F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0159/CSA pubblicata del 19 Marzo 2026 –Juventus FC S.p.A.-Sig. Leonardo Cerri
Decisione/0159/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0225/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Roberto Benedetti - Componente (relatore)
Daniele Cantini – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0225/CSA/2025-2026, proposto dalla società “Juventus FC S.p.A.”, anche per conto del proprio tesserato sig. Leonardo Cerri, in data 02.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 71/DIV del 24/02/2026 concernente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al medesimo calciatore in relazione alla gara Campobasso – Juventus Next Gen del 22/02/2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 5 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e uditi il calciatore Cerri Leonardo e l’Avv. Maria Cesarina Turco per la Società “Juventus FC S.p.A.”.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con il reclamo proposto, la società “Juventus FC S.p.A.”, nella persona dell’avv. Roberta Ponte, Chief Legal Officer e procuratrice della società, anche per conto del proprio tesserato sig. Leonardo Cerri, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cesarina Turco unitamente all’avvocato Luigi Chiappero, ha impugnato la decisione emessa in data 24 febbraio 2026 dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata con C.U. n. 71/DIV emesso in pari data, con la quale è stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara, con riferimento alla partita Campobasso-Juventus Next Gen giocata in data 22 febbraio 2026.
Sostiene la reclamante che il minimo edittale di tre giornate di squalifica avrebbe potuto costituire la base di partenza cui applicare la diminuzione di pena prevista dall’attenuante di cui all’articolo 13 CGS per approdare ad una sanzione più contenuta e più rispondente a quanto descritto nel referto arbitrale, in quanto il Giudice Sportivo nel valutare complessivamente il fatto evidenziava che “il colpo era stato inferto senza possibilità di giocare il pallone”, unitamente alla “natura del gesto” (pugno n.d.r.) e la “delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”, senza tuttavia considerare quanto inoltre scritto dall’arbitro e cioè che il colpo è stato inferto dal calciatore della Juventus all’avversario quando questi (in veste di difensore) “stava marcando” nell’area di rigore il Cerri medesimo.
La reclamante ritiene trattarsi di una circostanza fondamentale in quanto evidenzia come lo scontro tra i due giocatori sia avvenuto quando il pallone stava per arrivare in area di rigore e i due calciatori erano a stretto contatto per via della marcatura del difensore del Campobasso su Cerri e stante lo stretto contatto fra i due, quello che viene definito come “pugno” dall’arbitro, appare più come un gesto simile ad una “sbracciata”, anche per la mancanza dello spazio necessario ad allungare il braccio.
Quindi è mancata, nella decisione, la valutazione complessiva dell’episodio. Ed invero, il fatto che l’arbitro abbia riportato nel referto non solo che non era necessario l’intervento dei sanitari, ma anche che il gesto non aveva provocato al calciatore del Campobasso “dolore”, non erano circostanze da valutare solo ai fini del riconoscimento dell’attenuante, ma connotavano in maniera inequivocabilmente diversa il gesto del Cerri.
In definitiva, quindi un fatto non a gioco fermo, ma sviluppatosi nell’ambito di un’azione di gioco – marcatura - che non ha avuto conseguenza alcuna, anche di sola mera sensazione di dolore in capo al giocatore del Campobasso.
Pertanto, attraverso una valutazione completa e logicamente corretta del referto arbitrale non può non ricavarsi come il gesto del Cerri dovesse essere inquadrato in un fatto di modesta gravità tale da meritare una pena base ancorata al minimo edittale, con riduzione, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13 comma II C.G.S., a due giornate effettive di squalifica.
Conclude chiedendo: “che Codesta On.le Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del presente gravame, voglia ridurre la sanzione a due giornate effettive di gara, o in estremo subordine, convertire una giornata in sanzione pecuniaria”.
All’udienza del 5 marzo 2026 sono intervenuti il calciatore, che ha riferito la sua versione dei fatti, e l’avv. Turco, che ha ribadito i motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti.
Il fatto risulta ben definito in atti e non richiede ulteriori approfondimenti.
Riguardo all'aspetto controverso (pugno o asserita sbracciata), questa Corte richiama il valore probatorio qualificato e dirimente del referto di gara, nel quale l’arbitro ha riportato in modo puntuale e preciso il fatto avvenuto e la valutazione data allo stesso da parte sua (“ … con il pallone lontano, prima di un cross e trovandosi nell'area di rigore avversaria, colpiva deliberatamente al volto con un pugno l'avversario numero 3 Olivieri Edoardo che lo stava marcando …”), che le pur suggestive argomentazioni della reclamante e le spiegazioni fornite dal calciatore non sono in grado di smentire, né di attenuare, rimanendo confermata la dinamica del fatto, con il gesto gravemente scorretto e deliberatamente violento avvenuto a pallone distante.
Ciò posto, il comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore, tenuto conto del fatto che il pallone era lontano, che il colpo è stato deliberato, nonché inferto con un pugno e diretto al volto dell’avversario, va ascritto senza incertezza alla fattispecie prevista dall'articolo 38 CGS (condotta violenta) e dunque sanzionato con il minimo edittale della squalifica per tre giornate effettive di gara, come condivisibilmente deciso dal Giudice sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Benedetti Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
