F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0168/CSA pubblicata del 27 Marzo 2026 –Dott. Davide Iorio

Decisione/0168/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0229/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Gianluca Di Vita - Componente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0229/CSA/2025-2026, proposto dal Dott. Davide Iorio in data 05.03.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 132 del 24.02.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 17.03.2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Francesca Mite e uditi l'Avv. Mattia Grassani per il reclamante e il Dott. Davide Iorio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 5 marzo 2026, il Dott. Davide Iorio, dirigente tesserato per la S.S.C. Napoli S.p.A., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 132 del 24.2.2026, con la quale gli è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di 5.000,00, in relazione alla gara Atalanta/Napoli del 22.2.2026, valevole per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolto ad alta voce una critica irrispettosa all’operato arbitrale”.

Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del reclamante: “ al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, mi veniva incontro il Sig. Davide Iorio, segretario amministrativo del Napoli (non presente in distinta) urlandomi per 3 volte «hai rovinato la partita!»”; circostanza confermata, altresì, dalla relazione dei Delegati della Procura Federale secondo cui “al termine dell’incontro nella zona antistante agli spogliatoi il Sig. Davide Iorio, segretario della SSC Napoli si avvicinava al direttore di gara e con tono molto alterato inveiva verso lo stesso affermando ripetutamente: «hai rovinato la gara». Tali affermazioni sono state percepite dai collaboratori Stefano Rossi e Giuseppe FIORE che erano nel sottopasso accanto al direttore di gara mentre lo accompagnavano verso il proprio spogliatoio. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso direttore di gara in sede di debriefing”

Il dirigente contesta la decisione del Giudice di prime cure, dolendosi, in particolare, della eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione rispetto al comportamento effettivamente tenuto.

A dire del reclamante, l’espressione proferita non sarebbe connotata da contenuti irrispettosi, offensivi o ingiuriosi nei confronti del direttore di gara, né da qualsivoglia intenzionalità lesiva della sua onorabilità, ma costituirebbe una mera forma di critica, una manifestazione di dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, maturata in un contesto di particolare tensione emotiva successivo alla conclusione della gara.

Chiede, pertanto la riduzione della sanzione, fissandola nella misura di 500,00, o, comunque, in quella minima ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 marzo 2026 sono comparsi per il reclamante l’Avv. Mattia Grassani e lo stesso Dott. Iorio, i quali ribadiscono quanto esposto nel reclamo, aggiungendo l’Avv. Grassani che il dirigente era dotato di pass.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In via preliminare, va ribadito che alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S.; in particolare, il rapporto arbitrale costituisce la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Per quanto qui rileva, è provato che il reclamante, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, abbia rivolto al Direttore di gara la frase “hai rovinato la partita”, pronunciata ad alta voce e ripetuta più volte.

Alla luce delle risultanze istruttorie, il comportamento tenuto dal Dott. Davide Iorio, al di là delle circostanze prospettate nelle memorie difensive, deve essere qualificato quantomeno come irriguardoso nei confronti dell’Ufficiale di gara, integrando la violazione di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., e come tale meritevole di ferma censura. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza sportiva la condotta irriguardosa ricorre allorché il tesserato tenga un comportamento caratterizzato da una evidente mancanza di rispetto nei confronti dell’Ufficiale di gara, travalicando i limiti del legittimo diritto di critica (cfr., ex multis, Corte giust. fed., 28 aprile 2010; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010). Nel caso di specie, l’espressione utilizzata dal reclamante, pur non accompagnata da epiteti insultanti, si sostanzia in una contestazione dell’operato arbitrale formulata in termini eccedenti la continenza verbale richiesta ai dirigenti dall’ordinamento federale.

Va, altresì, rilevato che il reclamante, in qualità di dirigente, è tenuto, ancor più dei calciatori, a mantenere un comportamento improntato a correttezza e autocontrollo, osservando una condotta esemplare nei confronti degli Ufficiali di gara e dei rappresentanti della Procura federale, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 C.G.S., anche in situazioni connotate da tensione agonistica, non potendo assumere rilievo scriminante il contesto emotivo in cui la condotta si è verificata (ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 12 dicembre 2023, dec. n. 0072/CSA/2023-2024).

Nondimeno, la frase proferita dal reclamante, pur espressiva di una contestazione diretta dell’operato arbitrale, non risulta accompagnata da ulteriori espressioni offensive o ingiuriose. La condotta risulta, inoltre, circoscritta al contesto immediatamente successivo alla conclusione della gara, esaurendosi in una esternazione di dissenso riferita alla conduzione dell’incontro; queste circostanze, unitamente all’assenza di una finalità lesiva del decoro personale del Direttore di gara, assumono rilievo ai fini della valutazione complessiva della condotta e possono essere valorizzate quali attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.

Questa Corte, nell’esercizio del potere devolutivo di cui all’art. 73, comma 2, C.G.S., come interpretato dalle Sezioni Unite, può procedere ad una nuova valutazione in fatto e in diritto delle risultanze del procedimento, con conseguente possibilità non solo di rideterminare il quantum della sanzione, ma anche di modificarne natura e tipologia (Decisione n. 0020/CSA/2025-2026).

Nel caso di specie, infatti, la condotta accertata è sussumibile nell’ambito della previsione di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., per la quale è prevista la sanzione dell’inibizione per 2 mesi. Tuttavia, valutate la particolare tenuità del fatto e le attenuanti già citate, la Corte ritiene che la sanzione debba essere rideterminata nella misura di giorni 15 (quindici) di inibizione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ridetermina la sanzione inflitta nell'inibizione per 15 giorni.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                        Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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