F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0163/CSA pubblicata del 24 Marzo 2026 –Sig.ri Paolo Morganti e Silvia Pistoia – calciatore Edoardo Morganti
Decisione/0163/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0236/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Daniele Cantini – Componente
Arnaldo Morace Pinelli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero n. 0236/CSA/2025-2026 proposto dai sig.ri Paolo Morganti e Silvia Pistoia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Edoardo Morganti in data 3 marzo 2026,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n.53/PR4 del 25.02.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza dell’11 marzo 2026 tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli, e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per i reclamanti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I Sig.ri Paolo Morganti e Silvia Pistoia nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Edoardo Morganti hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, Serie C, di cui al comunicato ufficiale N. 53/PR4 del 25.02.2026 in relazione alla gara del Campionato Serie C, Novara/Trento svoltasi il 21.02.2026.
Il provvedimento è così motivato: «SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE - MORGANTI EDOARDO (NOVARA) - in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva volontariamente con un pugno al volto un calciatore avversario; dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal terreno di gioco».
I reclamanti hanno dedotto l’insussistenza della intenzionalità lesiva aggiungendo che l’episodio si è consumato a gioco in svolgimento e che dallo stesso non sono derivate conseguenze lesive. Hanno dunque lamentato l’eccessiva severità della pena comminata dal Giudice Sportivo, chiedendo che la condotta del giocatore sia derubricata come antisportiva, con la conseguenziale riduzione della squalifica comminata da tre a due giornate di gara, in applicazione dell’art. 39 C.g.s. Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione nella riunione dell’11 marzo 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni dei reclamanti, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La condotta ascritta al calciatore Edoardo Morganti risulta documentalmente comprovata dal referto dell’Arbitro, che in virtù del disposto dell’art. 61, co. 1 C.g.s., come noto, fa «piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare».
Secondo i reclamanti il caso di specie andrebbe inquadrato nell’art. 39 C.g.s. per l’involontarietà della condotta del calciatore, oltretutto compiutasi in corso di gioco e senza che dalla stessa siano derivati effetti lesivi gravi. A tal fine richiamano taluni precedenti giurisprudenziali.
Secondo questa Corte, tuttavia, la condotta del calciatore non può essere ritenuta negligente, né imprudente, né, meno che mai, accidentale e, dunque, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 39 C.g.s., cui fa anche riferimento la giurisprudenza richiamata dai reclamanti. Come si legge nel referto dell’Arbitro, si è trattato di un pugno al volto volontariamente sferrato. Ci si trova quindi in presenza di un’azione intenzionale, particolarmente grave, caratterizzata da un’accentuata, volontaria aggressività, riconducibile con certezza nell’ambito di applicazione dell’art. 38 C.g.s. Tanto più che, come risulta dal medesimo referto arbitrale, «a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore espulso si rifiutava inizialmente di abbandonare il terreno di gioco, protestando e ritardando volontariamente la ripresa del gioco», con ciò rendendo necessario un ulteriore intervento dell’Arbitro per sollecitarne l’uscita dal campo.
La condotta complessivamente considerata e la sua volontarietà e potenziale gravità depongono per la conferma della sanzione irrogata dal Giudice sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arnaldo Morace Pinelli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
