F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0162/CSA pubblicata del 24 Marzo 2026 –società U.S. Sambenedettese S.r.l. – calciatore Mauro Semprini
Decisione/0162/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0253/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Sara Di Cunzolo - Componente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento d’urgenza numero di registro 0253/CSA/2025-2026, proposto dalla società U.S. Sambenedettese S.r.l. in data 13.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 77/DIV del 10.03.2026;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
sentito il legale della reclamante, Avv. Luca Gualazzini; relatore nell'udienza del giorno 19.03.2026, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La U.S. Sambenedettese ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Sambenedettese e Guidonia Montecelio dell’08.03.2026, è stata comminata al calciatore Mauro Semprini la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara: “per avere, al 52’ minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, si alzava dalla panchina e a gioco in svolgimento, lanciava deliberatamente un secondo pallone in campo con il chiaro intento di interferire con il gioco. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la sua particolare deprecabilità, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, la reclamante ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la reclamante ha sostenuto in fatto che il calciatore Mauro Semprini non ha lanciato il pallone dalla panchina quando l’azione era in svolgimento da parte della squadra avversaria, come affermato nel referto arbitrale, bensì quando la Sambenedettese era in possesso del pallone e stava sviluppando una propria azione offensiva.
A dire della stessa il comportamento sarebbe stato “non corretto e astrattamente rilevante sul piano disciplinare, ma privo di effettiva incidenza causale sullo svolgimento del gioco e, comunque, non tale da giustificare l’applicazione di una sanzione aggravata pari a due giornate effettive di squalifica”.
A sostegno delle sue affermazioni la reclamante allega frame video dell’episodio tratto dalle immagini televisive SKY.
Inoltre, la reclamante in punto di diritto ha affermato che il provvedimento impugnato risulta censurabile sotto il profilo della determinazione della sanzione. Essa ha rilevato che il Giudice Sportivo ha qualificato la condotta contestata come contraria ai principi disposti dall’art. 4 del C.G.S. senonché, a dire della stessa, ciò avrebbe dovuto portare, in applicazione dell’art. 9, comma 7, del C.G.S., alla sanzione della squalifica per una gara.
Sentito il legale della reclamante, e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 19 marzo 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.
La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli Ufficiali di gara ex art. 61, comma 1, C.G.S. facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.
Nella fattispecie il Direttore di gara nel suo referto, su indicazione del Quarto Ufficiale, ha affermato che il calciatore Semprini Mauro “…veniva espulso per aver dalla panchina calciato un pallone sul terreno di gioco, con il chiaro intento di interrompere l’azione offensiva degli avversari…”.
Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto arbitrale, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S. con la squalifica di due giornate effettive di gara.
A tal riguardo la Corte richiama la decisione n. 0020/2025-2026 delle Sezioni Unite della C.S.A. nella quale si afferma che il Giudice Sportivo di Appello ha il potere di riqualificare in toto i fatti sottoposti al suo giudizio, ciò che consente di individuare ex novo la sanzione in concreto applicabile.
Quanto al mezzo audiovisivo allegato, e volto, nelle intenzioni della reclamante, a dimostrare che al momento del fatto era in corso di svolgimento un’azione non della Guidonia Montecelio ma della stessa Sanbenedettese, la Corte rileva che lo stesso non può essere preso in considerazione in quanto, ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S., le riprese televisive possono essere utilizzate dagli organi di giustizia sportiva solo laddove si fosse trattato di uno scambio di soggetti, ciò che è stato escluso dal Giudice di primo grado sulla scorta del supplemento di referto del IV Ufficiale di gara e che nemmeno la reclamante pone più in discussione davanti a questa Corte.
In considerazione di quanto precede, la misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Semprini Mauro, una volta riqualificata come gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 C.G.S. la condotta in esame, è congrua e condivisibile.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
