, nell’ambito di due tornei autorizzati dalla FIGC SGS, a cui aveva partecipato la squadra e da cui era stato escluso il calciatore. Sostiene che trattasi di gare ufficiali, autorizzate dalla FIGC/SGS e che, in quanto tali, il Comitato Regionale le avrebbe dovute prendere in considerazione ai fini della richiesta di svincolo, rilevando l’esclusione sistematica del calciatore dalle partite.

Il sig. Pane sostiene che l’inattività si sarebbe determinata malgrado la costante disponibilità del giovane calciatore a svolgere regolare attività di allenamento e sarebbe stata la reazione della società ad una sua richiesta di svincolo presentata a dicembre e non accolta dalla società, avanzata per le tensioni che si sarebbero determinate all’interno della squadra, nei rapporti con i dirigenti, al termine della prima fase del campionato, allorquando, durante una riunione tenutasi a novembre 2025 tra dirigenti, genitori e calciatori, quest’ultimi erano stati definiti, dal Presidente della Società, “immaturi”.

Il ricorrente non ha specificato, all’interno del proprio atto, il numero di gare e le singole gare da cui il calciatore sarebbe stato escluso. Ha allegato, però, al ricorso dei documenti relativi alle convocazioni di alcune gare, da cui si evincerebbe l’esclusione del calciatore e su cui fonda la domanda. Si tratta di quattro elenchi, aventi la seguente intestazione “Convocazione Allievi B Provinciali” e riguardanti le convocazioni del San Frediano per le seguenti gare: San Frediano-Palazzaccio, del 20.12.2025, in programma a Livorno, presso il Campo Sportivo Orlando; San Frediano-Orlando Calcio, del 27.12.2025, in programma a Livorno, presso il Campo Sportivo Orlando; San Frediano-Stella Rossa, del 02.01.2026, in programma a Livorno, presso il Campo Sportivo Orlando; San Frediano Livorno G, del 10.01.2026, in programma presso il Campo Sportivo San Frediano. Vi è, inoltre, depositato lo screenshot di una chat di messaggistica istantanea, privo di data, che si presenta, cioè, senza che risulti a quale giorno risalgano i messaggi della schermata in questione, da cui emerge una comunicazione postata dal sig. Daniele Berteri, di cui non è specificata la qualifica rivestita in seno alla Società, con la quale, in riferimento ad una non precisata e non individuata partita del giorno dopo, vengono confermati i convocati della partita del giorno prima, anch’essa non precisata e non individuata. L’indicazione di questa ulteriore gara è, pertanto, del tutto generica, dal momento che nel ricorso e negli allegati non si rinvengono elementi per identificarla.

2. Il ricorrente ha, inoltre, eccepito la violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 4 C.G.S.) e l’abuso del diritto in riferimento all’opposizione allo svincolo formulata dalla Società sportiva, sostenendo che tale opposizione sarebbe stata proposta in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché in maniera pretestuosa e difforme rispetto alle finalità educative e formative proprie dell’attività sportiva giovanile. Per il ricorrente, tali violazioni sarebbero rinvenibili nelle argomentazioni esposte nell’opposizione alla richiesta di svincolo del 05.01.2026 e si concretizzerebbero nell’esclusione dall’attività sportiva per la mancata partecipazione alle partite del giovane atleta.

3. Il ricorrente, infine, ha eccepito la violazione dei principi di tutela del minore, sostenendo violata la normativa federale del SGS (art. 1-bis del Regolamento) ed illegittimamente limitato il suo diritto all’allenamento. Per il ricorrente, tali violazioni troverebbero conferma in quanto la Società ha espressamente dichiarato nel proprio atto di opposizione, in cui si legge che, in caso di mancata partecipazione alle gare ufficiali, non sarebbe stato consentito al calciatore il proseguimento della regolare attività di allenamento.

4. Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accoglimento del suo reclamo e, per l’effetto, l’annullamento e/o la riforma del provvedimento del Comitato Regionale Toscana LND, con dichiarazione dello svincolo d'ufficio ai sensi dell'art. 109 NOIF; nonché, in via subordinata, ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'opposizione societaria per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva (ex art. 4 C.G.S.) nonché per violazione dei principi di tutela del minore (ex art. 1-bis Regolamento S.G.S.), per aver la Società attuato un uso distorto e coercitivo del vincolo di tesseramento volto a condizionare il diritto all'allenamento dell'atleta, disponendo in ogni caso lo svincolo del calciatore Alessio Pane.

5. Successivamente alla proposizione del ricorso, in data 17.03.2026, il sig. Pane ha depositato in atti una memoria integrativa, con cui sono stati introdotti in causa nuovi fatti, che si sarebbero verificati il 01.03.2026. Il ricorrente ha sostenuto che, alla ripresa del campionato, il giovane calciatore sarebbe stato regolarmente convocato dal San Frediano, partecipando regolarmente alle gare in programma. Durante l’intervallo della partita di campionato del 01.03.2026, giocata in trasferta, a cui il giovane calciatore stava prendendo parte regolarmente, a fronte di un parziale di gioco molto pesante (0-4), ci sarebbe stato un confronto verbale accesso con il Presidente della Società, con espressioni rivolte anche direttamente al calciatore, a seguito di alcune sue esternazioni sull’andamento della gara, che lo avrebbero posto in una situazione di difficoltà emotiva e di disagio, tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la Società e da indurlo ad abbandonare la squadra e la partita in corso. Lo scontro emergerebbe anche da alcuni messaggi WhatsApp, scambiati nella chat della squadra qualche ora dopo la fine della partita, allegati alla memoria integrativa, da cui si evince, comunque, una prospettazione dei fatti, ad opera del Presidente della Società (sig. Massimo Falchi), differente rispetto a quella del calciatore. Il Presidente, chiarendo di non aver urlato in faccia a nessuno durante quel confronto con i calciatori, ha specificato che non ci sarebbe stato nessuna accusa verbale aggressiva nei confronti del calciatore, ma solo una presa di posizione necessaria e doverosa rispetto all’atteggiamento assunto dallo stesso, di scarso impegno e di manifestata poca voglia. Comunque, dai fatti accaduti il 01.03.2026 emerge che il giovane calciatore non ha ripreso la partita dopo l’intervallo, abbandonandola prima che ricominciasse il secondo tempo. Inoltre, emerge che la Società, a seguito di questo episodio, ha sospeso il calciatore, con effetto immediato, da ogni tipo di attività, fino a nuovo ordine, con provvedimento comunicato con messaggio inviato a mezzo WhatsApp il pomeriggio dell’01.03.2026.

Il sig. Pane, sulla base di questi fatti, ha eccepito, nella memoria integrativa, a carico della Società, la violazione dell’art. 91 NOIF, per aver impedito al giovane calciatore la regolare partecipazione all’attività sportiva; l’inosservanza del Sistema di Qualità (C.U. 18 SGS) e la violazione delle policy di Safeguarding, causate dalla condotta societaria e dall’atteggiamento ostativo della stessa, chiedendo, conseguentemente, lo svincolo immediato del minore Alessio Pane.

6. La ASD San Frediano Calcio non depositava memoria difensiva. All’udienza del 24.03.2026 sono comparsi, per parte ricorrente, il giovane calciatore Alessio Pane e il padre, sig. Giuseppe Pane, nell’esercizio della responsabilità genitoriale dello stesso; mentre, per la Società, sono comparsi i sig.ri Massimo Falchi e Marco Saviozzi, nelle loro rispettive qualità di Presidente e Direttore Sportivo della San Frediano Calcio. Nessuno è comparso per il Comitato Regionale Toscana. Le Parti presenti hanno rinnovato le proprie posizioni difensive e le proprie richieste come risultanti in atti, insistendo per il loro accoglimento.

I motivi

7. Il ricorso è infondato e va respinto, per le motivazioni che di seguito si espongono.

7.1 Presupposto costitutivo del diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, secondo quanto previsto dall’art. 109 NOIF, è il mancato inserimento del calciatore tesserato, “non professionista” e “giovane atleta”, che non abbia sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato, nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi non allo stesso imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia.

Il previsto requisito dell’esclusione da quattro gare ufficiali consecutive deve sussistere al momento della presentazione della domanda di svincolo, da proporsi secondo le modalità prescritte dal 2° comma dell’art. 109 NOIF.

Nella fattispecie in esame, tale requisito non si rinviene. Infatti, considerando le gare specificatamente individuate, dedotte in causa ai fini del diritto vantato, pur volendo trascurare ogni valutazione se siano o meno consecutive tra di loro, elemento di cui il ricorrente non ha comunque fornito la prova, emerge che solo tre delle suddette gare risultano essere antecedenti alla data di proposizione della domanda di decadenza dal tesseramento, risalente al 05.01.2026, ossia le gare del 20.12.2025 (San FredianoPalazzaccio), la gara del 27.12.2025 (San Frediano-Orlando Calcio) e la gara del 02.01.2026 (San Frediano-Stella Rossa). La quarta gara, esattamente identificata e dedotta in causa dal ricorrente, risale a dopo la proposizione della domanda di svincolo. Si tratta della gara San Frediano-Livorno G, del 10.01.2026, che, invero, non è solo successiva alla data di proposizione della domanda di svincolo, ma è anche successiva all’opposizione formulata dalla Società, risalente anch’essa al 05.01.2026, momento in cui si è integrato il contraddittorio in ordine alla richiesta del calciatore e si è cristallizzata la domanda sottoposta al CR Toscana.

Ai fini della domanda giudiziale in esame, non può avere rilevanza alcuna la gara cui si fa riferimento, in maniera assolutamente generica, nello screenshot di cui si è dato conto sopra, in quanto essa non è identificata ed identificabile, né collocabile temporalmente, mancando di ogni requisito per poter essere individuata. Infatti, non risulta contro chi e quando l’avrebbe giocata il San Frediano.

L’insufficienza delle gare rilevanti ai fini dell’applicazione dell’istituto della decadenza ex art. 109 ha natura dirimente e risolutiva ai fini della decisione, assorbendo qualsiasi altra questione giuridica dedotta in causa e, comunque, sottesa al caso di specie, ovvero, più nello specifico essa assorbe la questione sulla natura dei tornei disputati durante la pausa natalizia del campionato, dal San Frediano, se cioè fossero autorizzati dalla FIGC o meno, sebbene il dato risulti pacifico perché dedotto dal calciatore e non contestato dalla Società; la questione sulla natura delle gare disputate nell’ambito di questi tornei, cioè se ufficiali ai sensi dell’art. 109 NOIF e, quindi, se rientranti o meno nel campo di applicazione della norma; la questione inerente alla mancata deduzione, da parte della Società, di convocazioni a gare non rispettate dal calciatore e alla mancata dimostrazione di avergli contestato formalmente le inadempienze, giacché tale questione avrebbe avuto rilevanza per giudicare la pretesa del ricorrente, se questa si fosse presentata fondata e rispettosa dei presupposti di cui all’art.109 NOIF, al fine di valutare la correttezza dell’operato della Società e il suo rispetto delle norme regolamentari, dunque la fondatezza o meno della domanda azionata.

7.2 Risulta, altresì, infondata la domanda proposta in via subordinata. L’opposizione alla domanda di svincolo, censurata e ritenuta illegittima dal ricorrente, è stata avanzata, dalla Società, nel rispetto delle norme che regolamentano il meccanismo dello svincolo per inattività, con esercizio legittimo del diritto di difesa, che vede, nella facoltà di proporre opposizione alla richiesta di decadenza dal tesseramento, il pieno rispetto del contraddittorio. L’opposizione de qua è strettamente correlata alla richiesta di svincolo del giovane calciatore, ponendosi in risposta alla sua istanza, sgombrando così il campo da una sua interpretazione differente, di natura pretestuosa ed afflittiva come prospettato dal ricorrente. Di contro, le eccezioni avanzate e poste a base della domanda risultano generiche, non provate, non fondanti il diritto allo svincolo e la statuizione giudiziale richiesta.

7.3 In ordine a quanto dedotto e domandato con la memoria integrativa, il Tribunale rileva che sono stati introdotti in causa fatti nuovi, sopraggiunti dopo la proposizione del ricorso e che, dunque, si sarebbero verificati dopo la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF e dopo l’emissione del provvedimento del Comitato Regionale reclamato. In quanto tali, non possono essere devoluti in causa e sono da considerarsi estranei rispetto alla contesa giudiziale avviata con il ricorso in esame. Essi non sono rilevanti ai fini della decisione ed esulano dalla stessa.

Il Tribunale evidenzia che quanto emerso, in ordine alla condotta delle Parti, non presenta violazioni e profili di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 91, comma 2, NOIF, tali da far ritenere necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 89, comma 7, Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rimanendo evidentemente impregiudicata ogni diversa iniziativa, in ordine a quanto accaduto, rientrante nella libera determinazione dei soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Pane nell'interesse del calciatore minorenne Alessio Pane (2846349).

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Corrado Di Mattina                                                 Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 30 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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