F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0169/CSA pubblicata del 27 Marzo 2026 –società A.C. Perugia Calcio S.r.l. – calciatori Olimpieri Filippo e Iachini Giulio
Decisione/0169/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0245/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0245/CSA/2025-2026 proposto dall’A.C. Perugia Calcio S.r.l., in data 11.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 105 del 04.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 20.03.2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
L’A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni di squalifica per 5 (cinque) giornate effettive di gara inflitte al calciatore Olimpieri Filippo e per 4 (quattro) giornate effettive di gara inflitte al calciatore Iachini Giulio in relazione alla gara di campionato nazionale Under 17, girone C, disputata in data 28.02.2026, tra U.S. Pianese S.r.l. e A.C. Perugia S.r.l. (pubblicata in data 04.03.2026 sul Comunicato Ufficiale n. 105/Campionati Giovanili).
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica: “(…) 5 giornate effettive di gara a OLIMPIERI FILIPPO (PERUGIA) Al termine della gara pronunciava reiterate frasi ingiuriose nei confronti della terna e uscendo dal terreno di giuoco rompeva una sedia con un calcio e reiterava tale condotta colpendo con un calcio la porta dello spogliatoio (…) 4 giornate effettive di gara a IACHINI GIULIO (PERUGIA) Per aver pronunciato reiterate frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro a fine gara (…)”.
La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività dei provvedimenti, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni, poiché i fatti accaduti risulterebbero differenti rispetto a quelli indicati nel referto arbitrale.
Sostiene la reclamante, così come dimostrerebbero le riprese video allegate al reclamo, che i calciatori oggetto di squalifica, al termine della gara, avrebbero abbandonato il recinto di gioco senza entrare in contatto con l’Arbitro. Vista la presenza di numerosi calciatori in campo, infatti, l’Arbitro avrebbe appreso frasi ingiuriose non in modo diretto ma de relato, poiché riferite dagli operatori sanitari.
In conclusione, ha chiesto, previa integrazione del referto di gara da parte dell’Arbitro, la revoca o la riforma in melius delle sanzioni.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 marzo 2026 è comparso per la reclamante l’Avv. Marco Sabato, il quale, dopo aver esposto i motivi di difesa, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare corre l’obbligo di precisare, in merito all’ammissibilità della videoregistrazione come mezzo di prova confutante la motivazione del Giudice Sportivo, che tale documento non possa trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.
Come conferma la giurisprudenza di questa Corte (cfr. CSA, sez. III, decisione n. 12/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n.107/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 111/CSA/2025-2026) se, per un verso, l’art. 58, comma 1, CGS stabilisce che “(…) I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale (…)”, per altro verso l’art. 61, comma 2 C.G.S. ne definisce il perimetro di ammissibilità, limitandolo “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (…) qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (…)”.
In altre parole, l’utilizzo dei filmati audiovideo deve porsi, all’infuori delle ipotesi espressamente e tassativamente enucleate dal legislatore sportivo, in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Si legge nel referto di gara redatto dall’Arbitro che “(…) SI RAPPRESENTA CHE SUBITO DOPO IL MIO TRIPLICE FISCHIO O ESPULSO IL NUMERO 20 IACHINI GIULIO PERCHÉ MI SI AVVICINAVA CON TONO MINACCIOSO E AD ALTA VOCE MI PREFERIVA LE SEGUENTI FRASI: “ARBITRO SEI UNA MERDA, HAI ARBITRATO UNA MERDA, TESTA DI CAZZO, DEL CAZZO, SPERO DI NON RIVEDERTI MAI PIÙ”. IL CALCIATORE DOVEVA ESSERE ALLONTANATO DAL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E DEI SUOI COMPAGNI. DOPO IL MIO TRIPLICE FISCHIO, IL NUMERO 8 OLIMPIERI FILIPPO, PASSANDOMI ACCANTO, PROFERIVA TRE FRASI BLASFEME INSULTANDOMI (ARBITRO SEI UN TESTA DI CAZZO, HAI ARBITRATO UNA MERDA, SEI UN PEZZO DI MERDA ARBITRO). DIRIGENDOSI PER LA VIA DEGLI SPOGLIATOI SFERRAVA CON IL PIEDE DESTRO, UN FORTE CALCIO SULLA SEDIA ASSEGNATA AL PERSONALE DELL’AMBULANZA SITUATA SUL CAMPO PER DESTINAZIONE, ROMPENDOLA COMPLETAMENTE, INOLTRE CONTINUAVA AD INVEIRE NEI MIEI CONFRONTI E DEGLI ASSISTENTI.: “FATE SCHIFO, VOI E CHI VI CI MANDA, COGLIONI”. INFINE, SFERRAVA DUE CALCI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO DELLA SUA SQUADRA SENZA ARRECARE DANNI (…)”.
Tale ricostruzione appare estremamente dettagliata e riferisce episodi percepiti direttamente dal Direttore di gara.
Come correttamente valutato dal Giudice Sportivo, il comportamento dei calciatori Iachini Giulio e Olimpieri Filippo rientra nella fattispecie della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, sanzionata dall’art. 36, comma 1, C.G.S. con il minimo edittale di 4 giornate di squalifica.
Nel caso del calciatore Olimpieri, altrettanto correttamente il Giudice Sportivo ha aggravato la sanzione con un’ulteriore giornata di squalifica, a fronte delle intemperanze di cui costui si è reso protagonista in fase di rientro nello spogliatoio.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
