F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0167/CSA pubblicata del 27 Marzo 2026 –società S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L. – calciatore Giancarlo Malcore
Decisione/0167/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0228/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0228/CSA/2025-2026, proposto dalla società S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L., in data 02.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND – Serie D, di cui al Com. Uff. n. 89 del 24.02.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella riunione del 13.3.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore, uditi il Dott. Emanuele Santoruvo, l’Avv. Savino Piccolo per la reclamante e, altresì, il calciatore Giancarlo Malcore.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Barletta propone reclamo il 2 marzo 2026 avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata nel Com. Uff. n. 89 LND – Serie D del 24.02.2026, mediante la quale veniva sanzionato con la squalifica per 5 giornate effettive di gara il calciatore Malcore per «avere, durante il rientro negli spogliatoi, sferrato un calcio ad un avversario che cadeva rovinosamente da una scala, perdendo momentaneamente i sensi. Si rendeva necessario il trasporto in ambulanza nel più vicino ospedale. Sanzione così determinata anche in considerazione della gravità della condotta avvenuta fuori dal contesto di gara e con evidente esposizione a rischio per la incolumità fisica degli astanti».
La società pugliese ritiene che il comportamento del Malcore andrebbe riconsiderato in ragione del fatto che costui avrebbe determinato la caduta del calciatore Torassa perché, spinto alle spalle, spostato di forza verso il basso della scalinata, in condizione di precario equilibrio, e trovandosi in prossimità del Torassa, a mo' di istintiva protezione, allungava la gamba verso l’avversario, colpendolo all’altezza delle gambe e in questo modo determinando la caduta.
Ribadisce nel merito, inoltre, che il calciatore ospite non veniva in alcuna maniera e da alcuno dei presenti colpito alla testa e/o sulla faccia. Contesta, pertanto, quanto indicato nel referto del Pronto soccorso dal calciatore aggredito, che riferiva di aver ricevuto un colpo alla testa.
Di conseguenza, avendo il Torassa riportato lesioni di lieve entità, domanda che la sanzione della squalifica venga ridotta da 5 a 3 giornate effettive di gara, non ritenendo l’azione compiuta dal Malcore una fattispecie di condotta violenta di particolare gravità.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene il reclamo infondato per i motivi che seguono.
Dalla ricostruzione proposta dal Barletta emerge che la mancanza di gravità della condotta del Malcore poggerebbe sull’assenza di lesioni gravi al Torassa e sulla contestazione che il proprio tesserato avrebbe sferrato un colpo alla testa.
Orbene, in primo luogo, preme evidenziare che il Giudice sportivo ha sanzionato con 5 giornate di squalifica il calciatore in questione basandosi esclusivamente sul referto di gara che, come noto, ha fede privilegiata (art. 61, comma 1, C.G.S.), ove si legge che al «termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, il calciatore n.9 del Barletta Sig. Malcore Giancarlo, colpiva con un calcio alla gamba il calciatore avversario n.10 Sig. Torassa Agustin Gonzalo, facendolo cadere dalla scala che portava agli spogliatoi. Il calciatore in primo momento perdeva i sensi, successivamente veniva soccorso e trasportato in ambulanza presso l’ospedale più vicino».
Accostando tale referto alla delibera del Giudice sportivo, in precedenza riportata, si riscontra chiaramente che nessun richiamo è svolto all’ulteriore referto del Pronto soccorso, nel quale si riferisce di colpo “alla regione cranica”. Tale documentazione nelle motivazioni del Giudice di primo grado non trova ingresso e, infatti, non compare come elemento per la valutazione del comportamento del Malcore.
Ne deriva che il Giudice di prime cure ha ritenuto che vi fossero circostanze tali da giungere a ravvisare una condotta assai grave imputabile al tesserato del Barletta, di là dal presunto colpo alla testa riferito dal Torassa ai medici.
Questa Corte non può che condividere tale posizione.
In vero, è palese che l’azione del Malcore è stata posta in essere non durante il gioco, ma negli spogliatoi e che il calcio violento alla gamba al Torassa – fatto non in discussione – è stato sferrato sulla sommità di una scalinata, e dunque in un luogo senza dubbio pericoloso. Ne è prova la caduta del calciatore dell’Afragolese, il quale, come riportato nel referto di gara, a seguito dell’impatto, ha addirittura perso i sensi, finendo poi ricoverato per accertamenti in ospedale.
Simili azioni, per contesto e dinamica, configurano appieno la fattispecie aggravata dell’art. 38 C.G.S. e non può nel modo più assoluto giustificarsi una riduzione della sanzione semplicemente perché il calciatore aggredito non ha riportato lesioni peggiori (cfr. nella medesima direzione Corte sportiva d’appello, 4 febbraio 2026, dec. n. 0116/CSA-2025-2026).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
