F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0164/CSA pubblicata del 26 Marzo 2026 –SSD Chieti FC 1922 S.r.l.- calciatore Margiotta Francesco
Decisione/0164/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0230/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0230/CSA/2025-2026 proposto dalla SSD Chieti FC 1922 S.r.l., in persona del Presidente Filippo Di Antonio, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Pimpini, in data 01.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Calcio Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 89 del 24.2.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 13 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Maurizio Nicolosi e uditi l'Avv. Antonio Pimpini e il Segretario sig. Stefano Tocci per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Chieti 1922 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice Sportivo, in occasione dell’incontro di calcio tenutosi il 22 febbraio 2026 valevole per il Campionato di Serie D, Girone F, ha applicato al calciatore Margiotta Francesco la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
Nella motivazione del reclamo la società sostiene la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare per la ragione che si sarebbe trattato, in effetti, di un unico colpo non violento che non ha avuto alcuna conseguenza fisica a danno del giocatore avversario che ha potuto proseguire la gara.
Occorrerebbe valutare anche la presenza di una tensione agonistica in campo che avrebbe indotto il proprio giocatore a un gesto impulsivo privo di aggressività, qualificabile più correttamente come condotta gravemente antisportiva.
In conclusione, chiede la riduzione della squalifica a una giornata o, in via subordinata a due giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, esaminato il reclamo sulla base degli atti depositati, lo ritiene infondato.
Il referto arbitrale, sul quale il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione, riporta a carico del giocatore Margiotta Francesco che “al 51/2 ho espulso il capitano della società Chieti su segnalazione dell'aa2, Liuzza Alessandro, guardare il suo referto per la dinamica dell'evento”. Quest’ultimo segnalava in particolare che” Al 51 minuto del secondo tempo, a gioco fermo dopo il fischio di un fallo, ho richiamato l'attenzione dell'AE Copelli alzando la bandierina in quanto ho visto una condotta violenta. In particolare, il capotano n10 Francesco Margiotta della società CHIETI colpiva con un pugno il n18 del TERMOLI. Notificata l'espulsione il giocatore ha abbandonato subito il recinto di gioco. Il giocatore colpito non ha subito gravi danni e poteva proseguire la partita”.
Il Collegio rileva, in proposito, che il gesto dello sferrare un pugno a un giocatore avversario e, per giunta, a giuoco fermo manifesta di per sé una condotta violenta che non ammette attenuanti. L’assenza di conseguenze fisiche a danno del giocatore avversario colpito non sminuisce la censurabilità del gesto che è punibile di per sé con la sanzione minima prevista dall’art. 38 del CGS (per fattispecie analoghe conf. le decisioni nn.110 del 21.1.2026 e 107 del 30.1.2025 di questa Sezione); potendo comportare, semmai, il verificarsi di un danno fisico l’aggravamento della sanzione medesima.
A questo è da aggiungere che la posizione di capitano della squadra rivestita dal giocatore Margiotta comporterebbe l’applicazione di un’aggravante ai sensi della Regola n. 5 del Regolamento del giuoco del calcio che nel punto “Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco” stabilisce (al n. 4) che È dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico. Aggravamento che il Giudice sportivo non ha applicato avendo recepito acriticamente la qualificazione del fatto come riportata sul modulo del referto arbitrale.
La reclamante richiama, ai fini della riduzione della sanzione, la circostanza che il proprio calciatore non abbia alcun precedente disciplinare, ma tale richiamo è irrilevante ai fini della decisione di questa Corte. Infatti, a parte che di quanto affermato non c’è alcuna evidenza documentale negli atti depositati, l’avere posto in essere la condotta sanzionata rivestendo la posizione di capitano della squadra non consentirebbe di per sé l’applicazione di alcuna attenuante.
Il reclamo va, in conclusione, respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
