F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0160/CSA pubblicata del 19 Marzo 2026 –Sig. Michele Menga
Decisione/0160/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0223/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Daniele Cantini - Componente
(relatore) Roberto Benedetti - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 223/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Michele Menga in data 25.02.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 67/DIV del 17.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.03.2026, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Flavia Tortorella; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Michele Menga ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 67/DIV del 17.02.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Lega Pro, Girone B, Vis Pesaro/Campobasso del 16.02.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al Sig. Michele Menga l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società in ambito Federale, fino al 16 aprile 2026.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (sanzione che tiene conto della qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE e dell’essere stata posta in essere in occasione di una revisione FVS).”
Il Sig. Michele Menga ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo sostenendo di non aver offeso alcun componente della Quaterna Arbitrale, né di aver protestato platealmente a seguito del provvedimento del giudice di gara adottato dopo una revisione FVR (Football Video Support). Si sarebbe trattato, a detta della difesa del reclamante, di un errore del Direttore di Gara al momento della stesura del suo referto, che avrebbe attribuito al Sig. Michele Menga esternazioni, gestuali e verbali, maggiormente scomposte ed esagitate rispetto a quelle, decisamente più controllate e morigerate, tenute, nell’occasione, dal tesserato della Vis Pesaro.
Il reclamante, a fronte di quanto sopra, con il ricorso introduttivo, chiede a questa Corte una congrua riduzione della sanzione irrogata, da contenersi nei limiti del presofferto.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 marzo 2026, è comparso il difensore della parte reclamante, Avv. Flavia Tortorella, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che il referto di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S. è fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Nel caso che ci riguarda il referto è ben circostanziato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto al 46° minuto del secondo tempo.
La condotta del reclamante, così come rilevata e descritta dal Direttore di Gara nel suo rapporto di gara, deve qualificarsi come irriguardosa ed ingiuriosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, che prevede, come sanzione minima edittale, l’inibizione per mesi due.
Il Sig. Menga, in qualità di dirigente della società Vis Pesaro addetto all’arbitro, nella circostanza avrebbe dovuto mantenere un contegno esemplare ed irreprensibile nei confronti dell’arbitro ed evitare degenerazioni, come nel caso di specie, in comportamenti irriguardosi ed ingiuriosi.
A nulla rileva il fatto che nessuno in campo, al di fuori dell’arbitro, abbia udito le frasi offensive a lui rivolte, in quanto la mancata percezione dell’evento da parte dei suoi collaboratori non esclude che questo sia effettivamente accaduto.
La difesa del Sig. Menga, ai fini della quantificazione della sanzione, sostiene che il Giudice Sportivo non avrebbe valorizzato alcune significative circostanze attenuanti, con precipuo riferimento a quelle di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. e più in generale, a mente dell’art. 12, comma 1, C.G.S., fermo restando il disposto dell’art. 16, comma 1, C.G.S..
A tal proposito, viene citata giurisprudenza di questa Corte non pertinente, in quanto il Sig. Menga risulta recidivo, ex art. 18 C.G.S., essendogli stata comminata una sanzione per fatti della stessa natura nella corrente stagione sportiva (cfr. decisione n. 86/2025-2026, Corte Sportiva d’Appello, II Sez., del 29 dicembre 2025).
Questo precedente è peraltro sfuggito al Giudice Sportivo e non ha comportato un aumento della sanzione, come previsto dall’art. 18 C.G.S..
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Michele Menga deve, pertanto, essere respinto con la conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
