F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0165/CSA pubblicata del 26 Marzo 2026 –U.S.D. Atletico Uri – calciatrice Padovano Chiara Silvia
Decisione/0165/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0235/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0235/CSA/2025-2026, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 03.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 78 del 25.02.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.03.2026, l’Avv. Andrea Galli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica alla calciatrice Padovano Chiara Silvia, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile (cfr. Com. Uff. n. 78 del 25.02.2026), in relazione alla gara del campionato calcio femminile di Serie C, girone A, Women Torres Calcio / Atletico Uri del 22/02/2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice Padovano Chiara Silvia (Atletico Uri) per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata ex art. 36 comma 1 lett. a)”.
La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, evidenziando come la tesserata avrebbe posto in essere una condotta priva di elementi di volgarità, turpiloquio o ingiuria e non recante alcuna espressione minacciosa, tanto che la frase sarebbe caratterizzata da brevità/istantaneità e da natura meramente valutativa, nonché connotata da animus pugnandi e/o impetostress. La reclamante ha chiesto, pertanto, di rideterminare la sanzione inflitta alla calciatrice in misura più contenuta, riducendola in via principale a due giornate ed in via subordinata a tre giornate effettive di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 marzo 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della squalifica inflitta alla tesserata Padovano.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
ESPULSIONE CALCIATORI - ATLETICO URI - 2 Tempo Regolamentare 9' 4 - PADOVANO CHIARA SILVIA – “Dopo una mia decisione, si è rivolta al sottoscritto dicendo: 'Sei imbarazzante'.”
Ebbene, seppure l’espressione proferita dall’Atleta all’indirizzo del Direttore di Gara sia comunque rilevante sul piano disciplinare, la stessa non sembra potersi connotare, al di là di ogni dubbio, come particolarmente irriguardosa: essa appare piuttosto come una colorita protesta per una decisione tecnica assunta dall’Arbitro, concretizzatasi in un'unica espressione (imbarazzante) priva di particolare qualificazione negativa e neppure pronunciata ad alta voce. In altri termini, più che altro uno sfogo del tutto isolato, comunque censurabile, ma meritevole di sanzione meno afflittiva, da potersi contenere nella squalifica per tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
